Premessa. 
  L'art. 80, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
prevede che l'ANAC, con proprie linee  guida  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  Codice  stesso,  possa
precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare  le  circostanze  di
esclusione in esame e individuare quali carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai
fini della medesima disposizione.  Sulla  base  di  tale  previsione,
l'Autorita' ha predisposto le linee guida  recanti  «Indicazione  dei
mezzi di  prova  adeguati  e  delle  carenze  nell'esecuzione  di  un
precedente   contratto   di   appalto   che   possano    considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di
cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice». 
  Al  fine  di  pervenire  all'individuazione  dei  mezzi  di   prova
adeguati,  l'Autorita'  intende  fornire  indicazioni   operative   e
chiarimenti in merito alle fattispecie  esemplificative  indicate  in
via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni  di
competenza.   Cio'   nell'ottica   di   assicurare   l'adozione    di
comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire
certezza agli operatori economici. 
  Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate  nelle
presenti Linee guida non  da'  luogo  all'esclusione  automatica  del
concorrente, ma  comporta  l'obbligo  della  stazione  appaltante  di
procedere alle valutazioni di competenza  in  ordine  alla  rilevanza
ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio
del  potere  discrezionale  alla  stessa  riconosciuto,  secondo   le
indicazioni fornite nel presente documento.  Le  stazioni  appaltanti
possono  attribuire  rilevanza   a   situazioni   non   espressamente
individuate dalle Linee guida, purche' le stesse siano oggettivamente
riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80,  comma
5, lettera c) del Codice e sempre  che  ne  ricorrano  i  presupposti
oggettivi e soggettivi. 
I. Ambito di applicazione 
  1.1. L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva,
il suo comma 5, lettera c) si applica agli appalti e alle concessioni
nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e,
ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando  l'ente
aggiudicatore e' un'amministrazione aggiudicatrice. 
  1.2.   Se   l'ente   aggiudicatore   non   e'    un'amministrazione
aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e  la
selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti
in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare  alle
procedure di selezione possono includere i motivi  di  esclusione  di
cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136. 
  1.3. I motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del codice  e,
per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lettera c)  sono  presi  in
considerazione anche: 
    a)  ai  fini  della  qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
pubblici (art. 84, comma 4); 
    b) ai fini dell'affidamento dei  contratti  ai  subappaltatori  e
della relativa stipula (art. 80, comma 14); 
    c) in relazione all'impresa ausiliaria nei  casi  di  avvalimento
(art. 89, comma 3); 
    d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale
(art. 198). 
  1.4. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e, per
quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera c) non si applicano alle
aziende o  societa'  sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  o
della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  affidate  a  un  custode  o
amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo
precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11). 
II. Ambito oggettivo 
  2.1. Rilevano quali cause di  esclusione  ai  sensi  dell'art.  80,
comma 5, lettera c)  del  codice  gli  illeciti  professionali  gravi
accertati  con  provvedimento  esecutivo,  tali  da  rendere   dubbia
l'integrita' del concorrente, intesa come moralita' professionale,  o
la  sua  affidabilita',   intesa   come   reale   capacita'   tecnico
professionale,   nello   svolgimento   dell'attivita'   oggetto    di
affidamento.  Al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui   al   periodo
precedente,  gli  illeciti  professionali  gravi  rilevano  ai   fini
dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile,  penale
o amministrativa dell'illecito. 
  2.2. In particolare, rilevano le  condanne  non  definitive  per  i
reati di seguito indicati a  titolo  esemplificativo,  salvo  che  le
stesse configurino altra causa  ostativa  che  comporti  l'automatica
esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art.  80  del
codice: 
    a. abusivo esercizio di una professione; 
    b.  reati  fallimentari   (bancarotta   semplice   e   bancarotta
fraudolenta,   omessa   dichiarazione   di   beni   da    comprendere
nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); 
    c. reati tributari ex decreto legislativo  n.  74/2000,  i  reati
societari, i delitti contro l'industria e il commercio; 
    d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e  c)
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380,  con  riferimento  agli  affidamenti  aventi  ad
oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 
    e. reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001. 
  Rileva,  altresi',  quale  illecito  professionale  grave,  che  la
stazione appaltante deve valutare ai sensi  dell'art.  80,  comma  5,
lettera c) del codice, la condanna  non  definitiva  per  taluno  dei
reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356  c.p.,  fermo
restando che le condanne definitive per  tali  delitti  costituiscono
motivo di automatica esclusione  ai  sensi  dell'art.  80,  comma  1,
lettera b) del codice. 
2.2.1.  Significative  carenze  nell'esecuzione  di   un   precedente
contratto 
  2.2.1.1. Al ricorrere dei  presupposti  di  cui  al  punto  2.1  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente, i comportamenti gravi  e  significativi  riscontrati
nell'esecuzione di precedenti contratti, anche  stipulati  con  altre
amministrazioni,   che   abbiano   comportato,   alternativamente   o
cumulativamente: 
    a) la risoluzione anticipata non contestata in  giudizio,  ovvero
confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; 
    b) la condanna al risarcimento del  danno  o  ad  altre  sanzioni
quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi
degli articoli 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina. 
  2.2.1.2.  Detti  comportamenti  rilevano  se  anche   singolarmente
costituiscono  un  grave  illecito  professionale  ovvero   se   sono
sintomatici di persistenti carenze professionali. 
  2.2.1.3.   In   particolare,   assumono   rilevanza,    a    titolo
esemplificativo: 
    1. l'inadempimento di una o  piu'  obbligazioni  contrattualmente
assunte; 
    2. le carenze del prodotto o  servizio  fornito  che  lo  rendono
inutilizzabile per lo scopo previsto; 
    3. l'adozione di comportamenti scorretti; 
    4. il ritardo nell'adempimento; 
    5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione; 
    6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la  fortuita'
dell'evento che da' luogo al ripristino  dell'opera  danneggiata  per
caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa; 
    7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione,  qualunque
omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore  che  ha
determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma  2,
del  codice,  o  della  previgente  disciplina  (art.   132   decreto
legislativo n. 163/2006); 
    8. negli appalti di progettazione o  concorsi  di  progettazione,
qualunque  omissione  o  errore  di   progettazione   imputabile   al
progettista, che ha determinato, nel successivo  appalto  di  lavori,
una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106 del codice,  o  della
previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo n. 163/2006). 
  Nei casi piu' gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto possono configurare i reati di cui agli articoli
355 e 356 c.p. Pertanto, al ricorrere  dei  presupposti  previsti  al
punto  2.1,  la  stazione   appaltante   deve   valutare,   ai   fini
dell'eventuale  esclusione  del  concorrente,  i   provvedimenti   di
condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano
una condanna al risarcimento del danno  o  uno  degli  altri  effetti
tipizzati dall'art. 80, comma  5,  lettera  c).  I  provvedimenti  di
condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa  di
esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera a) del codice. 
2.2.2. Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento
della procedura di gara 
  2.1.2.1. Al ricorrere dei presupposti  di  cui  al  punto  2.1,  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente  la
par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi  modo  finalizzati
al  soddisfacimento  illecito  di  interessi   personali   in   danno
dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in
essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente. 
  2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo: 
    1.  quanto  all'ipotesi  legale  del  «tentativo  di  influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli
atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare  le  decisioni
della stazione appaltante in ordine: 
      1.1.  alla  valutazione   del   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione; 
      1.2. all'adozione di provvedimenti di esclusione; 
      1.3. all'attribuzione dei punteggi; 
    2.  quanto  all'ipotesi  legale  del   «tentativo   di   ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i  comportamenti
volti a ottenere informazioni in ordine: 
      2.1. al nominativo degli altri concorrenti; 
      2.2. al contenuto delle offerte presentate. 
  Acquista, inoltre, rilevanza, al ricorrere dei presupposti  di  cui
al punto 2.1, la previsione di accordi con altri operatori  economici
intesi a  falsare  la  concorrenza  oggettivamente  e  specificamente
idonei a incidere sulla regolarita'  della  procedura  e  debitamente
documentati. 
  2.1.2.3.  Quanto  alle  ipotesi  legali  del  «fornire,  anche  per
negligenza,  informazioni  false   o   fuorvianti   suscettibili   di
influenzare   le   decisioni   sull'esclusione,   la   selezione    o
l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto  svolgimento  delle  procedure  di  selezione»,  rilevano  i
comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto  2.1  posti
in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a  ingenerare,
nell'amministrazione, un convincimento  erroneo  su  una  circostanza
rilevante  ai  fini  della  partecipazione  o  dell'attribuzione  del
punteggio. La valutazione  della  sussistenza  della  gravita'  della
colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o
la gravita' dei fatti oggetto della dichiarazione omessa,  fuorviante
o falsa e il parametro della colpa professionale. Fermo restando  che
in caso  di  presentazione  di  documentazione  o  dichiarazioni  non
veritiere nella procedura di gara in corso  e  negli  affidamenti  di
subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lettera f-bis) del  codice,
rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo: 
    1. la presentazione  di  informazioni  fuorvianti  in  ordine  al
possesso dei requisiti  di  partecipazione  o  ad  altre  circostanze
rilevanti ai fini della gara; 
    2. la presentazione di informazioni false relative a  circostanze
diverse  dal  possesso  dei  requisiti   generali   o   speciali   di
partecipazione; 
    3.  l'omissione  di  informazioni   in   ordine   alla   carenza,
sopravvenuta rispetto al  momento  in  cui  e'  stata  presentata  la
domanda, di requisiti o elementi non specificatamente  richiesti  dal
bando  di  gara   ai   fini   della   partecipazione,   ma   indicati
dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le
spiegazioni richieste dalla  stazione  appaltante  nel  caso  in  cui
l'offerta appaia anormalmente bassa. 
  2.1.2.4.  Assumono  rilevanza,  altresi',  tutti  i   comportamenti
contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato  la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto  doloso  o  gravemente
colposo dell'affidatario e la conseguente escussione  della  garanzia
prevista dall'art. 93 del Codice. 
  2.1.2.5. Nei casi piu' gravi, i gravi illeciti professionali  posti
in essere nel corso della procedura di  gara  possono  configurare  i
reati di cui agli articoli 353, 353-bis e 354 del c.p.  Pertanto,  al
ricorrere  dei  presupposti  previsti  al  punto  2.1,  la   stazione
appaltante deve  valutare,  ai  fini  dell'eventuale  esclusione  del
concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per  i  reati
su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati
configurano, invece, la causa di esclusione  prevista  dall'art.  80,
comma 1, lettera a) del codice. 
  2.2.3. Altre situazioni idonee a porre  in  dubbio  l'integrita'  o
l'affidabilita' dell'operatore economico 
  2.2.3.1. Al ricorrere dei presupposti  di  cui  al  punto  2.1,  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente: 
    1.  i  provvedimenti  esecutivi  dell'Autorita'   Garante   della
concorrenza e  del  mercato  di  condanna  per  pratiche  commerciali
scorrette  o  per  illeciti  antitrust  gravi  aventi  effetti  sulla
contrattualistica pubblica e posti in  essere  nel  medesimo  mercato
oggetto del contratto da affidare; 
    2. i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC  ai
sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti  nel  Casellario
dell'Autorita' nei confronti degli operatori  economici  che  abbiano
rifiutato  od  omesso,  senza   giustificato   motivo,   di   fornire
informazioni o documenti richiesti dall'Autorita' o che  non  abbiano
ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare  i
requisiti di partecipazione o che,  a  fronte  di  una  richiesta  di
informazione o di esibizione di documenti  da  parte  dell'Autorita',
abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri. 
III. Ambito soggettivo 
  3.1. I gravi illeciti  professionali  assumono  rilevanza  ai  fini
dell'esclusione  dalla  gara  quando   sono   riferiti   direttamente
all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma
3, del Codice. 
 
                   +-----------------------------+
                   |Ai fini della partecipazione |
                   |alla gara, la stazione       |
                   |appaltante deve verificare   |
                   |l'assenza della causa        |
                   |ostativa prevista dall'art.  |
                   |80, comma 5, lettera c) del  |
                   |Codice in capo: -            |
                   |all'operatore economico,     |
                   |quando i gravi illeciti      |
                   |professionali sono riferibili|
                   |direttamente allo stesso in  |
                   |quanto persona giuridica; -  |
                   |ai soggetti individuati      |
                   |dall'art. 80, comma 3, del   |
                   |Codice quando i comportamenti|
                   |ostativi sono riferibili     |
                   |esclusivamente a persone     |
                   |fisiche; - al subappaltatore |
                   |nei casi previsti dall'art.  |
                   |105, comma 6, del Codice.    |
                   +-----------------------------+
 
IV. I mezzi di prova adeguati 
  4.1.   Le   stazioni   appaltanti   sono   tenute   a    comunicare
tempestivamente all'Autorita', ai fini dell'iscrizione nel Casellario
Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice: 
    a. i provvedimenti di esclusione dalla  gara  adottati  ai  sensi
dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice; 
    b. i provvedimenti di risoluzione anticipata  del  contratto  non
contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva  all'esito
di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie; 
    c. i  provvedimenti  di  applicazione  delle  penali  di  importo
superiore,  singolarmente  o  cumulativamente  con   riferimento   al
medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto; 
    d. i provvedimenti di condanna al risarcimento del  danno  emessi
in sede giudiziale  e  gli  altri  provvedimenti  idonei  a  incidere
sull'integrita' e  l'affidabilita'  dei  concorrenti,  di  cui  siano
venute a conoscenza, che si  riferiscono  a  contratti  dalle  stesse
affidati. 
  L'inadempimento    dell'obbligo    di    comunicazione     comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma  13,  del
codice. 
  4.2. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve  essere
autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
La dichiarazione sostitutiva ha  ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti
astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrita' o l'affidabilita'
del  concorrente,  anche  se  non  ancora  inseriti  nel   casellario
informatico. E'  infatti  rimesso  in  via  esclusiva  alla  stazione
appaltante il giudizio in  ordine  alla  rilevanza  in  concreto  dei
comportamenti   accertati   ai   fini   dell'esclusione.   La   falsa
attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee  a
configurare la causa di esclusione in argomento e  l'omissione  della
dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla  stazione
appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma  1,  lettera
f-bis) del codice. 
  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81,
comma 2, del codice: 
    a) la  verifica  della  sussistenza  delle  cause  di  esclusione
previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) e' condotta dalle stazioni
appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art.
213, comma 10, del codice; 
    b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non
definitivi per i reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355  e
356 c.p. e' effettuata  mediante  acquisizione  del  certificato  dei
carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3,
del  codice,  presso  la  Procura  della  Repubblica  del  luogo   di
residenza. 
  La verifica della sussistenza dei carichi  pendenti  e'  effettuata
dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui  venga  dichiarata
la presenza di condanne non  definitive  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia
acquisita  in  qualsiasi  modo  notizia  della  presenza   di   detti
provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso. 
  La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza  di
una causa ostativa non inserita nel casellario informatico  ne  tiene
conto  ai  fini  delle  valutazioni  di  competenza,  previe   idonee
verifiche in ordine all'accertamento della veridicita' dei fatti. 
  4.3. Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno  Stato
membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o  richiesta
dei certificati equivalenti, contemplati dal  sistema  e-certis.  Gli
operatori  non  appartenenti  a  Stati  membri  devono  produrre,  su
richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente
o, in assenza, una dichiarazione giurata in  cui  si  attesta  che  i
documenti comprovanti il possesso del requisito di cui  all'art.  80,
comma 5, lettera c) del codice non sono rilasciati o  non  menzionano
tutti i casi previsti. 
 
     +---------------------------------------------------------+
     |Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare          |
     |all'Autorita', ai fini dell'iscrizione nel Casellario    |
     |informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i  |
     |provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti    |
     |emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti   |
     |dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrita' e|
     |l'affidabilita' dei concorrenti. L'inadempimento         |
     |dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione    |
     |delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del     |
     |Codice. Gli operatori economici, ai fini della           |
     |partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti|
     |a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte  |
     |le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro|
     |integrita' o affidabilita'.                              |
     +---------------------------------------------------------+
 
V. Rilevanza temporale 
  5.1. La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure
di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di  cui
al comma 5, lettera c) dell'art. 80 del codice e' stabilita ai  sensi
del comma 10 del predetto articolo. Essa e' pari a cinque anni, se la
sentenza  penale  di  condanna  non  fissa  la  durata   della   pena
accessoria; e' pari alla durata della pena principale se questa e' di
durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione e' pari a
tre  anni,  decorrenti  dalla  data   dell'accertamento   del   fatto
individuata  ai  sensi  delle  presenti  linee  guida,  ove  non  sia
intervenuta una sentenza penale di  condanna.  Il  periodo  rilevante
deve  essere  conteggiato  a  ritroso  a  partire   dalla   data   di
pubblicazione dell'avviso  o  del  bando  di  gara.  Resta  ferma  la
rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso  o  del
bando e l'aggiudicazione. 
VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali 
  6.1. L'esclusione dalla  gara  ai  sensi  dell'art.  80,  comma  5,
lettera c) deve essere  disposta  all'esito  di  un  procedimento  in
contraddittorio con l'operatore economico interessato. 
  6.2.   La   rilevanza   delle   situazioni   accertate   ai    fini
dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto  del  principio  di
proporzionalita', assicurando che: 
    1.  le  determinazioni   adottate   dalla   stazione   appaltante
perseguano l'obiettivo di assicurare che  l'appalto  sia  affidato  a
soggetti che offrano garanzia di integrita' e affidabilita'; 
    2. l'esclusione sia disposta  soltanto  quando  il  comportamento
illecito incida  in  concreto  sull'integrita'  o  sull'affidabilita'
dell'operatore economico in considerazione della specifica  attivita'
che lo stesso e' chiamato a svolgere in esecuzione del  contratto  da
affidare; 
    3. l'esclusione sia disposta all'esito  di  una  valutazione  che
operi un apprezzamento complessivo del candidato  in  relazione  alla
specifica prestazione affidata. 
  6.3. Il requisito della gravita' del  fatto  illecito  deve  essere
valutato con riferimento all'idoneita'  dell'azione  a  incidere  sul
corretto  svolgimento  della  prestazione  contrattuale  e,   quindi,
sull'interesse  della   stazione   appaltante   a   contrattare   con
l'operatore economico interessato. 
  6.4. La valutazione dell'idoneita' del  comportamento  a  porre  in
dubbio  l'integrita'  o  l'affidabilita'  del   concorrente   attiene
all'esercizio del potere discrezionale della  stazione  appaltante  e
deve essere effettuata con riferimento alle  circostanze  dei  fatti,
alla tipologia di  violazione,  alle  conseguenze  sanzionatorie,  al
tempo trascorso e alle eventuali  recidive,  il  tutto  in  relazione
all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto. 
  6.5. Il  provvedimento  di  esclusione  deve  essere  adeguatamente
motivato con riferimento agli elementi indicati ai  precedenti  punti
6.2, 6.3 e 6.4. 
  6.6. Gli organismi di attestazione, ai fini  delle  valutazioni  di
competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4,  lettera  a)  del  codice,
accertano, mediante  consultazione  del  casellario  informatico,  la
presenza di gravi illeciti  professionali  imputabili  all'impresa  e
valutano l'idoneita' delle condotte ad incidere  sull'integrita'  e/o
sulla  moralita'  della  stessa  in  relazione  alla   qualificazione
richiesta.  Valutano,   altresi',   l'idoneita'   delle   misure   di
self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua
integrita'  e  affidabilita'  nell'esecuzione  di  affidamenti  nelle
categorie  e  classifiche  di  qualificazione  richieste,  nonostante
l'esistenza di una pertinente causa ostativa. 
VII. Le misure di self-cleaning 
  7.1. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e  nei  limiti  ivi
previsti, l'operatore economico e' ammesso a provare di aver adottato
misure sufficienti a dimostrare la  sua  integrita'  e  affidabilita'
nell'esecuzione  del  contratto  oggetto  di  affidamento  nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 
  7.2.  L'adozione  delle  misure  di   self-cleaning   deve   essere
intervenuta entro il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle
offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di  sottoscrizione
del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel  contratto  di  attestazione
l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate. 
  7.3. Possono essere  considerati  idonei  a  evitare  l'esclusione,
oltre alla  dimostrazione  di  aver  risarcito  o  essersi  impegnato
formalmente  e   concretamente   a   risarcire   il   danno   causato
dall'illecito: 
    1.  l'adozione  di  provvedimenti  volti  a  garantire   adeguata
capacita'  professionale  dei   dipendenti,   anche   attraverso   la
previsione di specifiche attivita' formative; 
    2. l'adozione di misure  finalizzate  a  migliorare  la  qualita'
delle prestazioni attraverso interventi di  carattere  organizzativo,
strutturale e/o strumentale; 
    3. la rinnovazione degli organi societari; 
    4.   l'adozione   e   l'efficace   attuazione   di   modelli   di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi e l'affidamento a un organismo  dell'ente  dotato
di autonomi poteri di iniziativa  e  di  controllo,  del  compito  di
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli  di  curare  il
loro aggiornamento; 
    5. la dimostrazione che il fatto e' stato commesso nell'esclusivo
interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i  modelli  di
organizzazione e  di  gestione  o  che  non  vi  e'  stata  omessa  o
insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo. 
  7.4. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure
di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio  con  l'operatore
economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata. 
  7.5. La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure  di
self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione  del  principio  di
leale collaborazione con l'Amministrazione. 
VIII. Entrata in vigore 
  8.1. Le presenti Linee guida, aggiornate al decreto legislativo  n.
56 del 19 aprile 2017,  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 ottobre 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
                             ---------- 
 
    Approvate  dal  Consiglio  dell'Autorita'  nell'adunanza  dell'11
ottobre 2017 con deliberazione n. 1008. 
    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 23  ottobre
2017. 
Il Segretario: Esposito