IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio  delle
quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle  STG  possono
ricevere,  mediante  provvedimento  di   riconoscimento,   l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  L.
148  del  21  giugno  1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2011, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
195 del 23 agosto 2011, con il  quale  e'  stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio per  la  tutela  della  Indicazione  geografica
protetta Fungo di Borgotaro il riconoscimento e l'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'art. 14, comma 15,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro»; 
  Visto il decreto ministeriale  dell'8  settembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 229 del 2 ottobre 2014, con  il  quale  e'  stato  confermato,  da
ultimo, al Consorzio  per  la  tutela  della  Indicazione  geografica
protetta Fungo di Borgotaro l'incarico a svolgere le funzioni di  cui
all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  per  la
IGP «Fungo di Borgotaro»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle  IGP  che
individua  la  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza   del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata
all'art. 4, lettera b), del medesimo decreto,  rappresenta  almeno  i
2/3 della produzione  controllata  dall'Organismo  di  Controllo  nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di  controllo  CSQA  con
nota del 26 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 49655 del 26  giugno  2017),
autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  indicazione
geografica protetta «Fungo di Borgotaro»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la  tutela  della  Indicazione  geografica  protetta
Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma
15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Fungo di Borgotaro»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
26 giugno 2011 e confermato da ultimo con decreto 2 ottobre 2014,  al
Consorzio per la tutela della Indicazione geografica  protetta  Fungo
di Borgotaro con sede legale in Borgo Val di Taro  (PR),  Via  Cesare
Battisti n. 83/B, a svolgere le funzioni di cui  all'art.  14,  comma
15, della legge 21 dicembre 1999,  n.  526,  per  la  IGP  «Fungo  di
Borgotaro». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto del 15  luglio  2004  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12
aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 ottobre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi