IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del 17  luglio  2017,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,
n. 105; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  recante  «Misure
urgenti  per  la  crescita  del  Paese»  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 59 recante «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo»  che  al  comma  11  dispone  che  l'autorizzazione
all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare,  posti  ad  una
distanza superiore ad un km dalla costa, e' rilasciata dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  sulla  scorta  delle
disposizioni adottate con regolamento del medesimo  Ministero,  ferme
restando comunque le funzioni di controllo in corso di  attivita'  di
competenza delle autorita' sanitarie; 
  Visto, inoltre, il successivo comma 12,  dell'art.  59  del  citato
decreto-legge n. 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni  di  cui
al comma 11 si applicano fino alla data di entrata  in  vigore  della
normativa adottata da  ciascuna  Regione  e  Provincia  autonoma  nel
rispetto dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  di
quanto prescritto dall'art. 29 legge n. 241/1990; 
  Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica  n.
328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del  regolamento  per
l'esecuzione del Codice della Navigazione»; 
  Visto l'art. 105 del decreto  legislativo  31  marzo  1998  n.  112
recante «Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997 n. 59»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n.  79  «Regolamento
recante  disciplina  del   procedimento   di   rilascio   e   rinnovo
dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare
posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Con questo decreto si disciplina il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di impianti  di  acquacoltura  in  mare  posti  ad  una
distanza superiore ad un chilometro dalla costa  nel  rispetto  della
disciplina vigente anche nelle Regioni a Statuto speciale. 
  2. L'autorizzazione qui disciplinata non sostituisce  alcuna  altra
autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta richiesto dalla
normativa  vigente  e  presuppone  il  rilascio  di  regolare  titolo
concessorio  per  l'uso   dell'area   demaniale   marittima   oggetto
dell'autorizzazione. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non  e'  necessaria  per  gli
impianti che, alla data di  entrata  in  vigore  di  questo  decreto,
esercitano l'attivita'  di  acquacoltura.  Essa  deve  invece  essere
richiesta in caso di eventuali modifiche strutturali dell'impianto  o
della tipologia di specie allevata. L'autorizzazione decade nel  caso
di  scadenza   della   concessione   demaniale   marittima   relativa
all'impianto.