IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29  aprile  2004,  concernente  l'igiene  dei  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli additivi alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  25  ottobre  2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  relativo
all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  193,  «Attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore»; 
  Visti la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo  e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca  illegale  e  in
particolare il titolo V capo I che detta disposizioni in  materia  di
prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro; 
  Visti l'art. 24 della citata legge 28 luglio 2016, n. 154 che  reca
le  definizioni  dei  prodotti  derivati  dalla  trasformazione   del
pomodoro e l'art. 25  che  stabilisce  che  i  requisiti  qualitativi
minimi ed i criteri di qualita' dei  prodotti  di  cui  all'art.  24,
nonche' gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previo parere della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e previo  perfezionamento,  con  esito  positivo,
della procedura di informazione di cui alla  direttiva  98/34/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27   febbraio   1996,   n.   209,
«Regolamento concernente  la  disciplina  degli  additivi  alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione  delle  sostanze
alimentari in attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
34/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE»; 
  Visti gli esiti positivi della procedura  di  informazione  di  cui
alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 9 settembre 2015, che all'art. 10 abroga  e  modifica  la  citata
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato e le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 30 marzo 2017, sulla  proposta  del  Ministro  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma
1, lettera b, dell'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
    b) i requisiti  qualitativi  minimi  e  i  criteri  di  qualita',
nonche' gli ingredienti dei prodotti  derivati  dalla  trasformazione
del pomodoro come definiti all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n.
154; 
    c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti  non  conformi
ai requisiti di cui alla lettera b).