IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo, convertito con modificazioni  dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 ed in particolare l'art. 25,  comma  1  e
2-bis; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 ed  in  particolare  l'art.  1,
comma 140; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per  l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e  ricerca,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128  ed  in
particolare l'art. 10; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti ed in particolare  l'art.  1,  comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale  predisposta
in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  8  novembre  2013,  n.
128, rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; 
  Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti,  della  citata
legge n. 107 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  trasporti  del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono  stati  individuati  i
criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del  citato  art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 con il quale e' stata  approvata
la programmazione unica nazionale 2015-2017 in  materia  di  edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  7  agosto  2015,  n.  594  con  il  quale  sono  stati
individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le Province; 
  Dato atto che l'art. 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 modificando l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 e introducendo il comma 140-ter, stabilisce che una quota  del
Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni  di  euro
per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80  milioni  di
euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  e'
attribuita dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  alle  province  e   alle   citta'   metropolitane   per   il
finanziamento degli interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica
coerenti con la programmazione triennale; 
  Considerato che l'art.  25,  comma  2-bis,  del  medesimo  decreto,
introdotto in sede di conversione, ha incrementato la quota del  2017
di ulteriori 15 milioni; 
  Dato atto altresi', che il  medesimo  articolo  stabilisce  che  le
risorse di cui al  richiamato  art.  25  devono  essere  destinate  a
interventi  coerenti  con  la  programmazione  triennale   ma   anche
all'attuazione degli interventi  di  adeguamento  alla  normativa  in
materia di sicurezza antincendio  e  che  le  province  e  le  citta'
metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti
di cui al presente comma entro il 31  marzo  successivo  all'anno  di
riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato; 
  Considerato, altresi', che sulla base del medesimo articolo in caso
di  mancata  o  parziale   realizzazione   degli   investimenti,   le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge
11 dicembre 2016, n. 232; 
  Considerato che e' necessario procedere al  riparto  delle  risorse
tra le Regioni da destinare a  Province  e  Citta'  metropolitane  in
coerenza  con  la  programmazione  nazionale  e  sulla   base   degli
interventi gia' previsti in essa; 
  Dato atto che la somma complessiva  da  ripartire  derivante  dallo
stanziamento  disposto  con  il  predetto  articolo   relativo   alle
annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020 e' pari ad € 321.100.000,00; 
  Dato  atto  che  tale  somma  va  assegnata  in  considerazione  di
specifici   piani    di    intervento    contenenti    progetti    di
adeguamento/miglioramento sismico degli edifici  scolastici  presenti
nella programmazione  nazionale  2015-2017  e  di  interventi  quelli
resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche, i cui  esiti,
ai sensi dell'art. 1, comma 161, della richiamata legge  n.  107  del
2015,  concorrono  alle  risorse   della   programmazione   triennale
nazionale, presentati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca per la programmazione e la ripartizione del fondo  di
cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016; 
  Considerato che ai  fini  del  riparto  delle  risorse  complessive
stanziate dall'art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge n.  50  del
2017, sono stati considerati i medesimi criteri contenuti nel decreto
interministeriale del 23 gennaio 2015  relativo  alla  programmazione
unica  nazionale  2015-2017,  aggiungendo  il  criterio  del  rischio
sismico, in ragione della presenza all'interno  della  programmazione
triennale  e  dei  piani  di  intervento  proposti  di   innumerevoli
interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico; 
  Dato atto che le Regioni hanno comunicato, in data 7 luglio 2017, i
progetti da finanziare nell'ambito della programmazione  nazionale  e
li hanno trasmessi al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca con l'indicazione dei relativi importi; 
  Considerato che nell'ambito degli  interventi  da  finanziare  sono
considerati  prioritari   quelli   contenuti   nella   programmazione
triennale  relativi  all'antisismica,  mentre   per   quelli   resisi
necessari a seguito delle indagini diagnostiche la distribuzione  tra
le Province, li' dove l'importo  assegnato  a  ciascuna  Regione  non
copra tutti gli interventi, avviene in percentuale sulla  base  della
medesima distribuzione stabilita per le indagini diagnostiche di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 594 del 2015; 
  Considerato che per alcune  Regioni  il  fabbisogno  presentato  e'
risultato inferiore a quello spettante, per cui si e' richiesto  alle
medesimi Regioni di integrare i  piani  di  intervento  entro  il  21
luglio 2017; 
  Ritenuto, quindi, necessario approvare il riparto  regionale  sulla
base dei criteri sopra esposti, stabilire i criteri di finanziamento,
autorizzando le Province e Citta' Metropolitane di cui agli  allegati
elenchi  a  procedere  con  lo   sviluppo   delle   progettazione   e
all'affidamento dei lavori; 
  Sentita la Conferenza unificata in data 3 agosto 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le risorse,  stanziate  dall'art.  25,  commi  1  e  2-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un importo  complessivo,  pari
ad € 321.100.000,00, ripartito tra le annualita' 2017, 2018,  2019  e
2020 e' distribuito tra  Regioni  sulla  base  dei  medesimi  criteri
indicati in premessa nel seguente modo: 
    
 
    =============================================================
    |           Regione           |        Finanziamento        |
    +=============================+=============================+
    |           Abruzzo           |       € 14.500.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |         Basilicata          |       € 8.000.000,00        |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |          Calabria           |       € 27.500.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |          Campania           |       € 48.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |       Emilia-Romagna        |       € 29.800.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |      Friuli-Venezia G.      |       € 18.500.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |            Lazio            |       € 23.500.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Liguria           |       € 5.000.000,00        |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |          Lombardia          |       € 25.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Marche            |       € 12.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Molise            |       € 4.000.000,00        |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |          Piemonte           |       € 15.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Puglia            |       € 17.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |          Sardegna           |       € 4.500.000,00        |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Sicilia           |       € 24.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Toscana           |       € 16.800.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Umbria            |       € 8.000.000,00        |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Veneto            |       € 20.000.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |           Totale            |      € 321.100.000,00       |
    +-----------------------------+-----------------------------+
 
  2. Le Risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Province e alle
Citta' metropolitane e, per la Regione Friuli  Venezia  Giulia,  alle
Unioni territoriali comunali di  riferimento  di  cui  agli  allegati
elenchi. 
  3. Le risorse di cui al  comma  1,  pari  ad  €  321.100.000,  sono
ripartite tra le annualita' nel seguente modo 79 milioni di euro  per
l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di  euro
per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020.