IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  26
giugno 2017,  relativa,  nel  quadro  dell'art.  35  della  direttiva
2001/82/CE   del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   alle
autorizzazione all'immissione in  commercio  di  tutti  i  medicinali
veterinari contenenti «ossido di  zinco»  da  somministrare  per  via
orale a specie da produzione alimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni all'immissione  in  commercio  dei  medicinali
veterinari contenenti «ossido di zinco»,  da  somministrare  per  via
orale a specie da produzione alimentare, sono revocate alla data  del
31 dicembre 2021, in base  alle  conclusioni  scientifiche  riportate
nell'allegato  II  della  sopracitata  decisione  della   Commissione
europea del 26 giugno 2017, in tutte  le  confezioni  e  preparazioni
autorizzate. 
  2. I lotti gia' prodotti alla data  del  31  dicembre  2021  devono
essere smaltiti entro il 25 giugno 2022. 
  3. Dopo il  25  giugno  2022  la  prescrizione  e  l'impiego  sotto
qualsiasi forma, compresi i mangimi medicati  e  prodotti  intermedi,
sono vietate.