IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 giugno 2017, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti «ossido di zinco» da somministrare per via orale a specie da produzione alimentare; Decreta: Art. 1 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «ossido di zinco», da somministrare per via orale a specie da produzione alimentare, sono revocate alla data del 31 dicembre 2021, in base alle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della sopracitata decisione della Commissione europea del 26 giugno 2017, in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate. 2. I lotti gia' prodotti alla data del 31 dicembre 2021 devono essere smaltiti entro il 25 giugno 2022. 3. Dopo il 25 giugno 2022 la prescrizione e l'impiego sotto qualsiasi forma, compresi i mangimi medicati e prodotti intermedi, sono vietate.