IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 16 e 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 2, comma 236, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; Visto il decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa; Visto il decreto ministeriale n. 26 del 29 gennaio 2014 che ha modificato la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte individuate dal decreto ministeriale 328/2013 fissandola al 26 ottobre 2014; Vista legge regionale n. 89 del 27 dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017» ed in particolare l'art. 1 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» in forza del quale la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 (per il triennio successivo a quello in essere) per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti; Vista la legge regionale n. 30 del 4 luglio 2017 «Continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla legge regionale 89/2016» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 5 luglio 2016 che modifica il preambolo della legge regionale 89/2016, introducendo, dopo le parole «con il territorio regionale» «e nazionale» e precisa che il concorso finanziario della Regione e' finalizzato a garantire la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale e nazionale; Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del direttore generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00; Considerata la necessita' di individuare i nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'Isola d'Elba tramite un'apposita Conferenza di servizi; Vista la nota n. 12521 del 24 marzo 2017 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. finalizzata ad individuare, in conformita' con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba; Vista la nota prot. n. AOOGRT/293222/O.090 in data 8 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 22 giugno 2017, la predetta Conferenza di servizi; Vista la nota prot. n. AOOGRT/330113/O.090 in data 29 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 5 luglio 2017, la seconda riunione della citata Conferenza di servizi; Visto il verbale conclusivo della predetta Conferenza di servizi sottoscritto in data 5 luglio 2017; Vista la nota prot. n. 3442 in data 24 luglio 2017 con la quale la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (DGATA) ha reso noti alla Regione Toscana i chiarimenti resi dalla competente Direzione generale della Commissione europea in merito ad alcuni aspetti che, evidenziati nel verbale, necessitavano di essere approfonditi; Visto il foglio prot. n. 0378794 del 31 luglio 2017 con il quale la Giunta regionale della Regione Toscana ha trasmesso a tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi l'anzidetta nota della DGATA come informativa e con l'avvertenza di considerare la stessa, a tutti gli effetti, come «Addendum» al predetto verbale del 5 luglio 2017; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei onerati che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate; Considerato che con l'entrata in vigore di un nuovo regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.