IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed,  in
particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni  del  regolamento
CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1008/2008; 
  Visto l'art. 2, comma 236, lettera a) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008)  che  prevede  che  con  decreto  del
Ministro dei trasporti, siano individuati  gli  interventi  necessari
per  il  potenziamento  e  la  sicurezza  dell'aeroporto  di   Reggio
Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da  e  per  tale
aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola  d'Elba,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  328  del  6  settembre   2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 232 del 3 ottobre 2013, recante imposizione di  oneri  di
servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e  viceversa,
Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano
Linate e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 26 del  29  gennaio  2014  che  ha
modificato la data di entrata  in  vigore  degli  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte individuate dal  decreto  ministeriale  328/2013
fissandola al 26 ottobre 2014; 
  Vista legge regionale n. 89 del 27 dicembre  2016,  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n.  58  del  30  dicembre
2016, avente  ad  oggetto  «Disposizioni  di  carattere  finanziario.
Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017» ed in particolare
l'art. 1 «Disposizioni per  la  continuita'  territoriale  dell'Isola
d'Elba» in forza del quale la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di
€ 1.050.000,00 (per il triennio successivo a quello in essere) per un
ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno
2013), al fine di concorrere al pagamento  degli  oneri  di  servizio
pubblico  per  l'effettuazione  di  collegamenti   aerei   volti   ad
assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba in relazione
al contratto di servizio stipulato con  il  vettore  che  assicura  i
collegamenti; 
  Vista la legge regionale n.  30  del  4  luglio  2017  «Continuita'
territoriale  dell'Isola  d'Elba.  Modifiche  alla  legge   regionale
89/2016» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.
26 del 5 luglio 2016 che modifica il preambolo della legge  regionale
89/2016, introducendo, dopo le parole «con il  territorio  regionale»
«e nazionale» e precisa che il concorso finanziario della Regione  e'
finalizzato a garantire la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba
con il territorio regionale e nazionale; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo
di  amministrazione  dell'esercizio  2015   alla   promozione   della
continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba  ed  i  principali  scali
della Regione Toscana, nell'importo  risultante  dalla  proposta  del
direttore  generale  n.  127207  del  9  dicembre  2016,  pari  ad  €
1.500.000,00; 
  Considerata la necessita' di  individuare  i  nuovi  parametri  sui
quali articolare l'imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei con l'Isola d'Elba tramite un'apposita  Conferenza
di servizi; 
  Vista la nota n. 12521 del 24 marzo 2017 con la quale  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente  della
Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza  di  servizi  ai
sensi dell'  art.  14  della  legge  n.  241/1990  e  ss.mm.  ed  ii.
finalizzata ad individuare, in conformita' con  le  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri  di  servizio
pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba; 
  Vista la nota prot. n. AOOGRT/293222/O.090 in data  8  giugno  2017
con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto,  per  il
22 giugno 2017, la predetta Conferenza di servizi; 
  Vista la nota prot. n. AOOGRT/330113/O.090 in data 29  giugno  2017
con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 5
luglio 2017, la seconda riunione della citata Conferenza di servizi; 
  Visto il verbale conclusivo della predetta  Conferenza  di  servizi
sottoscritto in data 5 luglio 2017; 
  Vista la nota prot. n. 3442 in data 24 luglio 2017 con la quale  la
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (DGATA) ha
reso noti alla Regione Toscana i chiarimenti  resi  dalla  competente
Direzione generale della Commissione  europea  in  merito  ad  alcuni
aspetti  che,  evidenziati  nel  verbale,  necessitavano  di   essere
approfonditi; 
  Visto il foglio prot. n. 0378794 del 31 luglio 2017 con il quale la
Giunta regionale  della  Regione  Toscana  ha  trasmesso  a  tutti  i
partecipanti alla conferenza dei servizi l'anzidetta nota della DGATA
come informativa e con l'avvertenza di considerare la stessa, a tutti
gli effetti, come «Addendum» al predetto verbale del 5 luglio 2017; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti  aerei  onerati  che  siano
adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea tra
lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate; 
  Considerato che con l'entrata in vigore di un nuovo regime di oneri
di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba occorre
far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti,
cosi' come  disciplinato  dal  decreto  ministeriale  n.  328  del  6
settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  decreto,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di
Campo  -  Milano  Linate  e  viceversa,   costituisce   un   servizio
d'interesse economico generale.