IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
ha previsto che per gli anni 2008 e  2009  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali di  cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni,  gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui  all'art.  70,
comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive
modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente, precisando che il predetto limite si applica  anche  alle
assunzioni del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e
successive modificazioni e integrazioni, in cui si dispone che per il
quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale  prevede  che  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
ivi  compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono
procedere, per l'anno  2014,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente  e
che la predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura  del  40
per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,  dell'80
per cento per l'anno 2017, del 100 per cento  a  decorrere  dall'anno
2018; 
  Visto l'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, il  quale
prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni del comma  1.  Nel  caso  in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il
quale prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma  1  del
decreto-legge n. 90 del 2014 possono procedere, per  gli  anni  2016,
2017 e 2018, ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  di
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di  personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari  al
25 per  cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato
nell'anno  precedente  e  che  per  il  personale  delle   qualifiche
dirigenziali, al netto delle posizioni rese  indisponibili  ai  sensi
del comma 219, e' assicurato nell'anno 2016 il turn over  nei  limiti
delle capacita' assunzionali, mentre resta escluso dalle disposizioni
introdotte dal sopra richiamato art. 1, comma 227,  il  personale  di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
secondo cui con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previo  parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari,   entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge, e' definito il  trattamento  economico
annuo onnicomprensivo di  chiunque  riceva  a  carico  delle  finanze
pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e
successive modificazioni, ivi  incluso  il  personale  in  regime  di
diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto  legislativo,
e successive modificazioni,  stabilendo  come  parametro  massimo  di
riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte
di cassazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
2012, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012,  registro  n.
3, foglio n. 98, recante disposizioni in materia  di  limite  massimo
retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti  di
lavoro  dipendente  o  autonomo  con  le  pubbliche   amministrazioni
statali, applicabile, tra l'altro, anche al personale di cui all'art.
3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  il
quale ha previsto che a  decorrere  dal  1°  maggio  2014  il  limite
massimo retributivo riferito  al  primo  presidente  della  Corte  di
cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni  e  integrazioni,
e'  fissato  in  euro  240.000  annui   al   lordo   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri  fiscali  a  carico  del
dipendente e che a decorrere dalla predetta  data  i  riferimenti  al
limite retributivo di  cui  ai  predetti  articoli  23-bis  e  23-ter
contenuti in disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si  intendono
sostituiti dal predetto importo, prevedendo che  sono  in  ogni  caso
fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile
2014 determinati per effetto di  apposite  disposizioni  legislative,
regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite  fissato  dal
presente articolo; 
  Viste le istanze e successive integrazioni con cui il Consiglio  di
Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello  Stato  hanno
formulato  richiesta   di   autorizzazione   ad   avviare   procedure
concorsuali o  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  rispettivamente
referendari TAR, referendari Corte dei conti e avvocati e procuratori
dello Stato per gli anni 2014 e 2015; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data  22  dicembre
2015, reg.ne prev. n. 3159, con il quale l'Avvocatura generale  dello
Stato e' stata autorizzata ad assumere  a  tempo  indeterminato,  sul
cumulo dei risparmi da cessazione dell'anno 2013 (budget 2014) e  dei
risparmi da cessazione dell'anno 2014 (budget 2015),  dieci  avvocati
dello Stato e  quattordici  procuratori  dello  Stato,  a  fronte  di
cessazioni pari  a  sei  unita'  nell'anno  2013  e  a  venti  unita'
nell'anno 2014; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 4 marzo 2016,
reg.ne prev. n. 583, con  il  quale  la  Corte  dei  conti  e'  stata
autorizzata ad assumere a tempo indeterminato  due  referendari  e  a
bandire procedure concorsuali per otto referendari  sui  risparmi  da
cessazione dell'anno 2013 (budget 2014), nonche' ad assumere a  tempo
indeterminato venticinque  referendari  sui  risparmi  da  cessazione
dell'anno 2014 (budget 2015), a fronte  di  cessazioni  dal  servizio
pari a dodici unita' nell'anno 2013 e a  ventitre'  unita'  nell'anno
2014; 
  Visto il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 febbraio 2016 sopra citato, con il quale il Consiglio di  Stato  e'
stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sette referendari
sui risparmi da cessazione dell'anno 2013 (budget  2014)  e  ventidue
referendari sui risparmi da cessazione dell'anno 2014 (budget  2015),
a fronte di cessazioni dal servizio pari a quindici unita'  nell'anno
2013 e a ventidue unita' nell'anno 2014; 
  Preso atto che il sistema di sviluppo di  carriera  dei  magistrati
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei  procuratori  ed
avvocati dello Stato, basato anche su classi e scatti stipendiali  in
rapporto all'anzianita' di servizio, comporta,  in  termini  analoghi
per le carriere in  considerazione,  un  progressivo  incremento  del
trattamento stipendiale, tale da condurre ad  un  trattamento  finale
all'atto del collocamento in quiescenza,  sulla  base  della  massima
anzianita' di  servizio  maturata,  anche  tenendo  conto  dei  tetti
retributivi introdotti dal citato art. 13 del decreto-legge n. 66 del
2014, pari a oltre 2,5 volte il trattamento di ingresso; 
  Considerato   che   i   risparmi   da   cessazioni,   riconducibili
prevalentemente a collocamenti in quiescenza che  si  verificano  nel
segmento temporale finale della carriera, quando piu' elevato  e'  il
trattamento stipendiale, comportano, di anno  in  anno,  ove  per  le
assunzioni si consideri il  costo  di  ingresso,  la  maturazione  di
facolta'  ad  assumere  significativamente  superiori   rispetto   al
precedente regime, tenuto conto che  il  limite  capitario  e'  stato
superato per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge  n.  90
del 2014; 
  Considerato,  in  particolare,  che  nell'anno  2015,   son   state
autorizzate assunzioni, in termini numerici assoluti, pari pressapoco
alle  cessazioni  verificatesi   nell'anno   2014,   nonostante   una
percentuale  di  turn  over  applicabile  all'anno  2015,  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014,  pari  al  40%
rispetto ai risparmi da cessazione dell'anno precedente; 
  Considerato, altresi', che, in mancanza di  interventi  correttivi,
il numero delle assunzioni autorizzabili  negli  anni  successivi  e'
destinato ad aumentare  superando  di  gran  lunga  il  numero  delle
cessazioni che di anno in anno si verificheranno,  tenuto  conto,  in
particolare, che, ai  sensi  del  richiamato  art.  3,  comma  1  del
decreto-legge n. 90 del 2014, la  facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento  per
l'anno 2017 e del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2018  e  che
l'art. 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015 ha lasciato invariato
tale  regime  per  il  personale  di  cui  all'art.  3  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Considerato che a seguito del monitoraggio avviato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, previsto dall'art. 3,  comma  4  del
decreto-legge n. 90 del 2014, sull'andamento delle assunzioni  e  dei
livelli occupazionali conseguente all'applicazione delle disposizioni
di cui al precedente comma 1, si e' riscontrato  e  valutato  che  il
progressivo incremento delle assunzioni in favore  del  Consiglio  di
Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello  Stato,  secondo
il meccanismo sopra illustrato,  comporta  incrementi  di  spesa  che
possono compromettere  gli  obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
pubblica; 
  Ritenuto, pertanto, che, ai sensi del richiamato art.  3,  comma  4
del decreto-legge n. 90 del 2014, occorre adottate misure  correttive
volte  a  neutralizzare  l'incidenza  del  maturato   economico   del
personale cessato  nel  calcolo  delle  economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente; 
  Ritenuto di dover introdurre, ai fini del calcolo delle  unita'  da
assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge n.  90  del
2014, una specifica  misura  correttiva  intesa  a  considerare,  con
decorrenza dall'anno 2016 e  fino  al  2018,  quale  onere  a  regime
anziche' quello relativo al livello iniziale di accesso alla carriera
di referendario TAR, referendario Corte dei conti, procuratore  dello
Stato e avvocato dello Stato, l'onere  medio  a  regime  relativo  ai
primi dodici anni di ciascuna delle predette carriere; 
  Ritenuto che la descritta misura correttiva  consente  di  ridurre,
nel  triennio  indicato,  l'incidenza  del  maturato  economico   del
personale cessato  nel  calcolo  delle  economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, per gli anni 2016, 2017 e  2018,  a  valere  sulle  economie  da
cessazione relative agli anni 2015, 2016  e  2017,  al  Consiglio  di
Stato, alla Corte dei conti e all'Avvocatura generale dello Stato, in
relazione al reclutamento dei  profili  iniziali  delle  carriere  di
referendario TAR, referendario della  Corte  dei  conti,  procuratore
dello Stato e avvocato dello Stato, si considera, ai fini del calcolo
delle unita' da assumere ai sensi dell'art. 3, comma 1  del  medesimo
decreto-legge  n.  90  del  2014,  quale  onere  a  regime,  anziche'
l'importo corrispondente  al  livello  iniziale  di  accesso,  quello
relativo al trattamento economico medio a regime  riferito  ai  primi
dodici anni di ciascuna delle predette carriere.