IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  dei  mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i  regolamenti  (CEE)  n.  922/72,
(CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  e  in  particolare
l'art.  80,  dove  e'  previsto  che  la  Commissione   adotta,   ove
necessario, atti di esecuzione  che  stabiliscono  i  metodi  di  cui
all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti  elencati  nella
parte II dell'allegato VII e che tali metodi  si  basano  sui  metodi
pertinenti    raccomandati    e    pubblicati     dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che  tali  metodi
siano inefficaci o inadeguati per conseguire  l'obiettivo  perseguito
dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede
la  designazione,  da  parte  degli  Stati  membri,  dei   laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  25  ottobre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del  12
novembre 2013, con il quale al  laboratorio  «Tentamus  Agriparadigma
S.r.l.», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, e' stata  rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2017; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto  in   data   26   settembre   2017   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA -
European cooperation for accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio «Tentamus Agriparadigma S.r.l.», ubicato in Ravenna,
via Faentina n. 224, e' autorizzato al rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto.