IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 28; 
  Visto il decreto in data 10 gennaio 2008 con  il  quale  l'Istituto
«Psicoterapia  cognitivo-comportamentale  dell'adulto   e   dell'eta'
evolutiva - Training School» e' stato abilitato  ad  istituire  e  ad
attivare un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede
principale di Roma, per i fini  di  cui  all'art.  4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 17  febbraio  2015  di  autorizzazione  ad
attivare la sede periferica di Jesi; 
  Visto il decreto  in  data  16  marzo  2016  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   Istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di  Jesi,  da
Via Angeloni n. 3 a Corso Matteotti n. 26; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 20 aprile 2017; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa  con  nota
prot. 4080 dell'11 settembre 2017, subordinata alla presentazione  di
un nuovo contratto di locazione; 
  Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con  nota
prot. 31360 dell'8 novembre 2017,  relativa  al  nuovo  contratto  di
locazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto «Psicoterapia  cognitivo-comportamentale  dell'adulto  e
dell'eta' evolutiva - Training School», abilitato con decreto in data
17 febbraio 2015 ad attivare, nella sede periferica di Jesi, un corso
di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzato  a
trasferire la predetta sede da Via Angeloni n. 3 a Corso Matteotti n.
26. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini