IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge  1°  novembre
1973, n. 762, le misure unitarie del diritto  speciale  gravante  sui
generi indicati nell'art. 2  della  medesima  legge,  introdotti  nel
territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; 
  Vista la  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera a) della  citata  legge  n.  762  del  1973,  ha  determinato
l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile  sulla  benzina,
sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente,  nelle  misure  di  euro
0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il  petrolio  ed  il
gasolio; 
  Visto il decreto ministeriale  del  27  dicembre  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2016, che ha  fissato
le misure del  diritto  speciale  per  l'anno  2017,  sulla  benzina,
petrolio,  gasolio  ed  altri  generi,   istituito   nel   territorio
extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1°  novembre  1973,  n.
762 e successive modificazioni; 
  Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 125  del
12 settembre 2017, divenuta esecutiva per  intervenuta  dichiarazione
di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la propria proposta in
ordine alla misura del diritto speciale previsto dal  citato  art.  2
della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art.  3
del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2018; 
  Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attivita'  degli
Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato  (U.P.I.C.A.),
con nota prot. n. 9829 dell'11 ottobre  2017  ha  comunicato  di  non
avere osservazioni da formulare  sull'entita'  dei  valori  medi  dei
prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi  dell'art.
2, comma 2, della legge n. 762 del  1973  ed  ai  quali  deve  essere
riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della  medesima
legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale; 
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°  novembre
1973, n. 762, da applicare per l'anno 2018; 
  Ritenuto di confermare la  misura  del  diritto  speciale  gravante
sulla  benzina,  gasolio  per  uso  autotrazione,  gasolio  per   uso
riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto  ministeriale
del 27 dicembre 2016; 
  Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n 9829 dell'11 ottobre 2017
citata ha comunicato i  sottoelencati  valori  medi  dei  prezzi  per
quanto concerne gli oli  combustibili,  confermando  quelli  indicati
nella predetta deliberazione comunale n. 125 del 12 settembre 2017: 
    per l'olio combustile fluido  superiore  a  3°  E:  euro  4,00  a
quintale; 
    per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale; 
    per l'olio semifluido denso da 5°  fino  a  7°  E:  euro  4,80  a
quintale; 
    per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale; 
  Ritenuto di confermare la misura  dell'aliquota  da  applicare  sui
valori medi cosi' come sopra determinati per il calcolo del  medesimo
diritto speciale da applicare con  riguardo  agli  oli  combustibili,
come indicata nel decreto ministeriale del 27 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della  legge
1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per
l'anno 2018, viene stabilita in  euro  0,233  per  la  benzina  senza
piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il
gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.