IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32  e  successive
modificazioni,   recante   «Razionalizzazione    del    sistema    di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma  4,  lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
luglio  2008,  n.  764/2008,  che   stabilisce   procedure   relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n.  85  che  attua  la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente  esplosiva,
che sostituisce la direttiva 94/9/CE; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n. 151,  recante  «Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  31  luglio  1934  e
successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  delle  norme   di
sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la
vendita di oli  minerali,  e  per  il  trasporto  degli  oli  stessi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre  1983  e
successive modificazioni, recante «Termini,  definizioni  generali  e
simboli grafici di prevenzione  incendi»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 12 novembre 1983, n. 339; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  19  marzo  1990,
recante  «Norme  per  il  rifornimento  di  carburanti,  a  mezzo  di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso  presso  aziende
agricole, cave e cantieri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 1990, n. 76; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12  settembre  2003,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non  superiore  a  9  m³,  in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di  automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  27  gennaio  2006,
recante  «Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di   protezione   e
dispositivi utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva,  ai
sensi della direttiva 94/9/CE, presenti nelle attivita'  soggette  ai
controlli antincendio» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8
febbraio 2006, n. 32; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37, recante  «Regolamento  concernente  l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni  in  materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2008,  n.
61; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201; 
  Rilevata la necessita'  di  aggiornare  la  disciplina  antincendio
relativa  ai  contenitori-distributori   fuori   terra   di   liquido
combustibile di categoria C ad uso privato, di  capacita'  geometrica
non superiore a 9 m³; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione
incendi, l'installazione e l'esercizio  di  contenitori-distributori,
ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi  di  categoria
C, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
impianti fissi di distribuzione carburanti per  autotrazione,  per  i
quali  continuano  ad  applicarsi  le  specifiche   disposizioni   di
prevenzione incendi.