IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista   la   delibera   del Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la  societa'  Boehringer  Ingelheim
International GmbH ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale PRADAXA; 
  Vista la domanda con la  quale  la  societa'  Boehringer  Ingelheim
International GmbH ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle  condizioni
negoziali. 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
settembre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Pradaxa» e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito
indicate: 
  Confezioni: 
  «110 mg capsula rigida - uso orale» blister (AL/AL) 10 x 1  capsula
- A.I.C. n. 038451050/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39; 
  «75 mg capsula rigida - uso orale» blister (AL/AL) 30 x 1 capsula -
A.I.C. n. 038451023/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,25; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 58,18; 
  «110 mg capsula rigida - uso orale» blister (AL/AL) 30 x 1  capsula
- A.I.C. n. 038451062/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,25; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 58,18; 
  «110 mg capsula rigida - uso orale» blister (AL/AL) 60 x 1  capsula
- A.I.C. n. 038451074/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35; 
  «75 mg capsula rigida - uso orale» blister (AL/AL) 10 x 1 capsula -
A.I.C. n. 038451011/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,75; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,39; 
  «150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (ALU/ALU)» - 60 X  1
capsula - A.I.C. n. 038451112/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,50; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 116,35. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    prevenzione primaria di episodi tromboembolici in pazienti adulti
sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale  dell'anca  o  del
ginocchio; 
    prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti  adulti  con
fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o piu' fattori di
rischio, quali  precedente  ictus  o  attacco  ischemico  transitorio
(TIA); eta' ≥ 75 anni; insufficienza cardiaca  (Classe  NYHA  ≥  II);
diabete mellito; ipertensione. 
    trattamento della trombosi venosa profonda (TVP)  e  dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti. 
    sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture pubbliche
dalla data del 1° gennaio 2018, come da condizioni negoziali; 
    piano terapeutico Web Based; 
    eliminazione del meccanismo P/V vigente dal 1° gennaio 2018, come
da condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: fino al 23 ottobre 2018.