LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
Nella odierna seduta del 5 ottobre 2017; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato  citta'
ed autonomie locali», il quale  ha  disposto  che  questa  Conferenza
promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Visto l'Accordo tra il  Governo,  le  regioni  e  gli  enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  sancito
dalla Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017 (Atto  rep.
46/CU); 
  Visto l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005,
n. 82 recante il Codice  dell'amministrazione  digitale,  secondo  il
quale:  «I  dati  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne  consentano
la   fruizione   e   riutilizzazione,   alle    condizioni    fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e
dai privati»; 
  Visto l'art. 52, comma 5, del citato decreto legislativo n. 82  del
2005 secondo il quale «l'Agenzia per l'Italia  digitale  promuove  le
politiche  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico
nazionale»; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126 recante: «Attuazione della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo  il  quale  le  amministrazioni
statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che  definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli   prevedono,   tra   l'altro,   la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. 
  Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni  alle
amministrazioni regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli  sono  adottati,
in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  in  sede  di
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, con accordi, ai sensi  dell'art.  9  dello  stesso  decreto
legislativo o con intese, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tenendo conto delle specifiche normative  regionali»  e  il  comma  4
secondo il quale:  «E'  vietata  ogni  richiesta  di  informazioni  o
documenti ulteriori rispetto a quelli indicati  dalla  modulistica  e
pubblicati sul sito istituzionale delle  amministrazioni  nonche'  di
documenti in possesso di una pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222  recante:
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata Tabella A,
nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia
edilizia»; 
  Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante: «Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
il quale: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
Unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo il quale:  «Ai  sensi  dell'art.  117,
comma 2, lettere e), m) e r) della Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza Unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto   il   territorio   nazionale,   assicurano   il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»; 
  Visto l'art. 2 del citato  Accordo  del  4  maggio  2017  il  quale
prevede che, con successivi  accordi,  si  proceda  al  completamento
dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le  attivita'
di cui alla tabella A del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
222; 
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il   triennio
2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre  2014,
previa intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 13 novembre 2014,
la quale, al punto 5.1, prevede la  definizione  di  una  modulistica
SUAP unica e semplificata  a  livello  nazionale  per  l'avvio  delle
attivita' produttive; 
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente   l'attuazione   dell'Agenda   per   la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo
di lavoro tecnico coordinato da Agid; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali che sono  state  consultate
attraverso le loro rappresentanze; 
  Vista la nota del 26 settembre  2017  con  la  quale  l'Ufficio  di
Gabinetto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione ha trasmesso lo schema dell'accordo tra  il  Governo,
le regioni  e  le  province  autonome,  l'ANCI  e  l'UPI  concernente
l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica  per  le  attivita'
commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo  del  4  maggio
2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati  per
la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze; 
  Vista la nota del 28 settembre 2017 con la quale e' stato  diramato
il predetto schema di accordo alle regioni  ed  agli  enti  locali  e
contestualmente convocata una  riunione,  a  livello  tecnico,  il  4
ottobre 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni  e
dell'ANCI hanno espresso avviso tecnico favorevole al perfezionamento
dell'accordo; 
  Acquisito, nel corso della odierna  seduta  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; 
 
                              Sancisce 
                         il seguente Accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati: 
 
                               Art. 1 
 
                     Allegato tecnico ai moduli 
 
  1. Ad integrazione  dell'Accordo  del  4  maggio  2017  (Atto  rep.
46/CU), al fine di consentire l'interoperabilita' e  lo  scambio  dei
dati tra le amministrazioni, sono approvati l'allegato tecnico e  gli
schemi dati XML relativi ai seguenti moduli: 
    a) scheda anagrafica; b) esercizio di vicinato; c) media e grande
struttura di vendita;  d)  vendita  in  spacci  interni;  e)  vendita
mediante apparecchi automatici in altri esercizi gia'  abilitati  e/o
su aree pubbliche; f) vendita per corrispondenza, tv, e-commerce;  g)
vendita presso il domicilio dei consumatori;  h)  bar,  ristoranti  e
altri esercizi di somministrazione di alimenti  e  bevande  (in  zone
tutelate); i) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande (in zone non tutelate); l) bar, ristoranti e altri
esercizi di somministrazione temporanea di  alimenti  e  bevande;  m)
attivita' di acconciatore e/o estetista; n) subingresso in attivita';
o) cessazione o sospensione  temporanea  di  attivita';  p)  notifica
sanitaria ai fini della registrazione (reg. CE n. 852/2004). 
  2. L'allegato A recante  gli  schemi  dati  XML  costituisce  parte
integrante del presente Accordo. 
  3. Le Regioni possono, ove necessario, integrare  gli  schemi  dati
XML alle specificita' della modulistica adottata a livello regionale,
ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Accordo del 4 maggio 2017. 
    Roma, 5 ottobre 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           Il Sottosegretario: Bressa 
 
Il Segretario: Naddeo 
 
Avvertenza: 
  Per la consultazione dell'allegato A, contenente  gli  schemi  dati
XML, e' possibile visionare il sito www.unificata.it