IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16  gennaio
2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163; 
  Visto l'art.  3,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno  o  piu'  decreti
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
regole  tecniche-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici  e
telematici nell'ambito del processo tributario; 
  Visto il  decreto  direttoriale  del  4  agosto  2015,  recante  le
specifiche tecniche relative  alla  fase  introduttiva  del  processo
tributario telematico; 
  Visto in particolare l'art. 14 del suddetto decreto 4 agosto  2015,
che  consente  l'adeguamento  delle  regole  tecniche  all'evoluzione
scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; 
  Rilevata la necessita' di modificare le specifiche tecniche di  cui
al comma 3 dell'art. 10 del decreto 4 agosto 2015; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale,  espresso
con determinazione n. 332 del 27 novembre 2017; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria, espresso con delibera n. 2216 del 14 novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 10 del decreto 4 agosto 2015 del direttore generale  delle
finanze del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  recante  le
specifiche tecniche relative  alla  fase  introduttiva  del  processo
tributario telematico, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: 
  «3. La dimensione massima  consentita  di  ogni  singolo  documento
informatico e' di 10 MB; qualora  il  documento  sia  superiore  alla
dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file. Il numero
massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con  un
singolo invio telematico e' pari a cinquanta. La  dimensione  massima
consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi  con  un
singolo invio telematico e' pari a 50 MB.  Il  sistema,  prima  della
trasmissione degli atti e documenti, controlla e  segnala  all'utente
l'eventuale superamento di uno o piu' dei predetti limiti».