LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592,  con  la  quale  e'
stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali  di  rischio
da  parte  di  start-up  innovative  tramite  portali   on-line,   in
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  recante
«Misure  urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli   investimenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  che
ha  esteso  alle  PMI  innovative,  agli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio e alle societa' di  capitali  che  investono
prevalentemente  in  start-up  innovative  e  in  PMI  innovative  la
possibilita' di effettuare offerte di capitale di rischio  tramite  i
portali on-line; 
  Vista la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, con  la  quale  e'
stato modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio
da  parte  di  start-up  innovative  tramite  portali   on-line,   in
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  che  ha  esteso  la
disciplina  sulle  offerte  effettuate   tramite   portali   on-line,
contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le
piccole e medie imprese come definite  dalla  disciplina  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n.  502  convertito  con  la
legge 21 giugno 2017, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n.  129  di  attuazione
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati  degli  strumenti  finanziari
che  contiene  rilevanti  modifiche  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in  materia  di  raccolta  di
capitali di rischio tramite portali on-line; 
  Visto  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  10   del   decreto
legislativo 3 agosto 2017, n. 129 che prevede che le disposizioni del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto di  modifica  si
applicano dal 3 gennaio 2018; 
  Visto l'art. 18 del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,
recante la revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,
che ha esteso le disposizioni del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 in materia di raccolta di  capitali  di  rischio  tramite
portali on-line anche all'offerta di strumenti di capitale  da  parte
delle imprese sociali; 
  Visto  in  particolare  il  comma  9  dell'art.  18   del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in base al quale l'efficacia delle
disposizioni contenute nel menzionato  articolo  e'  subordinata,  ai
sensi   del   Trattato   sul   funzionamento   dell'Unione   europea,
all'autorizzazione della Commissione europea; 
  Visto, in particolare,  il  comma  5  dell'art.  50-quinquies,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  in  base  al  quale  la
Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: a)
alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita'; b)
alle eventuali ulteriori condizioni per  l'iscrizione  nel  registro,
alle cause di sospensione, radiazione e riammissione  e  alle  misure
applicabili nei  confronti  degli  iscritti  nel  registro;  c)  alle
eventuali ulteriori cause di  incompatibilita';  d)  alle  regole  di
condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto  con
gli investitori, prevedendo un  regime  semplificato  per  i  clienti
professionali»; 
  Visto, in particolare, il  comma  2  dell'art.  100-ter,  il  quale
stabilisce che la Consob determini  la  disciplina  applicabile  alle
offerte al pubblico condotte attraverso uno o  piu'  portali  per  la
raccolta di capitali, «al fine di  assicurare  la  sottoscrizione  da
parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di
investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai
clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della
piccola e media impresa o  dell'impresa  sociale  cedano  le  proprie
partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»; 
  Considerata la necessita' di rivedere il predetto Regolamento sulla
raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, al  fine  di
garantire l'adeguamento dello  stesso  alle  modifiche  introdotte  a
livello legislativo; 
  Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e  dagli  organismi
in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 luglio
2017; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  Regolamento  sulla  raccolta  di  capitali  di  rischio
  tramite portali on-line, adottato con  delibera  n.  18592  del  26
  giugno 2013 e successive modifiche 
1. Il Regolamento sulla  raccolta  di  capitali  di  rischio  tramite
portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26  giugno  2013,
ai  sensi  degli  articoli  50-quinquies  e   100-ter   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e  successive  modificazioni,  e'
modificato come segue: 
  1) Nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a. alla lettera c) prima del n. 1  e'  aggiunto  il  n.  01:  «le
piccole e medie imprese, come  definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,
lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n.  2017/1129  del  14
giugno 2017;»; 
    b. alla lettera c), nn. 3) e 4), le parole «start-up innovative e
in PMI innovative» sono sostituite  dalle  parole  «piccole  e  medie
imprese»; 
    c. dopo la lettera e) e' aggiunta la  seguente  lettera:  «e-bis)
«soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM,
le imprese di investimento UE, le  imprese  di  paesi  terzi  diverse
dalle banche e, con riferimento  agli  ordini  riguardanti  azioni  o
quote di OICR, i relativi gestori;»; 
    d. la lettera g) e' sostituita  dalla  seguente:  «g)  «offerta»:
l'offerta al pubblico condotta attraverso uno o piu' portali  per  la
raccolta di capitali di rischio, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 1,
del testo unico;». 
  2) Nella Parte II, Titolo I, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. all'art. 4, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Al
registro e' annessa una sezione speciale ove sono annotate le SIM, le
imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi  diverse  dalle
banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera q-bis), del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote o
azioni di OICR che  investono  prevalentemente  in  piccole  e  medie
imprese e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento,
che comunicano alla Consob, prima  dell'avvio  dell'operativita',  lo
svolgimento dell'attivita' di gestione di un portale  secondo  quanto
previsto dall'Allegato 1.»; 
    b. all'art. 5, comma 1, lettera e)  la  parola:  «comunitari»  e'
sostituita dalla parola: «UE». 
  3) Nella Parte II, Titolo II, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a. Il  Titolo  II  e'  denominato  come  segue:  «Iscrizione  e
cancellazione dal registro»; 
    b. dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori). -  1.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  e  della  permanenza  nello  stesso,  i
gestori devono aderire a un sistema  di  indennizzo  a  tutela  degli
investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico. 
    2. In alternativa a quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  gestori
possono stipulare un'assicurazione a copertura della  responsabilita'
per  i  danni  derivanti  al  cliente  dall'esercizio  dell'attivita'
professionale, che preveda: 
      a) per ciascuna  richiesta  di  indennizzo,  una  copertura  di
almeno ventimila euro e 
      b) per l'importo totale  delle  richieste  di  indennizzo,  una
copertura di almeno un milione di euro all'anno  per  i  gestori  che
effettuano direttamente la  verifica  prevista  dall'art.  13,  comma
5-bis, e di  almeno  cinquecentomila  euro  all'anno  per  gli  altri
gestori. 
    3. Il venir meno dei requisiti patrimoniali indicati al  comma  1
comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tali  requisiti
non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi. 
    4. Durante il periodo previsto al comma 3 il gestore non pubblica
nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione
dei requisiti prescritti.»; 
      c. All'art. 11-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti  i  seguenti
commi: 
      «3.  I  gestori  che  intendono  rinunciare  all'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' presentano apposita istanza alla Consob. 
      4. Nel caso di cui al precedente comma, la  Consob,  nel  corso
dell'istruttoria, puo' chiedere elementi informativi: 
        a) alla societa' richiedente; 
        b)  a  coloro  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
direzione e controllo presso la societa' richiedente; 
        c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 
    5. Il termine di conclusione del procedimento  e'  sospeso  dalla
data di invio della richiesta degli elementi  informativi  fino  alla
data di ricezione degli stessi. 
    6. La  Consob  delibera  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
lavorativi  dalla  data  di  avvio  del  procedimento,  salvo  quanto
previsto dal precedente comma.»; 
      d. all'art. 12, comma 1, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) nel caso in cui  l'autorizzazione  sia  stata  ottenuta
presentando  false  dichiarazioni  o  con   qualsiasi   altro   mezzo
irregolare;»; 
      e. all'art. 12, comma 2, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e  c),  siano
rientrati in possesso dei requisiti indicati  all'art.  50-quinquies,
comma 3, del Testo Unico, ovvero abbiano corrisposto il contributo di
vigilanza dovuto;»; 
      f. all'art. 12, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente  comma:
«3. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 11-bis) si  applicano  anche  ai  casi
previsti dal comma 1, lettere a), b), e c).». 
  4) Nella Parte II, Titolo III sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. all'art. 13, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando  che
gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero  insorgere  nello
svolgimento  dell'attivita'   di   gestione   di   portali   incidano
negativamente sugli interessi degli investitori e degli  offerenti  e
assicurando la parita' di trattamento dei destinatari  delle  offerte
che si trovino in identiche condizioni. In  particolare,  il  gestore
elabora, attua e  mantiene  un'efficace  politica  sui  conflitti  di
interesse, formulata per iscritto, che  consenta  di  individuare  le
circostanze che  generano  o  potrebbero  generare  un  conflitto  di
interesse  lesivo  di  uno  piu'  investitori,  e  che  definisca  le
procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o  gestire
tali conflitti. Solo quando le procedure e le  misure  elaborate  non
siano sufficienti per assicurare, con ragionevole  certezza,  che  il
rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia  evitato,  il
gestore, come misura estrema, comunica  chiaramente  agli  stessi  la
natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le  misure  adottate
per mitigare i relativi rischi.  L'eccessivo  ricorso  da  parte  del
gestore a tali comunicazioni agli investitori e' da considerarsi  una
carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore  valuta
e riesamina periodicamente, almeno una volta  all'anno,  la  politica
sui conflitti di interesse elaborata e  adotta  misure  adeguate  per
rimediare ad eventuali carenze.»; 
    b. all'art. 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: 
    «1-bis. Il gestore  che  intende  condurre  sul  proprio  portale
offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o
emessi da soggetti controllanti, controllati o  sottoposti  a  comune
controllo  ,  adotta  misure  idonee  per  l'efficace  gestione   del
conflitto che insorge in relazione a questo tipo di  attivita'.  Tali
misure includono l'astensione dal condurre tali  offerte,  laddove  i
conflitti di interesse non possano essere gestiti  adeguatamente,  in
modo da evitare effetti negativi per gli investitori. 
    1-ter. Tra le misure di cui al comma 1-bis, rientrano almeno: 
      a) l'adozione,  da  parte  del  gestore,  di  adeguati  presidi
operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto
delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e
gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento; 
      b) l'effettuazione  della  due  diligence  dell'operazione,  da
parte di un soggetto terzo indipendente; 
      c) l'effettuazione,  da  parte  dei  soggetti  che  ricevono  e
perfezionano gli  ordini,  della  valutazione  di  adeguatezza  degli
strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui  il
gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis). 
    1-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis), il gestore fornisce
adeguata informativa  ai  clienti  sull'esistenza  dei  conflitti  di
interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali
conflitti,  anche  attraverso  un'apposita   avvertenza,   facilmente
comprensibile da parte di un  investitore  ragionevole,  redatta  con
l'utilizzo di un linguaggio chiaro  e  conciso  ed  in  carattere  di
dimensione leggibile»; 
    c. all'art. 13,  al  comma  3  e  al  comma  5,  dopo  le  parole
«investitori professionali» sono aggiunte le parole: «o  dalle  altre
categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2»; 
    d. all'art. 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «direzione e
controllo;» sono aggiunte le parole: «al sistema di indennizzo cui ha
aderito  il   gestore   o   all'assicurazione   a   copertura   della
responsabilita' professionale stipulata dal medesimo;»; 
    e. all'art. 14, comma 1, lettera c), le parole: «le banche  e  le
imprese di investimento» sono sostituite dalle parole: «  i  soggetti
che ricevono e perfezionano gli ordini»; 
    f. all'art. 14, comma 1, lettera  f),  le  parole:  «del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  e  successive  modifiche»  sono
sostituite dalle parole: «della normativa applicabile in materia»; 
    g. all'art. 14, comma  1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente «g) alle misure predisposte per  identificare,  prevenire  o
gestire i conflitti di interesse;»; 
    h. all'art. 14, comma 1, lettera m), la  parola:  «emittenti»  e'
sostituita dalla parola: «offerenti»; 
    i. all'art. 15, comma 1, le lettere  d)  ed  e)  sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «d)  il  trattamento  fiscale   di   tali   investimenti,   con
particolare riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle  ipotesi
di decadenza dagli stessi, nel caso  di  start-up  innovative  e  PMI
innovative; 
      e) le deroghe al diritto societario previste dall'art.  26  del
decreto nonche' al diritto fallimentare  previste  dall'art.  31  del
decreto;»; 
      la lettera e-bis e' eliminata; 
      j. all'art.  15,  al  comma  2,  dopo  le  parole  «investitori
professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre  categorie  di
investitori indicate all'art. 24, comma 2»; 
      k. all'art. 16, al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «delle
banche o delle imprese di investimento che curano il  perfezionamento
degli ordini» sono  sostituite  dalle  parole:  «  dei  soggetti  che
ricevono e perfezionano gli ordini»; 
      l. all'art. 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole: «start-up
innovative  e  di  PMI  innovative»  sono  sostituite  dalle  parole:
«piccole e medie imprese»; 
      m. all'art. 17, comma 2, le parole: «Le banche e le imprese  di
investimento» sono sostituite dalle parole: «I soggetti che  ricevono
e perfezionano gli ordini»; 
      n. all'art. 17, comma 3, le parole: «Le banche e le imprese  di
investimento che ricevono gli ordini» sono sostituite  dalle  parole:
«I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; 
      o. all'art. 17, il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Il
gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la  provvista
necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita  nel  conto
indisponibile destinato all'offerente acceso presso  i  soggetti  che
ricevono e perfezionano gli ordini, previsto dall'art. 25. Il gestore
comunica a tali  ultimi  soggetti,  presso  i  quali  e'  versata  la
provvista, le informazioni relative al perfezionamento  dell'offerta.
I relativi fondi sono  trasferiti  all'offerente  successivamente  al
perfezionamento medesimo.»; 
      p. all'art. 20, comma 1, lettera b), le parole: «alle banche  o
alle imprese di investimento» sono  sostituite  dalle  parole:  «  ai
soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; 
      q. all'art. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La
Consob, in caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  disporre  in  via
cautelare la sospensione dell'attivita' del gestore  per  un  periodo
non superiore a novanta giorni qualora  sussistano  fondati  elementi
che facciano presumere  l'esistenza  di  gravi  violazioni  di  legge
ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob  valuta,
altresi', le modalita' di attuazione della  condotta  illecita  e  la
reiterazione della violazione.»; 
      r. all'art. 23, comma 1, le  parole:  «50-quinquies,  comma  7,
primo periodo» sono sostituite dalle parole: «190-quater»; 
      s. all'art. 23, comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «la
sospensione» sono aggiunte le parole: «da uno a quattro mesi»; 
      t. all'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  n.  1),  le  parole:
«societa' diverse» sono sostituite dalle parole: «soggetti diversi»; 
      u. all'art. 23, comma 1, lettera b), nn. 5) e 6), le parole: «a
banche e imprese di investimento» sono eliminate; 
      v. all'art. 23, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente  comma:
«2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a)
e b), la Consob, tenuto conto delle circostanze e  di  ogni  elemento
disponibile,   puo'   disporre,    rispettivamente,    la    sanzione
immediatamente superiore o inferiore.». 
  5) Nella Parte III sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. all'art. 24, comma 1, le parole: «della start-up innovativa  o
della PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «piccole e  medie
imprese»; 
    b. all'art. 24, comma 1, lettera a), le parole:  «il  periodo  in
cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2  e  4,  del
decreto e comunque per» sono eliminate; 
    c. all'art. 24,  comma  2,  le  parole:  «dell'innovazione»  sono
sostituite dalle parole: «delle piccole e medie imprese»; 
    d. all'art. 24, comma 2, punto i) le parole: «start-up innovative
o PMI innovative» sono sostituite  dalle  parole:  «piccole  e  medie
imprese»; le parole: «quindici mila» sono  sostituite  dalla  parola:
«quindicimila»; 
    e. all'art. 24, comma 2,  punto  ii)  le  parole:  «una  start-up
innovativa o PMI innovativa diversa» sono  sostituite  dalle  parole:
«piccole e medie imprese diverse»; 
    f. all'art. 24, comma 2-bis, le parole  «dell'innovazione»,  sono
sostituite dalle parole «delle piccole  e  medie  imprese»;  dopo  le
parole: «amministratore di» le parole:  «start-up  innovativa  o  PMI
innovative ricoperte» sono sostituite dalle parole: «piccole e  medie
imprese»; dopo le parole: «certificazione della» le parole: «start-up
o PMI innovativa» sono sostituite  dalle  parole:  «piccola  e  media
impresa»; 
    g. all'art. 24, dopo il comma 2, e' inserito il  seguente  comma:
«2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte
effettuate  da  piccole   e   medie   imprese   in   possesso   della
certificazione del bilancio e  dell'eventuale  bilancio  consolidato,
relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un
revisore contabile o  da  una  societa'  di  revisione  iscritta  nel
registro dei revisori contabili.»; 
    h. all'art. 25, comma 1, le parole: «le banche o  le  imprese  di
investimento a cui sono trasmessi gli ordini» sono  sostituite  dalle
parole: « i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»; 
    i.  all'art.  25,  comma   2,   dopo   le   parole   «investitori
professionali» sono aggiunte le parole: «o dalle altre  categorie  di
investitori indicate all'art. 24, comma  2»;  dopo  le  parole:  «sia
rilevato» e' aggiunta la parola: «un». 
  6) All'allegato n. 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. nel titolo le parole: «Allegato n. 1»  sono  sostituite  dalla
parole: «Allegato 1»; 
    b. al punto A.  numero  2,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «del
soggetto»  le  parole:  «per  il  tramite  il  quale  si  detiene  la
partecipazione  indiretta  per  le  partecipazioni  indirette;»  sono
sostituite  dalle  parole:  «tramite   il   quale   si   detiene   la
partecipazione indiretta»; 
    c. al punto B. numero 1, le  parole:  «banche  e  le  imprese  di
investimento   autorizzate   alla   prestazione   dei   servizi    di
investimento» sono sostituite  dalle  parole:  «SIM,  le  imprese  di
investimento UE, le imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
autorizzate in Italia, i gestori di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
q-bis) del Testo Unico, limitatamente all'offerta di quote  o  azioni
di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e le
banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento»; 
  7) All'allegato n. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. al punto A. numero 2, le parole: «delle start up innovative  e
delle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «dell'offerente»; 
    b. al punto A. numero 3 le parole: «dalle start up  innovative  e
dalle PMI innovative» sono sostituite dalle parole: «dall'offerente»; 
    c. al punto A. numero 5 le parole: «la start up innovativa  o  la
PMI innovativa» sono sostituite dalle parole: «l'offerente»; 
    d. al punto B. il  numero  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «le
modalita' per la trasmissione degli ordini raccolti dagli investitori
ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini;»; 
  8) All'allegato 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. al punto numero 1 dopo la  parola:  «anche»  e'  eliminata  la
parola «indiretto»; dopo la parola:  «emessi  da»  sono  inserite  le
parole: «piccole e medie imprese»; 
    b. al  punto  numero  3,  lettera  a),  le  parole:  «  start  up
innovative e PMI innovative» sono sostituite ovunque ricorrano  dalle
parole: «piccole e medie imprese»; al primo trattino, dopo le parole:
«posizione finanziaria netta.» sono eliminate le parole: «nonche'  il
giudizio del revisore.»; 
    c. il punto numero 3, lettera b) e' sostituito dal seguente:  «b)
descrizione dell'organo amministrativo e del curriculum  vitae  degli
amministratori;»; 
    d. al punto numero 3, lettera d), le parole: «start up innovative
o dalle PMI innovative» sono  sostituite  dalle  parole:  «piccole  e
medie imprese»; 
    e. al punto numero 4, lettera c), le parole: «a banche e  imprese
di investimento» sono  sostituite  dalle  parole:  «ai  soggetti  che
ricevono e perfezionano gli ordini;»; 
    f. al punto numero 4, dopo  la  lettera  c-bis)  e'  aggiunta  la
seguente lettera: «c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con
particolare riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle  ipotesi
di decadenza dagli stessi, nel caso  di  start-up  innovative  e  PMI
innovative;»; 
    g. al punto numero 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli  ordini  di
sottoscrizione degli  strumenti  finanziari  oggetto  dell'offerta  e
descrizione delle modalita' e della tempistica per  l'esecuzione  dei
medesimi,  nonche'  della  sussistenza  di  eventuali  conflitti   di
interesse in capo a tali soggetti;»; 
    h. dopo il punto numero 5 sono aggiunti i seguenti punti: 
  «6. Informazioni sull'organo di controllo 
  Descrizione   dell'organo   di   controllo   ove   presente,    con
l'indicazione dei dati anagrafici dei componenti. 
  7. Informazioni sulla revisione contabile 
  Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della  revisione
legale dei conti con  indicazione  dei  relativi  dati  anagrafici  e
descrizione dei giudizi rilasciati con riferimento  agli  ultimi  due
esercizi. 
  8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri  di
esperti 
  Indicazione di eventuali consulenti legali e/o finanziari di cui si
e' avvalso l'offerente in relazione  all'offerta.  Se  nel  documento
d'offerta viene inserito un  parere  attribuito  ad  una  persona  in
qualita' di esperto, indicazione del  nome,  dell'indirizzo  e  della
qualifica di tale persona e dei suoi  eventuali  interessi  rilevanti
nell'offerente.  In  caso  di  informazioni  provenienti  da   terzi,
conferma che tali informazioni sono  state  riprodotte  fedelmente  e
che, per quanto l'offerente sappia o sia in grado di  accertare,  non
sono stati  omessi  fatti  che  potrebbero  rendere  le  informazioni
riprodotte inesatte o  ingannevoli.  Indicazione  delle  fonti  delle
informazioni.»