IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative  del  citato  reg.  (CE)  n.
607/2009,  in  particolare  per  quanto  concerne  talune   modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  reg.  (UE)  n.
1308/2013, nell'ambito dei quali sono da  riprendere,  opportunamente
aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente  reg.
(CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3,  e  del  citato  reg.
(CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano  ad  essere  applicabili  per  la  procedura   preliminare
nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della  citata  preesistente
normativa dell'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 9 settembre  2011  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita del vino «Montecucco Sangiovese» ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Montecucco Sangiovese»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista la nota della Regione Toscana n. 462115 del 15 novembre 2016,
con la quale e' stata presentata la domanda del Consorzio Tutela Vini
Montecucco, nel rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  6  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere una modifica
minore  relativa  al  comma  6,  dell'art.  5  del  disciplinare   di
produzione della DOCG  del  vino  «Montecucco  Sangiovese»,  che  non
comporta alcuna modifica al  documento  unico  riepilogativo  di  cui
all'art. 94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013,  concernente  l'eliminazione   del   periodo   minimo   di
affinamento obbligatorio in bottiglia di quattro mesi; 
  Considerato che per la citata modifica minore di  cui  al  comma  6
dell'art. 5 del  disciplinare  di  produzione  dalla  DOCG  del  vino
«Montecucco Sangiovese», sono applicabili le disposizioni procedurali
nazionali semplificate di  cui  all'art.  10,  comma  8,  del  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto della citata modifica minore al  comma  6  dell'art.  5  del
disciplinare di produzione in questione  e  ritenuto  che  la  stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni  previste  dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012  e,
in particolare, per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Toscana; 
    ai sensi del comma 3, art. 6 del citato decreto 7 novembre  2012,
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
    sono  state  ritenute  valide  le  motivazioni   alle   modifiche
proposte,  che  risultano  conformi  alle  rispettive  vigenti  norme
nazionali e dell'Unione europea e,  in  particolare,  non  comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica del comma
6,  dell'art.  5,  del  disciplinare  di  produzione   del   vino   a
denominazione  di  origine  controllata   e   garantita   «Montecucco
Sangiovese», in particolare nel  rispetto  dell'art.  118-octodecies,
par. 3, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto altresi' di  dover  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  sul  sito  internet  del  Ministero  la
modifica del disciplinare in  questione  e  di  dover  comunicare  la
stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo
tecnico inoltrato  alla  Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  di
informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  (CE)  n.
607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20  marzo  2017  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 5  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montecucco
Sangiovese», cosi' come consolidato con il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014  richiamati  in  premessa,  sono  apportate  le  modifiche
evidenziate nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. Le modifiche al disciplinare della DOP  «Montecucco  Sangiovese»
di cui al comma 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero -
Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP  e  IGP  -  e  comunicate  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi