IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  ed  in  particolare  l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10 ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio; 
  Visto,  in  particolare,  il  Capo  III,  Sezione  I,  del   citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel  definire  le  regole  per  la
gestione del sistema di autorizzazioni  per  gli  impianti  viticoli,
attribuisce agli  Stati  membri  la  potesta'  di  individuare  norme
specifiche per il rilascio delle autorizzazioni,  per  l'applicazione
di criteri di  ammissibilita'  e  di  priorita',  per  il  reimpianto
anticipato e per la disciplina del regime transitorio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della  Commissione  del
15 dicembre 2014 che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/13  del
Parlamento  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema  di
autorizzazioni per gli impianti viticoli; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della  Commissione
del 7 aprile 2015 recante modalita' di applicazione  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto  riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n.  260  e  successive
modifiche, recante disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  16  del  21  gennaio
2011 recante «Disposizioni  applicative  del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61,  relativo  alla  tutela  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne
la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni»; 
  Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  110  del  14
maggio 2015 con il quale, ai sensi  dell'art.  68,  paragrafo  1  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31  dicembre  2020,
il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei
diritti di impianto; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n.  889/2008  della  Commissione,  del  5
settembre 2008, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Considerato che il decreto ministeriale 15 dicembre 2015  n.  12272
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  33
del 10 febbraio 2016, all'art. 7, comma 1, lettera c), consente  -  a
partire dal 2017 - l'introduzione  di  criteri  di  ammissibilita'  e
priorita' per il rilascio delle autorizzazioni; 
  Vista  la  relazione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali del 21  ottobre  2016  prot.  n.  5797,  sulla
valutazione dei risultati del primo anno di applicazione del  sistema
delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli; 
  Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitivita'
del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire un  coerente
incremento del relativo potenziale regionale, nel caso  di  richieste
che superino la superficie messa a disposizione  annualmente  per  la
crescita nazionale; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  evitare  che  i  richiedenti  le
autorizzazioni eludano  il  sistema  di  assegnazione  proporzionale,
adottare misure aggiuntive in  caso  di  superamento  del  limite  di
crescita nazionale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 22 dicembre 2016; 
  Vista la presa d'atto della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
della seduta  del  19  gennaio  2017,  confermativa  delle  modifiche
testuali apportate, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272 
 
  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 12272,
del 15 dicembre 2015 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Le autorizzazioni sono rilasciate  dalle  Regioni  competenti
entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso  dal
Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di  approvazione  dell'elenco
ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore  di
comunicazione alle aziende beneficiarie. 
    2. Se l'autorizzazione e' rilasciata per una superficie inferiore
al 50 per cento  della  superficie  richiesta,  il  richiedente  puo'
rifiutare tale  autorizzazione  entro  10  giorni  dalla  data  della
comunicazione senza incorrere in sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente. L'intenzione di rinunciare e' comunicata, entro  il  termine
suddetto, direttamente  ad  AGEA  tramite  le  applicazioni  messe  a
disposizione sul SIAN. 
    3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al
comma 2 e' riportata per  l'assegnazione  all'annualita'  successiva,
secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo  3  secondo  comma  del
Regolamento di esecuzione». 
  2. Dopo l'art. 5 e' aggiunto  il  seguente  articolo:  «Art.  5-bis
(Prescrizioni per il criterio di ammissibilita'). 
    1. Dal 2017, al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio
di distribuzione proporzionale, anche  nell'ambito  dell'introduzione
di criteri di  priorita'  e  del  rispetto  del  miglioramento  della
competitivita' del settore nell'ambito delle  singole  Regioni,  sono
introdotte le seguenti prescrizioni: 
      a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella  quale
sono localizzate le superfici oggetto di richiesta. 
      b)   il   vigneto   impiantato   a   seguito    del    rilascio
dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9-bis e' mantenuto  per
un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di  forza  maggiore  e
motivi  fitosanitari.  L'estirpazione  dei  vigneti  impiantati   con
autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla
data di impianto non da' origine ad autorizzazioni di reimpianto». 
  3. Dopo l'art. 7 e' aggiunto  il  seguente  articolo:  «Art.  7-bis
(Criteri di priorita' applicazione art. 7, comma 1, lettera c). 
    1. Dal 2017, le Regioni possono applicare,  per  una  percentuale
complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all'art.  9,
comma 5, i seguenti criteri di priorita': 
      a)  superfici  da  adibirea  nuovi  impianti   nell'ottica   di
accrescere le dimensioni  di  aziende  piccole  e  medie  di  cui  al
paragrafo 2, lettera h) dell'art. 64 del Regolamento e l'allegato  II
del Regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se
sono rispettate le condizioni seguenti: 
        1) la complessiva superficie aziendale e'  compresa  tra  0,5
ettari e 50 ettari,  tuttavia  in  tale  ambito  le  Regioni  possono
definire un intervallo inferiore; 
        2) il richiedente, al momento della  richiesta  possiede  una
superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui  all'art.  1
del Regolamento delegato; 
      b) superfici in cui l'impianto  di  vigneti  contribuisce  alla
conservazione  dell'ambiente  di  cui  al  paragrafo  2,  lettera  b)
dell'art.  64  del  Regolamento  e  l'allegato  II  del   Regolamento
delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se  i  richiedenti
sono gia' viticoltori al momento di presentare la richiesta  e  hanno
effettivamente applicato le norme relative alla produzione  biologica
di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  e,   se
applicabile,  al  regolamento  (CE)  n.  889/2008  della  Commissione
all'intera superficie vitata delle loro  aziende  per  almeno  cinque
anni prima di presentare la richiesta; 
      c) organizzazioni senza scopo di lucro  con  fini  sociali  che
hanno  ricevuto  terreni  confiscati  per  reati  di   terrorismo   e
criminalita' di altro  tipo  di  cui  all'allegato  II  paragrafo  I,
lettera II, del Regolamento delegato. Tale  criterio  e'  considerato
soddisfatto se il richiedente e' una persona giuridica, a prescindere
dalla sua forma  giuridica,  e  se  sono  soddisfatte  le  condizioni
seguenti: 
        1) il richiedente e' un'organizzazione senza scopo  di  lucro
che esercita esclusivamente attivita' a fini sociali; 
        2) il richiedente usa i terreni  confiscati  solo  ai  propri
fini sociali a norma dell'art.  10  della  direttiva  2014/42/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
        3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano,
per un periodo di 5 anni,  a  non  affittare  ne'  vendere  la  o  le
superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale
periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030. 
  2. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica  al
Ministero  secondo  la  tabella  riportata   nell'Allegato   II,   la
ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al  comma  1,
associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1).  La
somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1). 
  3. Le Regioni che non applicano la previsione di  cui  al  comma  1
comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' previste dal
comma 2». 
  4. Dopo l'art. 9 e' aggiunto  il  seguente  articolo:  «Art.  9-bis
(Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti) 
    1. Dal 2017 nel caso in  cui  le  richieste  ammissibili  in  una
Regione superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a
livello regionale,  sono  garantite  le  autorizzazioni  sino  a  una
superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sara'  di
conseguenza ridotto se la superficie disponibile non e' sufficiente a
garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. 
    2. Dal 2017, ciascuna  Regione  nel  caso  in  cui  le  richieste
ammissibili superino di tre volte la superficie di  cui  all'art.  6,
comma 1 calcolata a  livello  regionale,  puo'  applicare  un  limite
massimo per domanda, pari alla media delle  superfici  richieste,  ai
fini del calcolo delle assegnazioni in tale  Regione.  La  scelta  di
applicare tale limite e' comunicata dalle Regioni  interessate  entro
10 giorni dalla data di chiusura delle domande. 
    3.  Le  autorizzazioni  sono  rilasciate  sulla   base   di   una
graduatoria per ogni  Regione  fino  all'esaurimento  del  numero  di
ettari da assegnare secondo i criteri di cui all'art. 7-bis, comma 1. 
    4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3,  le  eventuali
superfici  disponibili  sono  assegnate  proporzionalmente   per   il
raggiungimento del livello di cui all'art. 6,  comma  1  calcolato  a
livello regionale. 
    5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono
disponibili ulteriori superfici, le  stesse  sono  assegnate  secondo
quanto stabilito dall'art. 9, comma 6». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 gennaio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2017, n. 164