STATUTO DI SINISTRA ITALIANA 
 
    Sinistra italiana e' un'associazione di donne e di uomini che  si
costituisce per rappresentare il lavoro nelle forme  che  ha  assunto
nell'Italia contemporanea ed e' inscindibilmente legata al  movimento
per la pace e all'antifascismo. Il suo impegno prioritario e'  quello
di unire i movimenti, le forze e le persone che intendono  rispondere
alla crisi sociale ed ecologica creata dal capitalismo per  costruire
un'alternativa. 
    Si batte per una societa' fondata sull'uguaglianza sociale, sulla
valorizzazione  della  differenza   tra   i   sessi,   sul   rispetto
dell'ambiente, sulla pace come strumento di convivenza tra i popoli. 
    I suoi  obiettivi  sono  l'attuazione  piena  della  Costituzione
repubblicana e uno Stato democratico  e  sociale  di  diritto,  nella
convinzione che la liberta' di tutti  sia  la  condizione  e  non  il
limite della liberta' di ciascuno. 
    Sinistra italiana si uniforma al codice  di  autoregolamentazione
per i gruppi dirigenti, le candidature e gli eletti, approvato  dalla
Commissione parlamentare antimafia. 
Nome e simbolo. 
    1. Il nome del Partito e' Sinistra italiana. 
    Nelle regioni con presenza di minoranze linguistiche non italiane
tutelate dall'ordinamento nazionale, il nome del Partito, nell'ottica
di garantire la rappresentanza di tutta  la  popolazione,  puo'  fare
esplicito riferimento alla lingua ed ai popoli ivi presenti. 
    2. Descrizione del simbolo:  «Cerchio,  a  fondo  rosso,  con  al
centro un «Si», le lettere  stilizzate  sono  formate  da  tre  righe
bianche, parallele, la «I» e' capovolta; subito sotto, su due  righe,
le  parole  «Sinistra»   e   «Italiana»   di   carattere   maiuscolo,
sottolineate e di colore bianco». 
    3. Uso del simbolo. 
    Il  simbolo,  sia  il  suo  uso  grafico  sia   il   contrassegno
elettorale,  e'  nei  poteri  del  Segretario/a  nazionale   che   lo
conferisce per la sua presentazione ai  fini  elettorali  secondo  la
normativa vigente. 
    4. Sede legale. 
    La sede legale e' stabilita in Roma, via Arenula 29. 
 
                      I - Iscrizione al partito 
 
    1. Possono iscriversi a Sinistra italiana tutte  le  persone  che
abbiano compiuto i 14 anni. Aderendo al  Partito  ognuno  si  impegna
all'osservanza del presente Statuto. 
    2. L'iscrizione al Partito e' individuale. 
    3.  L'iscrizione  avviene  tramite   richiesta   alle   strutture
territoriali del Partito nelle quali si  vuole  svolgere  la  propria
attivita'  politica.  Per  essere  valida  l'iscrizione  deve  essere
supportata  dall'inserimento  nel  data  base   di   tutti   i   dati
dell'iscritto e dal versamento della quota,  una  parte  della  quale
verra' ritrasmessa al  Circolo  territoriale  secondo  le  norme  del
regolamento economico. 
    All'iscritto/a e' consegnata la tessera d'iscrizione,  contenente
le generalita' e l'indicazione della  quota  di  iscrizione  versata.
All'iscritto/a e' inoltre assegnato un codice  di  accesso  personale
alla piattaforma web del Partito. L'iscrizione puo' essere presentata
anche per via telematica e, in tal caso, e' trasmessa alla  struttura
territoriale di riferimento. 
    4. L'iscrizione vale per un anno solare. 
    5. La mancata iscrizione per un anno determina la decadenza dagli
organismi di cui si fa parte. 
    6. Non e' ammessa la contemporanea iscrizione a un altro  Partito
politico nazionale ne' partecipare o sostenere  liste  concorrenti  a
quelle presentate o sostenute da Sinistra italiana. 
    7. Diritti dell'iscritto/a: 
      partecipare  alla  definizione  dell'indirizzo   politico   del
Partito; 
      accedere a ogni decisione assunta dal Partito ai vari livelli; 
      esercitare il proprio voto e  potersi  candidare  nell'elezione
degli organismi dirigenti; 
      ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite
dal presente Statuto. 
    Sinistra italiana assicura il  rispetto  della  vita  privata  di
ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela  dei  dati  personali
nelle modalita' richiamate  dal  Provvedimento  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  107  del  6  marzo  2014  e  dalle
eventuali  successive  modificazioni  del   medesimo   provvedimento,
nonche' di quelle eventualmente previste dalla normativa di volta  in
volta vigente. 
    8. Doveri dell'iscritto/a: 
      contribuire   alla   discussione,   all'elaborazione   e   alla
diffusione della proposta politica; 
      contribuire al suo finanziamento e votarne le liste elettorali; 
      favorire la partecipazione e  l'adesione  di  altre  persone  a
Sinistra italiana. 
 
                           II - Congressi 
 
    1. Il Congresso  nazionale  di  Sinistra  Italiana  e'  convocato
dall'Assemblea nazionale ogni tre anni. La convocazione del Congresso
nazionale comporta la medesima convocazione dei Congressi a  tutti  i
livelli del Partito. Il Congresso  si  svolge  in  conformita'  a  un
regolamento  e  su  documenti  politici  approvati  dalla   Direzione
nazionale. Tutti gli organismi dirigenti hanno la durata di tre anni,
e  decadono  e  vengono  comunque  rinnovati  in  concomitanza  della
Convocazione del Congresso nazionale. 
    2. Il Congresso straordinario  nazionale  puo'  essere  richiesto
dalla maggioranza assoluta dei componenti  dell'Assemblea  nazionale.
Puo' essere altresi' richiesto da  almeno  il  25%  degli  iscritti/e
calcolati sulla base del  dato  del  tesseramento  aggiornato  al  31
dicembre dell'anno precedente distribuiti in almeno quattro  regioni;
la presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione  non  puo'
superare il 30% del totale dei richiedenti. La richiesta e'  validata
dalla Commissione Nazionale di Garanzia. 
    3. La Commissione nazionale per il  Congresso  gestisce  la  fase
congressuale in attuazione del regolamento. E' eletta  dall'Assemblea
nazionale.   Compito   della   Commissione   la   risoluzione   delle
controversie che insorgono nella fase congressuale. Nomina i  garanti
per i Congressi provinciali e territoriali. Stabilisce le  norme  con
cui si svolgono i Congressi regionali, di Federazione e di Circolo. 
    4. Il Congresso straordinario  regionale  puo'  essere  richiesto
dalla maggioranza assoluta dei componenti  dell'assemblea  regionale.
Puo' altresi' essere richiesto da  almeno  il  40%  degli  iscritti/e
della medesima  regione  al  31  dicembre  dell'anno  precedente.  La
richiesta e' validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia. 
    5.  Il  Congresso  straordinario  di  Federazione   puo'   essere
richiesto  da  almeno  il  50%  degli   iscritti/e   della   medesima
Federazione al 31 dicembre  dell'anno  precedente.  La  richiesta  e'
validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia. 
    6. Il Congresso straordinario del Circolo puo'  essere  richiesto
da almeno il 50% degli iscritti/e al medesimo Circolo.  La  richiesta
e' validata dalla Commissione regionale di Garanzia. 
    7. In presenza  di  documenti  alternativi  i  delegati/e  e  gli
organismi dirigenti ad ogni livello devono essere  composti  in  modo
proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli documenti. 
 
                III - La vita democratica del partito 
 
    1.  Sinistra  Italiana  rispetta  il  pluralismo   delle   scelte
culturali e delle posizioni politiche presenti  al  suo  interno.  Le
differenti posizioni politiche possono essere liberamente manifestate
sia all'interno sia all'esterno  del  Partito.  Per  la  composizione
degli  organi  non  esecutivi  e  l'elezione  dei  delegati,  ove  la
discussione congressuale sia su documenti  politici  alternativi,  si
adotta il criterio proporzionale sulla  base  dei  voti  ottenuti  da
ciascun documento. Il numero minimo di firme,  per  la  presentazione
dei documenti politici, non puo' essere superiore al 3% degli  aventi
diritto al voto. 
    2. Per avanzare proposte  su  questioni  di  particolare  rilievo
politico si puo' promuovere la consultazione degli iscritti/e. 
    La consultazione per essere valida deve essere proposta da almeno
il 10% degli iscritti/e, distribuiti in almeno quattro regioni  e  la
presenza di iscritti/e afferenti ad  una  singola  regione  non  puo'
superare il 30% del totale dei proponenti. La richiesta  e'  validata
dalla Commissione Nazionale di Garanzia. 
    Il dispositivo  della  consultazione  deve  essere  specifico  ed
esposto chiaramente. 
    La consultazione puo'  essere  altresi'  richiesta  dal  30%  dei
componenti l'Assemblea Nazionale. 
    La consultazione si svolge in tutte le strutture territoriali del
Partito che devono essere convocate sul tema proposto entro  quindici
giorni. Al termine della discussione si  raccolgono  le  adesioni  al
quesito proposto. 
    Alla consultazione  si  puo'  partecipare  anche  online  con  il
proprio codice di accesso. 
    Se  le  adesioni  raccolte  sono  pari  al  50%  piu'  uno  degli
iscritti/e al Partito al 31 dicembre  precedente,  il  pronunciamento
assume valore vincolante per il Partito. 
    Analoga procedura di consultazione puo' essere svolta  a  livello
regionale e di Federazione per temi attinenti all'ambito territoriale
di competenza. 
    Al fine di valorizzare la partecipazione di base  alle  decisioni
strategiche del Partito e'  prevista  la  consultazione  obbligatoria
sulle  alleanze  elettorali.  Resta  la  facolta'   delle   strutture
territoriali,  in   relazione   alle   competizioni   elettorali   di
competenza,  di  adottare  analoghe  forme  di  consultazione   degli
iscritti. 
    3.  Sinistra  Italiana  rende  consultabili   online   tutte   le
informazioni sulla sua vita interna, le sue deliberazioni  politiche,
il bilancio del Partito e comunica  tempestivamente  agli  iscritti/e
l'esito delle deliberazioni politiche assunte. 
    4. Sinistra  italiana  si  dota  di  un  sito  internet  per  far
conoscere le proprie iniziative e gestire la comunicazione interna ed
esterna di Sinistra italiana. Si  dota  inoltre  di  una  piattaforma
digitale per agevolare e favorire il  confronto,  l'elaborazione,  la
co-decisione tra  i  suoi  iscritti/e  e  simpatizzanti.  L'assemblea
nazionale approva un  regolamento  sull'utilizzo  della  piattaforma,
sulla certificazione delle votazioni on line, e su come  superare  il
«digital   divide»   (insufficienza   di   competenze   informatiche)
garantendo a tutti l'accesso alle votazioni. 
    5. I tempi e i modi con cui sono  convocate  le  riunioni  devono
essere tali da consentire  la  piu'  ampia  partecipazione.  Per  gli
iscritti/e che avessero difficolta' di spostamento deve  essere  data
la possibilita' di partecipare per via telematica. 
    6. Negli organismi dirigenti ai diversi livelli, nel rispetto dei
principi di  cui  all'art.  51  della  Costituzione  e  del  presente
statuto, dovra' essere  assicurato,  che  la  presenza  di  un  sesso
rispetto all'altro non sia inferiore al  40%.  Per  garantire  sempre
questo rapporto,  nelle  elezioni  interne  a  tutti  i  livelli,  si
procedera', attraverso il meccanismo dello «scorrimento della lista»,
fino al necessario riequilibrio. 
    7.  Sinistra  italiana  riconosce  l'importanza   delle   realta'
politiche territoriali, quali veicoli privilegiati per recuperare  un
rapporto autentico e profondo  con  l'elettorato,  con  i  gruppi  di
cittadinanza attiva, del volontariato e dei movimenti di base. 
    Dalla  Direzione  nazionale   e'   costituito   un   albo   delle
Associazioni e dei Movimenti con i quali il Partito  tiene  relazioni
con continuita' e su obiettivi  comuni.  L'iscrizione  all'albo  deve
essere reciprocamente condivisa. 
    Realta' politiche territoriali sia locali, come liste  civiche  e
movimenti  cittadini,  sia  regionali  e  nazionali,  come  movimenti
politico-sociali  e  associazioni  politico-culturali,  possono   far
domanda di essere inseriti in tale albo. 
    L'Albo  riporta  il  nome  della  realta'  politica  territoriale
insieme al  nome  del  circolo  locale  o  della  Federazione  o  del
coordinamento  regionale  con  la  quale  e'  stato  sottoscritto  il
rapporto di «affiancamento». 
    Il Partito offre alle Associazioni o Movimenti iscritti all'albo,
ciascuno  secondo  il   proprio   ambito   di   intervento   (locale,
provinciale, regionale,  nazionale)  il  diritto  di  partecipare  al
dibattito interno tematico politico o programmatico  con  diritto  di
voto  in  base  agli  accordi  sulle  modalita'  di   rappresentanza,
preliminarmente  condivise  con  il  circolo  o  la  Federazione   di
riferimento. 
    Le realta' politiche territoriali garantiscono il  loro  sostegno
libero e attivo agli impegni elettorali del  Partito,  li'  dove  non
sono direttamente impegnate. 
    8. E' costituito un elenco dei simpatizzanti del Partito. 
    Ne fanno parte coloro che lo  richiedano  per  via  telematica  o
tramite richiesta alle strutture territoriali del Partito nelle quali
vogliono  svolgere  l'attivita'  politica.  Si  entra  a  far   parte
dell'Albo  dei  simpatizzanti  dopo  trenta  giorni  dalla  data   di
registrazione. Ai simpatizzanti e' assegnato  un  codice  di  accesso
individuale.  I  simpatizzanti  non  hanno  diritto  di  voto   sulla
composizione degli organismi  dirigenti  e  delle  liste  elettorali,
sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti al Partito. 
    9. E' possibile l'adesione a singole a campagne o  aree  a  tema.
L'adesione e' individuale e consente di partecipare alla  discussione
politica relativa al tema in  oggetto  in  raccordo  con  l'attivita'
delle aree a tema.  La  richiesta  di  adesione  si  esegue  per  via
telematica o direttamente al responsabile del  Dipartimento  o  della
campagna. I richiedenti entrano a far parte di un albo e, dopo trenta
giorni dalla data  di  adesione,  e'  assegnato  loro  un  codice  di
accesso. 
    Gli aderenti a singole campagne o aree a tema  hanno  diritto  di
voto solo sulle materie oggetto della campagna o  dell'area  a  tema.
Sinistra italiana assicura anche ai  simpatizzanti  e  agli  aderenti
alle singole campagne, la tutela dei dati  personali  con  le  stesse
modalita' previste, al titolo I art. 7, per gli iscritti. 
    10. La Direzione nazionale puo' decidere la presenza  al  proprio
interno di non iscritti/e,  siano  essi  personalita'  individuali  o
rappresentative di  associazioni  o  movimenti,  per  una  quota  non
superiore al 20% dell'organismo stesso. Non  hanno  diritto  di  voto
sulla  composizione  degli  organismi   dirigenti   e   delle   liste
elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti
il Partito. 
    11. Il Partito riconosce il ruolo essenziale della formazione  ai
fini della piena valorizzazione  delle  proprie  attivita',  e  della
crescita di iscritti/e e simpatizzanti. Pertanto condivide risorse  e
spazi, promuove iniziative di approfondimento  culturale  e  seminari
formativi  che  favoriscano  la  massima   partecipazione,   fornendo
strumenti di accesso alla vita politica e istituzionale. 
    12. Sinistra Italiana allega al presente Statuto la «Carta  della
Partecipazione di Sinistra italiana». Essa e' assunta con lo scopo di
realizzare un terreno trasparente e condiviso di principi,  obiettivi
e regole per stabilire un corretto rapporto tra iscritti/e  e  gruppi
dirigenti  del  Partito  e  come  presupposto  per  costruire  quella
relazione tra cittadini e istituzioni che i partiti sono  chiamati  a
garantire in base all'art. 49  della  Costituzione  della  Repubblica
italiana, che stabilisce che «tutti i cittadini hanno il  diritto  di
associarsi  liberamente  in  partiti,  per  concorrere   con   metodo
democratico a determinare la politica nazionale». 
 
                  IV - L'organizzazione del partito 
 
    1.  Il  Partito  si   organizza   in   Circoli,   Federazioni   o
Coordinamenti territoriali, Coordinamenti regionali, Nazionale  e  le
Federazioni estere. 
    Il Partito garantisce il piu' ampio decentramento  regionale.  Ad
ogni  regione  e'  garantita  la   propria   autonomia   politica   e
organizzativa nel rispetto della linea politica decisa dai  congressi
e dall' Assemblea nazionale. 
    Nelle regioni a statuto speciale,  l'organizzazione  territoriale
e'  definita  in  relazione  all'organizzazione  degli  enti   locali
individuati dagli statuti delle regioni autonome. 
    2. Il Circolo e' l'istanza fondamentale  del  Partito,  il  luogo
primario dove iscritti/e partecipano alla vita di Sinistra  Italiana.
I Circoli possono essere territoriali, di lavoro, di studio, a  tema.
Per  costituirsi  devono  avere  almeno   venti   iscritti/e   quelli
territoriali, almeno dieci iscritti/e gli altri. La loro costituzione
e' ratificata dal coordinamento regionale o, in caso di inadempienza,
dalla Commissione Nazionale di Garanzia. 
    L'assemblea  degli  iscritti/e  elegge  un  coordinatore   e   un
responsabile amministrativo. Nel caso il Circolo superi  i  cinquanta
iscritti/e e' eletto un coordinamento esecutivo. 
    Le assemblee degli iscritti/e sono aperte ai simpatizzanti. 
    Ogni Circolo si dota di un  piano  di  lavoro  annuale  che  deve
essere comunicato alla Federazione o al Coordinamento territoriale di
riferimento e al Coordinamento regionale. 
    L' assemblea degli iscritti/e del Circolo decide la  composizione
delle liste per le elezioni comunali. In caso di presenza  di  due  o
piu' Circoli la decisione e' presa dall'  assemblea  congiunta  degli
iscritti/e. 
    Le liste del  comune  capoluogo  sono  proposte  dal  Circolo  di
competenza o, in caso di piu'  Circoli,  da  un  coordinamento  degli
stessi. Sono ratificate dai Coordinamenti regionali. 
    3. Il Coordinamento della Federazione  coordina  l'attivita'  dei
Circoli e ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito  territoriale
di competenza. 
    Per esistere la Federazione deve contare almeno 100 iscritti/e  e
3 Circoli nella medesima provincia  o  area  metropolitana.  Ove  non
esistano  queste   condizioni   si   costituisce   il   Coordinamento
territoriale. 
    La Federazione svolge il suo Congresso con i delegati eletti  dai
Congressi  di  Circolo,  elegge  l'assemblea   di   Federazione,   un
Coordinatore e un Tesoriere/a. 
    Il Coordinamento  territoriale  svolge  un  unico  Congresso  cui
partecipano  tutti  gli  iscritti/e,  elegge  un  Coordinatore  e  un
Tesoriere/a. 
    4. I  Coordinamenti  regionali  coordinano  le  Federazioni  e  i
Comitati territoriali della regione. 
    Per le provincie autonome di Trento  e  Bolzano  e'  previsto  un
Coordinamento regionale. 
    Sono  costituiti  dall'Assemblea  regionale  eletta  dal  proprio
Congresso. 
    Ne fanno parte di diritto i coordinatori delle Federazioni e  dei
Coordinamenti territoriali. All'interno dell'Assemblea  regionale  e'
eletto  un  Coordinamento,   un   Coordinatore/Coordinatrice   e   un
Tesoriere/a. 
    Il Coordinamento regionale  approva  le  liste  per  le  elezioni
regionali. 
    5. Al fine di garantire  la  partecipazione  politica  sociale  e
culturale degli italiani all'estero Sinistra Italiana  costituisce  i
Circoli esteri. 
    Per costituirsi i Circoli devono contare almeno dieci iscritti/e.
In caso di piu' di tre Circoli presenti  in  una  stessa  nazione  si
costituisce una Federazione. 
    Su proposta della segreteria nazionale,  sentite  le  Federazioni
estere,  la  Direzione  nazionale  individua  un  responsabile  delle
Federazioni estere. 
 
                V - Gli organismi dirigenti nazionali 
 
    1. L'Assemblea nazionale. 
    E' il massimo organismo deliberativo del Partito. E'  eletta  dal
Congresso nazionale, nel rispetto del titolo III art. 1. Fanno  parte
di  diritto  dell'Assemblea  nazionale  i  Segretari  regionali  e  i
Segretari delle citta' metropolitane. E' composta da un numero minimo
di 300 componenti, almeno il 30% dei quali  deve  essere  espressione
delle realta' territoriali. 
    L'Assemblea nazionale: 
      si riunisce almeno una volta all'anno; 
      elegge il Segretario/a e il/la Presidente del Partito; 
      su proposta del Segretario/a elegge la Direzione nazionale e il
Tesoriere/a; 
      approva  il  bilancio  Consultivo  e  il  bilancio   preventivo
predisposto dal/dalla Tesoriere/a 
      e' convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i lavori; 
      puo' essere convocata anche dal 30% dei componenti  qualora  se
ne avanzi richiesta al Presidente; 
      approva le liste per le elezioni politiche ed europee; 
      decide  l'indirizzo  politico  del  Partito  in  tutti  i  suoi
aspetti, sia nazionali sia internazionali. 
    L'Assemblea nazionale, su iniziativa della Direzione, puo' essere
consultata per via telematica ogni volta sia ritenuto  opportuno.  In
questi casi ad ogni componente dell'Assemblea  verra'  inoltrata  una
proposta motivata ed il voto verra'  espresso  in  forma  certificata
utilizzando il codice di accesso personale. 
    2. La Direzione nazionale. 
    Ne fanno parte di diritto:  il  Segretario/a,  il/la  Presidente,
il/la  Tesoriere  nazionale,  Il/la  Presidente   della   Commissione
Nazionale  di  Garanzia,  i  capi-gruppo  di  Camera,   Senato,   del
Parlamento europeo, i Coordinatori/trici regionali. 
    E' un organismo di  indirizzo  politico  che  ha  il  compito  di
attuare le decisioni assunte dalla Assemblea nazionale. 
    La Direzione e' convocata dal/dalla Presidente che ne presiede  i
lavori. Puo' essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora ne
avanzino richiesta al/alla Presidente. 
    La Direzione, su proposta del Segretario/a, elegge la  segreteria
nazionale. 
    Approva, su proposta del Presidente il  regolamento  interno,  su
proposta  del  Tesoriere  il  Regolamento  economico  e  su  proposta
del/della Presidente della  Commissione  Nazionale  di  Garanzia,  il
Regolamento di Garanzia. 
    La Direzione nazionale individua  un  gruppo  di  lavoro  con  il
compito specifico e costante di raccogliere per la Direzione  stessa,
proposte,  idee,  verifiche   di   efficacia   riguardanti   Statuto,
organizzazione interna,  partecipazione  esterna,  funzionamento  dei
mezzi di comunicazione e consultazioni. 
    3. La segreteria nazionale. 
    Ne fanno parte di diritto il Segretario/a e il/la Presidente.  E'
convocata dal Segretario/a  che  ne  presiede  i  lavori.  A  ciascun
componente  della  segreteria  nazionale  sono  assegnati   incarichi
specifici di lavoro. 
    4. Aree a tema. 
    Si  costituiscono  aree  a  tema  sugli  ambiti  definiti   dalla
Direzione nazionale. Ogni area a tema e' coordinata da un  componente
della segreteria Le aree a tema si  dotano  a  loro  volta  di  forum
nazionali  e  territoriali  la  cui  partecipazione  e'  aperta  agli
iscritti/e e ai simpatizzanti  interessati  a  contribuire  al  tema,
oltre che ai rappresentanti delle Associazioni e dei movimenti. 
    5. Il Tesoriere/a nazionale. 
    Ha   la   responsabilita'   dell'organizzazione   amministrativa,
patrimoniale e contabile del Partito. 
    Il Tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale del  Partito
e riscuote finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali. 
    6. Il/la Presidente nazionale. 
    Convoca e presiede l'Assemblea e la Direzione nazionali. 
    7. Il Segretario/a nazionale. 
    Ha la rappresentanza politica del  Partito  ed  esercita  le  sue
funzioni  sulla  base  dei  deliberati  approvati   dagli   organismi
nazionali del Partito. 
    8. Gestione di garanzia. 
    Nei  casi  di  violazione  delle  norme  dello  statuto  e/o  dei
Regolamenti o di impossibilita' di esercitare le  funzioni  da  parte
dell'organismo dirigente; la Direzione nazionale puo' intervenire nei
confronti  delle  strutture   di   Federazione,   dei   Coordinamenti
territoriali   e   regionali    adottando    i    provvedimenti    di
sospensione/revoca degli organismi dirigenti  e/o l'eventuale  nomina
di uno o piu' garanti,  deliberandole  a  maggioranza  dei  presenti.
Entro novanta giorni dal provvedimento, dovranno essere  ripristinati
gli organismi statutari, in  caso  di  sospensione,  o  convocato  il
relativo Congresso in caso di revoca. Analoga funzione, nei confronti
dei Circoli e' attribuita  al  Coordinamento  Regionale,  sentita  la
Federazione. 
    Avverso il provvedimento  e'  ammesso  ricorso  alla  Commissione
nazionale di garanzia, la quale  si  esprimera',  entro quarantainque
giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito  da  parte
della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si  intende
revocato. 
    Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento  intervengano
entro i quarantacinque giorni precedenti la scadenza di presentazione
delle  liste  per  le  elezioni  amministrative  e/o  regionali,   il
provvedimento puo' essere assunto, in via d'urgenza,  dal  Segretario
Nazionale e  dovra'  essere  ratificato  dalla  segreteria  nazionale
entro sette giorni. 
 
     VI - Le cariche pubbliche ed elettive nazionali ed europee 
 
    1.  La  Direzione  nazionale  allargata  alla  partecipazione  di
coordinatori/coordinatrici  regionali  e  delle  aree  metropolitane,
sentite le proposte delle realta' territoriali,  avanza  le  proposte
per le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee. 
    L'Assemblea nazionale vota le proposte di candidature e le liste. 
    2. Le liste devono rispettare la parita' di genere, il pluralismo
interno e la presenza territoriale. Applicando, laddove  compatibili,
le norme stabilite nel titolo III articoli 1 e 6. 
    3. Gli eletti devono versare la quota stabilita dal regolamento. 
    Con i finanziamenti  a  disposizione  il  Partito  provvede  alle
esigenze di funzionamento e  di  promozione  dell'attivita'  politica
nelle  sedi  centrali  e  periferiche   in   misura   stabilita   dal
regolamento. 
    Lo stesso regolamento determina la  quota  del  versamento  degli
eletti che sara' destinato a un  fondo  a  sostegno  di  progetti  di
mutualismo e cooperazione  da  promuovere  nei  territori  attraverso
specifici bandi. 
    Il mancato versamento implica l'automatica  non  ricandidatura  e
l'esclusione da ogni organismo decisionale. 
    4. Dopo due mandati completi nella stessa assemblea elettiva  dei
comuni capoluogo, regionale, nazionale  o  europea  non  si  e'  piu'
ricandidabili. Dopo due mandati completi come assessore  regionale  o
di ministro o sottosegretario non si e' piu' riproponibili. 
    L'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 puo'
votare delle deroghe per le elezioni nazionali e europee, altrettanto
puo' fare il coordinamento regionale per le regionali. 
    5. Non e' compatibile la presenza contemporanea  negli  esecutivi
di Partito e negli esecutivi di Governo corrispondenti. 
    6. L'eletto e' impegnato, nella sua  attivita'  istituzionale,  a
tenere conto delle indicazioni del livello di Partito  corrispondente
e  a  rendere  conto  costantemente  della  propria  attivita'   agli
elettori, anche attraverso la piattaforma digitale. 
    7. La presenza di Sinistra italiana nel Parlamento  sia  italiano
che europeo e nelle assemblee elettive  locali  ha  come  compito  la
promozione   ed   implementazione   degli   obiettivi   politici    e
programmatici del Partito e della coalizione nella quale  il  Partito
si e'  presentato.  Il  coordinamento  tra  il  Partito  e  i  gruppi
parlamentari e/o consiliari sono improntati alla  massima  lealta'  e
collaborazione. 
    I gruppi parlamentari e/o  consiliari  adottano  i  loro  statuti
previa consultazione obbligatoria  con  la  Direzione  nazionale  del
Partito e/o con i livelli direttivi corrispondenti. 
    Per migliorare e  sostanziare  il  coordinamento  con  il  gruppo
parlamentare, viene instituita in seno alla  Direzione  nazionale  un
gruppo di lavoro presieduto dal Segretario Nazionale. Analoghi gruppi
possono essere costituiti nei livelli locali corrispondenti. 
    Periodicamente, e almeno una volta l'anno, il  gruppo  di  lavoro
organizza una conferenza di coordinamento per valutare e  programmare
insieme al gruppo parlamentare la presenza  a  livello  istituzionale
del Partito. 
 
                   VII - Gli organismi di garanzia 
 
    1. I Congressi - nazionale, regionale e di Federazione - eleggono
la propria Commissione di Garanzia che, al suo interno, elegge un/una
Presidente. 
    2. Le Commissioni di Garanzia sono composte per le Federazioni  e
i regionali da un massimo di  cinque  componenti  e  per  il  livello
nazionale da un massimo di nove componenti. 
    3. Per le controversie nei Coordinamenti territoriali si  ricorre
alla Garanzia regionale, per i Circoli si ricorre alla Commissione di
Garanzia  della  Federazione  che  valuta  dopo   aver   sentito   il
coordinatore/coordinatrice del Circolo. 
    4. L'assemblea nazionale, entro due  mesi  dall'approvazione  del
presente statuto, approva il Codice etico del Partito. La  violazione
delle norme statutarie e del Codice etico, comporta l'attivazione  di
un procedimento disciplinare. 
    5. L'incarico di componente  della  Commissione  di  Garanzia  e'
incompatibile  con  qualsiasi  altro  incarico  o  ruolo  all'interno
dell'attivita' del Partito e comporta l'incandidabilita' a  qualsiasi
carica elettiva o amministrativa. 
    6. Ciascuna/o iscritto puo' presentare ricorso  alla  Commissione
di Garanzia competente, in ordine al mancato  rispetto  del  presente
Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti. L'iscritto/a  contro  il
quale viene chiesta l'apertura di un procedimento  disciplinare  deve
essere  informato,  entro  il  termine  di quindici   giorni,   della
presentazione di tale richiesta nonche' dei  fatti  che  gli  vengono
addebitati.  L'iscritto/a  ha  il   diritto,   in   ogni   fase   del
procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio
comportamento,  nel  rispetto  del  principio  del   contraddittorio.
Qualora a suo carico sia adottata  una  misura  disciplinare,  ha  il
diritto  di  fare  ricorso  agli  organi  di  Garanzia   di   livello
territoriale superiore, sino alla Commissione nazionale di  Garanzia,
che si pronuncia in via definitiva. Non sono  in  ogni  caso  ammessi
piu' di due gradi di giudizio. 
    La Commissione nazionale  di  Garanzia  e'  competente  in  unica
istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione  e  il  corretto
funzionamento degli organi nazionali, gli eletti a livello  nazionale
ed europeo. 
    Le Commissioni di Garanzia esaminano  e  deliberano  sui  ricorsi
dopo una fase istruttoria  non  superiore  a  quarantacinque  giorni,
garantendo comunque l'esito  definitivo  dei  ricorsi  entro sessanta
giorni  dall'inizio  della  procedura.  Qualora  le  Commissioni   di
Garanzia non si pronuncino  entro  detto  termine  gli  atti  vengono
avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore. 
    7.  I  ricorsi  sono  redatti  in  forma  scritta,  a   pena   di
inammissibilita',  in  modo  quanto  piu'  possibile  circostanziato,
indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono  violate.  Ad
essi e' allegata la documentazione eventualmente  ritenuta  utile  al
fine di  comprovarne  i  contenuti.  La  documentazione  deve  essere
sottoscritta dal ricorrente, corredata dalla copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore. 
    Le Commissioni, entro quarantacique giorni a decorrere dalla data
di   ricezione   del   ricorso,   effettuano   opportune   verifiche,
istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni  caso  garantire  l'esito
del ricorso entro il tempo massimo  di  sessamta  giorni  dall'inizio
della procedura. Qualora nel corso  delle  relative  istruttorie  una
Commissione ritenga che il caso in esame  assuma  rilievo  nazionale,
puo'  rinviare   alla   Commissione   nazionale   di   Garanzia   che
inappellabilmente  decide  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
ricezione del ricorso. 
    8. Le sanzioni, secondo la gravita' del caso, sono  le  seguenti:
a) il richiamo, b) la  sospensione  dagli  incarichi  di  Partito  c)
l'allontanamento. 
 
                VIII - L'amministrazione del partito 
 
    1.  Annualmente  il  Tesoriere/a  provvede  alla  redazione   del
bilancio consuntivo di esercizio del  Partito  in  conformita'  della
normativa speciale in materia di  partiti  politici,  composto  dallo
stato patrimoniale, dal conto economico  e  dalla  nota  integrativa,
corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo  e'
approvato dalla Assemblea nazionale entro il termine  previsto  dalla
legge. 
    2. Entro il 30 novembre di ogni  anno  il  Tesoriere/a  nazionale
sottopone il bilancio preventivo alla  discussione  e  l'approvazione
della Assemblea nazionale avviene entro il successivo 31 dicembre. 
    3. Il bilancio consuntivo di esercizio e' pubblicato sul sito  di
Sinistra italiana, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte
della Assemblea nazionale. 
    4. Il bilancio e' predisposto nei tempi, forme  e  modi  indicati
dal Tesoriere/a nazionale anche dai tesorieri di  Federazione  e  dei
Coordinamenti  territoriali  e  sono   approvati   dalle   rispettive
Assemblee. A livello di Circolo il bilancio e' predisposto  dal/dalla
coordinatore/coordinatrice eventualmente coadiuvato dal  responsabile
amministrativo  e  sottoposto  al  voto  dell'assemblea  del  Circolo
medesimo. 
    5. Il bilancio del Coordinamento  regionale  e'  redatto  secondo
modelli predisposti dal Tesoriere/a nazionale, deve essere  approvato
dal Coordinamento regionale entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,  ed
inviato entro sette giorni al Tesoriere/a nazionale. 
    6. Il Tesoriere/a nazionale propone alla Direzione  nazionale  il
criterio   di   ripartizione   delle   risorse   alle   articolazioni
territoriali, che deve  necessariamente  comprendere  una  quota  del
tesseramento  e  una  quota  delle  liberalita'  erogate  dagli/dalle
eletti/e di Sinistra italiana nel Parlamento Nazionale ed Europeo. 
    7. I Circoli, le Federazioni e i  Coordinamenti  regionali  hanno
ciascuno  la  propria  autonomia   patrimoniale,   amministrativa   e
finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale. Concorrono alla
costituzione del patrimonio,  le  risorse  trasferite  ai  sensi  del
precedente art. 6, le quote di liberalita' erogate dagli eletti e dai
nominati,  su  indicazione  di  Sinistra   italiana,   negli   organi
territoriali assembleari e di Governo, nonche' le liberalita' erogate
a loro favore. 
    8. La Direzione nazionale nomina un Collegio  sindacale  composto
da due componenti. Le/I sindaci sono  scelti  fra  soggetti  iscritti
all'albo dei Revisori contabili. 
    Per quanto concerne i doveri e i poteri del  Collegio  sindacale,
trovano applicazione giacche'  compatibili  le  norme  dettate  dagli
articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile. 
    Le/i  sindaci  restano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
rinominati solo per un altro mandato. 
 
        IX - Patrimonio, utili di gestione, quota associativa 
 
    In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli Enti
non commerciali e' espressamente stabilito che: 
      1. Sinistra italiana e ogni  altra  articolazione  territoriale
eventualmente costituita non  possono  distribuire  agli  iscritti/e,
anche in modo indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione,  risorse  o
capitale,  per  tutta  la  durata  dell'Associazione,  salvo  diverse
disposizioni di legge; 
      2. in caso di scioglimento  di  Sinistra  italiana  l'eventuale
patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri Enti o Associazioni con
finalita' analoghe o  ai  fini  di  pubblica  utilita'.  In  caso  di
scioglimento   di   un'articolazione    territoriale    eventualmente
costituita il patrimonio  e/o  l'avanzo  sara'  devoluto  a  Sinistra
Italiana nazionale e nel caso di contestuale scioglimento  di  questa
ad altri Enti o Associazioni con finalita'  analoghe  o  ai  fini  di
pubblica utilita'; 
      3. la quota associativa e' intrasmissibile e non da'  luogo  ad
alcuna  rivalutazione.  La  quota  e'  fissata  secondo  criteri   di
progressivita'. Nel regolamento  organizzativo  saranno  indicate  le
fasce di reddito e le quote che vi corrispondono. 
 
                     X - Modifiche allo statuto 
 
    1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle  al  simbolo  e
alla denominazione, proposte da qualsiasi struttura organizzativa  di
Sinistra italiana, sono presentate alla Direzione  nazionale  che  le
esamina  e  le  sottopone  con  parere   motivato,   all'approvazione
dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale  le  rende  effettive
solo se approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    2. La Direzione nazionale e' autorizzata ad apportare i necessari
adeguamenti che  dovessero  essere  richiesti  dalla  Commissione  di
garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici, deliberando le modifiche a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. 
 
                       XI - Norme transitorie 
 
    1. Il secondo Congresso di Sinistra Italiana si dovra' tenere non
oltre i ventiquattro mesi dal Congresso fondativo. 
    2.  Nel  periodo  tra  il  Congresso  costitutivo  e  il  secondo
Congresso di Sinistra italiana, l'Assemblea nazionale e' composta  da
tutti i delegati congressuali. In deroga  al  presente  statuto,  nel
periodo intercorrente tra  il  Congresso  costitutivo  e  il  secondo
Congresso di Sinistra italiana, anche riferimento alle norme previste
dal titolo XI art. 1, l'Assemblea delibera  con  la  maggioranza  dei
presenti.