IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto   2005
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 settembre  2005,  n.  204,  come  modificata
dalle ordinanze: 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  26  febbraio  2008,  n.  48;  16  dicembre  2008,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  3  febbraio  2009,  n.  27;  3
dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2010,
n. 303; 13 dicembre  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
gennaio 2013, n. 1;  11  dicembre  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2013, n. 303; 18 marzo  2015  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  15  aprile  2015,  n.  87;  19  dicembre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 305; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione  ormonica  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010,  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE
e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002,  (CE)  n.
882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
la direttiva 2009/128/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  e  che  abroga  le  decisioni  66/399/CEE,  76/894/CEE  e
2009/470/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2017/263/UE  della  Commissione
europea del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione  del
rischio   e   di   biosicurezza   rafforzate   nonche'   sistemi   di
individuazione  precoce  dei  rischi  di  trasmissione  al   pollame,
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria  ad
alta patogenicita', con cui la  Commissione  ha  ritenuto  necessario
mantenere le misure di protezione e sorveglianza gia' adottate con la
decisione   2005/734/CE   tenuto   conto   dell'attuale    situazione
epidemiologica del pollame  e  dei  volatili  selvatici  negli  Stati
membri nonche' della dichiarazione sull'influenza aviaria  pubblicata
il 20 dicembre 2016, con cui l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza
alimentare (EFSA) ha confermato che la  rigorosa  applicazione  delle
misure di biosicurezza e di  riduzione  del  rischio  costituisce  il
mezzo  piu'  importante  per  prevenire  la  trasmissione  del  virus
dell'HPAI, sia del sottotipo H5 che del sottotipo H7, direttamente  o
indirettamente, dai  volatili  selvatici  ad  aziende  che  detengono
pollame e volatili in cattivita' a seguito della insorgenza del virus
H5N8 in Europa nel mese di ottobre 2016; 
  Visto il parere scientifico sull'influenza aviaria pubblicato il 16
ottobre 2017  con  cui  l'EFSA  ha  valutato  il  rischio  d'ingresso
dell'influenza aviaria nell'Unione europea e ha analizzato  i  metodi
di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati  membri  e  le
misure  che  essi  assumono  per  ridurne  al  minimo  la  diffusione
affermando, in particolare, che per aumentare  la  biosicurezza,  gli
allevatori avicoli e  i  detentori  di  pollame  dovrebbero  adottare
opportune misure di gestione tese a evitare il contatto  diretto  tra
uccelli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o tenendo
il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di picco influenzale)
e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro; 
  Considerato che a livello  internazionale  l'influenza  aviaria  e'
ancora diffusa e che, pertanto, e' necessario  mantenere  elevato  il
sistema di controllo e tracciabilita' degli  alimenti,  dei  mangimi,
degli animali destinati alla produzione  alimentare  e  di  qualsiasi
altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento
o di un mangime; 
  Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare  nel
corso dell'anno 2017 sul territorio delle Regioni Lombardia,  Veneto,
Piemonte ed Emilia Romagna a seguito di conferma della positivita' al
virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H5N8  in
allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e broiler; 
  Visto il dispositivo direttoriale DGSAF, prot. n. 8246 del 30 marzo
2017 integrato, da ultimo, con i dispositivi direttoriali DGSAF prot.
n. 19967 del 31 agosto 2017 e prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017, con
cui sono state  stabilite  misure  di  riduzione  del  rischio  e  di
biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei
rischi di trasmissione al pollame, attraverso i  volatili  selvatici,
dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sul territorio
nazionale; 
  Visto  il  «Working  Document  SANTE/11788/2017.  Outcome  of   the
evaluation  procedure  of  eradication,  control   and   surveillance
programmes  submitted  by   Member   States   for   Union   financial
contribution for 2018 and following years:  list  of  the  programmes
technically approved and final amount allocated to  each  programme»,
con il quale la Commissione  europea  ha  approvato  tecnicamente  il
Programma di sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per
l'influenza aviaria presentato dall'Italia per il 2018; 
  Considerato necessario mantenere livelli elevati  di  tutela  della
salute animale e di sanita' pubblica nelle more dell'adozione,  entro
il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del richiamato
regolamento (UE) n. 2016/429 , che entrera' in vigore  il  21  aprile
2021, anche prorogando l'efficacia delle  misure  di  biosicurezza  e
delle altre misure di polizia veterinaria introdotte con  l'ordinanza
del Ministro della salute 26 agosto  2005,  al  fine  di  ridurre  il
rischio di trasmissione del virus influenzale; 
  Acquisito  il  parere  del  Centro  nazionale  di   referenza   per
l'influenza aviaria presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie, reso con nota prot. 13445 del 6 dicembre 2017; 
  Ritenuto, pertanto, urgente e necessario confermare  le  misure  di
biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte  con
l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto  2005,  e  successive
modificazioni, la cui efficacia cessera' il 31 dicembre 2017, al fine
di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in
considerazione della circolazione dei sottotipi ad alta patogenicita'
H5N8 negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di
produzione industriale; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1  dell'art.  5-bis  le  parole:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato con il Working Document  SANTE/11726/2016,  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2017  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Programma  di
sorveglianza del pollame e dei  volatili  selvatici  per  l'influenza
aviaria approvato  con  Working  Document  SANTE/11788/2017,  recante
l'approvazione  tecnica  dei  programmi  nazionali  di  eradicazione,
sorveglianza e controllo presentati dagli Stati membri per il 2018  e
gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a
detti programmi».