IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  73,  concernente
l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale e'
stata disposta la modifica dell'art. 2, commi 1 e 2, e  dell'art.  3,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73  nonche'
l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 nel predetto decreto; 
  Visto il  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  con  il  quale  e'
stata  disposta  la  modifica  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  del  18  gennaio  2006,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, con il quale e' stato modificato l'allegato 4  al  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73; 
  Visto il comma 3 dell'art. 11  del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 73 che prevede la possibilita' di apportare  modifiche  agli
allegati al suddetto decreto  legislativo,  recanti  linee  guida  in
materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono possedere
per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene  degli
animali  e  relativi  aspetti  veterinari  nonche'  in   materia   di
protezione e sicurezza del pubblico e degli  operatori,  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri della salute e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  della  salute  e
delle politiche agricole alimentari e forestali del 28  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2015 con il quale sono
stati modificati gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 21  marzo
2015, n. 73; 
  Vista l'istruttoria del tavolo tecnico a cui  hanno  partecipato  i
rappresentanti della Amministrazioni interessate le cui  riunioni  si
sono svolte nei giorni 27 marzo, 10 maggio, 3 luglio, 24 luglio 2017; 
  Considerato che si e' concordato all'esito dei suddetti  tavoli  di
aggiornare l'allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73 con le specifiche prescrizioni concernenti  le  attivita'
di  educazione  e  sensibilizzazione  del  pubblico  in  materia   di
conservazione della  biodiversita'  con  i  delfini,  nell'ambito  di
specifiche iniziative  programmate  all'interno  delle  strutture  in
possesso della licenza di Giardino zoologico  che  detengono  delfini
appartenenti alla specie Tursiops truncatus; 
  Visti i  formali  concerti  espressi  dal  Ministero  della  salute
acquisito con nota prot. PNM/22950 del 24 ottobre 2017, dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. 12567
del 24 ottobre 2017 e dall'Arma dei Carabinieri con nota  prot.  6775
del 6 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato 1, lettera H), del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 73, recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE  relativa
alla custodia degli animali selvatici nei  giardini  zoologici»  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il paragrafo 37, e' sostituito dal seguente: 
      «37. Il nuoto con i delfini e' permesso solo  all'addestratore.
Al medico veterinario, al biologo e  al  curatore  e'  consentito  di
effettuare immersioni con i delfini allo  scopo  di  provvedere  alla
loro cura o all'ispezione delle  strutture.  Altri  soggetti  possono
essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per  scopi
scientifici, dall'Autorita' di gestione  CITES,  sentita  l'Autorita'
scientifica CITES. E' altresi'  consentito  l'ingresso  in  vasca  ai
soggetti   che   partecipano   ad   attivita'   di    educazione    e
sensibilizzazione del pubblico  in  materia  di  conservazione  della
biodiversita' con i delfini,  nell'ambito  di  specifiche  iniziative
programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza  di
Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il  medico
veterinario  della  struttura,  di  comprovata   esperienza   e   con
specifiche conoscenze sanitarie e etologiche  della  specie,  accerti
preventivamente l'idoneita' sanitaria e comportamentale  dei  delfini
interessati e monitori periodicamente le condizioni di  salute  e  di
benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro  di
cui all'allegato 2, lett.C), paragrafo 4, dl decreto  legislativo  21
marzo  2005,  n.  73.  Tali  programmi   devono   essere   comunicati
preventivamente al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della salute
nonche' all'Arma  dei  Carabinieri  per  gli  aspetti  di  rispettiva
competenza. L'attivita' di educazione  e  sensibilizzazione  previste
non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30  giorni
dall'avvenuta comunicazione. L'ingresso in vasca e' consentito  anche
al personale addetto  alle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e
manutenzione, a condizione che  sia  accompagnato  dai  dipendenti  o
collaboratori della struttura competenti nelle attivita' svolte.»; 
    b) il paragrafo 39, e' sostituito dal seguente: 
      «39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree  di  servizio
nonche', ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche  di
mantenimento.». 
    c) il terzo periodo del paragrafo 41 e' sostituito dal seguente: 
      «41. Il pesce  congelato  deve  essere  conservato  a  -18°C  e
utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel
caso delle altre specie.».