IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e relativi controlli» come modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in particolare l'art. 32 concernente l'attivita' di vigilanza; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»; Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e integrato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 22 dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalita' di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato»; Vista la nota prot. 12433 del 26 maggio 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale e' stato richiesto al Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto superiore per la ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico sullo schema di provvedimento; Vista la nota prot. 23610 del 7 giugno 2017 con la quale la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di provvedimento; Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto superiore per la ricerca ambientale ha comunicato l'assenso tecnico in merito allo schema di provvedimento; Vista la nota prot. 7906 del 14 giugno 2017 con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato di non avere osservazioni di natura tecnica da formulare in merito allo schema di provvedimento; Vista la nota prot. 19247 del 5 luglio 2017 con la quale la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso il proprio assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e' adottato il piano generale di durata quadriennale, di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla base del quale e' esercitata l'attivita' di vigilanza sull'applicazione del medesimo decreto legislativo. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto: a) le attivita' di vigilanza relative agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato in virtu' di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applica quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004; fanno eccezione gli OGM autorizzati alla coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applicano le previsioni del presente decreto; b) le attivita' di vigilanza e controllo volte a garantire il rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003; c) le attivita' di analisi e controllo relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 3. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica: a) della conformita' dell'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle modalita' dell'emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, saranno verificate altresi' la conformita' dell'emissione alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato decreto legislativo; b) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo; c) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ovvero del rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in commercio dell'OGM sia per coltivazione, dell'obbligo di comunicazione della localizzazione e di conservazione delle informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro localizzazione per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo; e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell'autorizzazione siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi, ambienti e aree geografiche; f) della conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio degli OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art. 3 lettera d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo. 4. L'attivita' di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un OGM o la messa in coltura di un OGM non siano effettuate: a) in mancanza della preventiva notifica; b) dopo la notifica ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa o revocata; c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione in mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento; d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato; e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento d'urgenza di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul mercato, dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE; f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per un OGM autorizzato alla coltivazione ai sensi degli articoli 7 e 19 del medesimo regolamento. 5. L'attivita' di vigilanza e' finalizzata anche alla verifica: a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; b) del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 6. Costituisce altresi' parte integrante del presente decreto l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e il modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti direzioni generali dei Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.