IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  E 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata  nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai  mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre  2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la direttiva (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  recante
«Attuazione  della  direttiva  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti  la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agricole e relativi  controlli»  come
modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115,
recante «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2014»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in
particolare l'art. 32 concernente l'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  70  «Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003
e 1830/2003, relativi  agli  alimenti  ed  ai  mangimi  geneticamente
modificati», e in particolare il Capo IV recante  «Relazione  con  il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»; 
  Visto il decreto legislativo 14  novembre  2016,  n.  227,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e  integrato
il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  22
dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalita'
di controllo delle  sementi  di  mais  e  soia  per  la  presenza  di
organismi geneticamente modificati»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione
del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari  e  la  filiera
agroalimentare, relativamente alle attivita' di  rilascio  deliberato
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso  dall'immissione  sul
mercato»; 
  Vista la nota prot.  12433  del  26  maggio  2017  della  Direzione
generale per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni  ambientali  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
la quale e' stato richiesto  al  Ministero  della  salute,  Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la  nutrizione,
al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,
Direzione   generale   dello   sviluppo   rurale    e    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto  superiore  per  la
ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico  sullo  schema  di
provvedimento; 
  Vista la nota prot. 23610  del  7  giugno  2017  con  la  quale  la
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio  assenso
tecnico sullo schema di provvedimento; 
  Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto
superiore per la ricerca ambientale ha comunicato  l'assenso  tecnico
in merito allo schema di provvedimento; 
  Vista la nota prot. 7906  del  14  giugno  2017  con  la  quale  il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha  comunicato  di  non
avere osservazioni di natura tecnica  da  formulare  in  merito  allo
schema di provvedimento; 
  Vista la nota prot. 19247  del  5  luglio  2017  con  la  quale  la
Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale  del   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali  ha  espresso  il  proprio
assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso
nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 32  del  decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224, e' adottato il piano generale di  durata  quadriennale,
di cui all'allegato I, parte integrante del presente  decreto,  sulla
base   del   quale   e'   esercitata   l'attivita'    di    vigilanza
sull'applicazione del medesimo decreto legislativo. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto: 
    a) le attivita' di vigilanza relative agli alimenti e ai  mangimi
geneticamente  modificati  immessi   sul   mercato   in   virtu'   di
un'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
1829/2003, per i quali si applica  quanto  previsto  dal  regolamento
(CE)  n.  882/2004;  fanno  eccezione  gli   OGM   autorizzati   alla
coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per
i quali si applicano le previsioni del presente decreto; 
    b) le attivita' di vigilanza e controllo  volte  a  garantire  il
rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003; 
    c) le attivita' di  analisi  e  controllo  relative  ai  prodotti
sementieri di varieta' geneticamente modificate cui si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 
  3.  L'attivita'  di   vigilanza   sull'applicazione   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica: 
    a) della conformita' dell'emissione deliberata  nell'ambiente  di
un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio,  ovvero  a
scopo sperimentale,  alle  condizioni  precisate  nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.  224,  alle  modifiche  apportate  alle
modalita' dell'emissione deliberata per nuove informazioni  ai  sensi
dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui  l'OGM
sia una pianta  superiore  geneticamente  modificata,  come  definita
nell'allegato III del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,
saranno  verificate  altresi'  la  conformita'  dell'emissione   alle
prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e  l'apposizione  di  adeguati
cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6,  del  citato
decreto legislativo; 
    b) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM  alle
condizioni  prescritte  nell'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata  ai  sensi
dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso  ai
sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo; 
    c) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM  alle
condizioni di impiego e alle relative restrizioni  circa  ambienti  e
aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224,
ovvero del rispetto delle condizioni per  l'immissione  in  commercio
stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15,
17 e 18  della  direttiva  2001/18/CE  o  nelle  autorizzazioni  alla
coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19  del
regolamento (CE) n. 1829/2003; 
    d) del rispetto degli obblighi in materia  di  monitoraggio  post
commercializzazione  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in
commercio   dell'OGM   sia   per   coltivazione,   dell'obbligo    di
comunicazione  della  localizzazione   e   di   conservazione   delle
informazioni relative agli OGM coltivati e alla  loro  localizzazione
per un periodo di dieci anni ai sensi  dell'art.  30,  comma  2,  del
medesimo decreto legislativo; 
    e) degli eventuali effetti ambientali  derivanti  dall'immissione
in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7  e  19  del
regolamento (CE) n. 1829/2003 nei  casi  in  cui  nell'autorizzazione
siano prescritte condizioni specifiche per la tutela  di  particolari
ecosistemi, ambienti e aree geografiche; 
    f) della conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio  degli
OGM immessi sul  mercato  alle  specifiche  indicate  nelle  relative
autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224; 
    g) dell'applicazione delle misure di  confinamento  per  gli  OGM
diversi  dai  microrganismi  geneticamente  modificati  destinati  ad
essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art.  3  lettera
d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la
verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art.
28 del medesimo decreto legislativo. 
  4. L'attivita' di vigilanza ha anche  lo  scopo  di  accertare  che
l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine  diverso
dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un  OGM  o
la messa in coltura di un OGM non siano effettuate: 
    a) in mancanza della preventiva notifica; 
    b) dopo la notifica ma  prima  del  rilascio  dell'autorizzazione
ovvero dopo che  l'autorizzazione  sia  stata  rifiutata,  sospesa  o
revocata; 
    c) dopo  la  scadenza  del  provvedimento  di  autorizzazione  in
mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento; 
    d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione
sia stato rifiutato o revocato; 
    e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento  d'urgenza
di limitazione o  divieto  temporaneo  dell'immissione  sul  mercato,
dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224  o  dell'art.  23  della  direttiva
2001/18/CE; 
    f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai
sensi dell'art. 34 del regolamento  (CE)  n.  1829/2003  per  un  OGM
autorizzato alla coltivazione ai sensi degli  articoli  7  e  19  del
medesimo regolamento. 
  5. L'attivita' di vigilanza e' finalizzata anche alla verifica: 
    a) del  rispetto  dei  divieti  di  coltivazione  introdotti  con
l'adeguamento dell'ambito  geografico  di  cui  all'art.  26-ter  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
    b) del rispetto dei divieti di  coltivazione  adottati  ai  sensi
dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 224; 
    c) del rispetto  dei  divieti  temporanei  di  impianto  previsti
dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma
3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
  6. Costituisce  altresi'  parte  integrante  del  presente  decreto
l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e  il
modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II
sono aggiornati con decreto direttoriale della  competente  direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, sentite le  competenti  direzioni  generali  dei  Ministeri
della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.