L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione  di  Consiglio  del  9  gennaio  2018  e  nella  sua
prosecuzione del 10 gennaio 2018; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
denominato Testo unico; 
  Vista la propria delibera  n.  256/10/CSP,  del  9  dicembre  2010,
recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei  Consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, concernente «Approvazione del testo unico  delle  leggi  recanti
norme  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati»  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  concernente
«Testo unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato
della Repubblica», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali»; 
  Considerato che, a  seguito  dello  scioglimento  anticipato  delle
Camere, disposto con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2017, n. 208,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  302  del  29  dicembre  2017,  sono   stati
convocati, con decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre
2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 2017,  i  comizi  elettorali  per  il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  per
il giorno 4 marzo 2018; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Presidente; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   provvedimento   sono
finalizzate a dare concreta attuazione ai  principi  del  pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza della comunicazione attraverso i mezzi  di  informazione,
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  in  materia  di  disciplina
dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alle campagne
per le  elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018. 
  2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su
tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata  -
intendendosi per tale coloro che siano  fornitori  di  servizi  media
audiovisivi  ed   emittenti   analogiche   (di   seguito,   emittenti
televisive) ed emittenti radiofoniche - e della stampa  quotidiana  e
periodica. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni elettorali regionali,  amministrative  o  referendarie,
saranno applicate  le  disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.