L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 9 gennaio 2018 e nella sua prosecuzione del 10 gennaio 2018; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito denominato Testo unico; Vista la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»; Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Presidente; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti analogiche (di seguito, emittenti televisive) ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.