Estratto determina AAM/AIC n. 173/2017 del 13 dicembre 2017 
 
    Procedure europee: 
      PT/H/0890/001/DC; 
      PT/H/0890/001/IB/001; 
      PT/H/0890/001/IB/002; 
      PT/H/0890/001/IB/008; 
      PT/H/0890/001/IB/010; 
      PT/H/0890/001/IA/003/G; 
      PT/H/0890/001/IA/004; 
      PT/H/0890/001/IA/007; 
      PT/H/0890/001/IA/009/G. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  STEPIN
nella forma e confezione: «1,5 mg compressa» 1 compressa  in  blister
PVC/PVDC/AL, 
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Teva Italia  Srl  con  sede  in  piazzale  Luigi
Cadorna, 4 - 20123 Milano. 
    Confezioni: «1,5 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL
- A.I.C. n. 042329019 (in base 10) 18CSXV (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna speciale condizione di conservazione. 
    Composizione: 
      principio attivo: levonorgestrel; ogni compressa  contiene  1,5
mg di levonorgestrel. 
      eccipienti:  lattosio  monoidrato,  amido  di  mais,  povidone,
silice colloidale anidra, magnesio stearato. 
    Rilascio lotti: 
      Merckle  GmbH,   Ludwig-Merckle-Str.   3.   89143   Blaubeuren,
Germania; 
      Accord Healthcare Ltd,  Sage  House,  319  Pinner  Road,  North
Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito; 
      Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi; 
      Teva Pharma S.L.U.,C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,50016
Zaragoza, Spagna; 
      Teva UK Limited Brampton Road, Hampden Park,  Eastbourne,  East
Sussex BN22 9AG, Regno Unito. 
    Indicazioni terapeutiche:  contraccettivo  d'emergenza  da  usare
entro settantadue ore da un rapporto sessuale non protetto o in  caso
di mancato funzionamento di un metodo anticoncezionale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RNR - Medicinale soggetto a prescrizione  medica  da  rinnovare
volta per volta per le pazienti di eta' inferiore ai diciotto anni; 
      SOP - Medicinale non soggetto  a  prescrizione  medica  per  le
pazienti di eta' pari o superiore ai diciotto anni. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - Psur 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.