IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto,  per  quanto  riguarda  i  poteri  del  direttore   generale
dell'Agenzia,  l'art.  10,  comma  2  del  decreto  ministeriale   20
settembre 2004 n. 245, di  adozione  del  Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il funzionamento della  stessa,  a  norma  del
citato l'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003; 
  Visti il decreto ministeriale 17 novembre 2016, con  cui  e'  stato
nominato direttore generale dell'Agenzia il prof. Mario  Melazzini  e
il decreto ministeriale 31 gennaio  2017  di  conferma  della  stessa
nomina  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  160,  del  decreto-legge  n.
262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia, della cui  pubblicazione
sul sito istituzionale dell'AIFA e' stato dato avviso nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17
giugno 2016; 
  Tenuto conto, per quel che concerne la  disciplina  dei  medicinali
allergeni, del decreto ministeriale  13  dicembre  1991,  recante  le
«Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni»; 
  Considerato che, a tale  riguardo,  l'art.  5  del  citato  decreto
ministeriale ha consentito il commercio e l'impiego  degli  allergeni
gia' utilizzati in Italia  anteriormente  al  1°  ottobre  1991,  nel
rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7; 
  Dato atto, sulla scorta degli articoli 6  e  7  appena  menzionati,
degli adempimenti allora posti a carico delle aziende interessate  ai
fini   della   presentazione   delle   domande   di    autorizzazione
all'immissione in commercio degli allergeni; 
  Considerato, pero', che, in seguito, con il decreto-legge 25  marzo
1996, n. 160, e' stato disposto che «le aziende che hanno presentato,
anteriormente  al  30  giugno   1995,   domande   di   autorizzazione
all'immissione   in   commercio   di   medicinali   e   di    presidi
medico-chirurgici sulle quali, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero  della  sanita'  non  ha  espresso  le
proprie definitive determinazioni, sono tenute a reiterare le domande
stesse, in carta semplice, entro  quarantacinque  giorni  dalla  data
predetta, corredandole in calce, a pena di nullita', di dichiarazioni
giurate di conformita' agli originali a  suo  tempo  presentati,  con
firma  autenticata  a  norma  di  legge  dal  legale   rappresentante
dell'azienda. Alle domande deve essere allegata copia della  ricevuta
del  versamento  relativo  alla  tariffa  prevista  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 19  luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993» (cfr. art. 1); 
  Rilevata la mancata conversione in legge del decreto anzidetto; 
  Considerato che, con ulteriore decreto-legge  27  maggio  1996,  n.
290, e' stata  reiterata,  all'art.  1,  la  suindicata  disposizione
normativa di cui al decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160 citato; 
  Rilevata   la   mancata   conversione   anche   di   tale   secondo
decreto-legge; 
  Tenuto conto, comunque, degli effetti medio  tempore  prodotti  nel
periodo di vigenza dei decreti-legge 25  marzo  1996,  n.  160  e  27
maggio 1996, n. 290; 
  Considerato,  infatti,  che  la  disciplina  introdotta   dai   due
decreti-legge (non convertiti) ha trovato applicazione, ancorche' nel
breve periodo, anche per le domande di autorizzazione  all'immissione
in commercio degli allergeni; 
  Riscontrato, inoltre, che, con successivo  decreto  ministeriale  8
novembre 1996, sono state adottate le  «disposizioni  concernenti  la
reiterazione  delle  domande  di  autorizzazione  all'immissione   in
commercio di specialita' medicinali, ai sensi dell'art. 1, commi 1  e
5,  del  decreto-legge  25  marzo  1996,   n.   160,   e   successive
reiterazioni»; 
  Tenuto   conto,   nelle   more,   della   intervenuta   istituzione
dell'Agenzia italiana del farmaco con la citata legge n. 326/2003; 
  Preso atto, quindi, di quanto disposto, in  materia,  dall'art.  6,
comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione
della  direttiva  2001/83/CE  relativa  all'adozione  di  un   codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano e della  direttiva
2003/94/CE («Nessun medicinale puo' essere immesso in  commercio  sul
territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione  dell'AIFA
o un'autorizzazione comunitaria  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
726/2004»); 
  Tenuto conto,  poi,  delle  Linee  Guida  EMEA/CHMP/BWP/304831/2007
«Guideline on allergen products: production  and  quality  issues»  e
CHMP/EWP/18504/2006  «Guideline  on  the  clinical   development   of
products for specific immunotherapy for  the  treatment  of  allergic
diseases» e le Monografie di Farmacopea Europea  numero  1063,  2621,
2623, 2625, 2626 e 2627; 
  Tenuto conto, altresi', dell'istruttoria avviata  dall'Agenzia  nel
2010 finalizzata  ad  acquisire  informazioni  sulla  qualita'  degli
allergeni in commercio; 
  Preso atto anche  dei  dati  acquisiti  dall'Agenzia  sui  predetti
medicinali  a  seguito  del  processo  di  ricognizione  avviato  nel
dicembre del 2015 (cfr. note del 10 dicembre 2015, 5 aprile 2016,  16
settembre 2016 e 15 gennaio 2017); 
  Riscontrata la assoluta necessita' per l'Agenzia  di  adottare,  ai
fini del rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
(A.I.C.) per i medicinali allergeni commercializzati in  applicazione
del sopracitato decreto ministeriale 13 dicembre  1991,  le  relative
modalita' per la  conclusione  e  la  gestione  della  relativa  fase
transitoria; 
  Preso atto, in particolare, che le modalita' oggetto  del  presente
provvedimento interessano esclusivamente i medicinali allergeni,  per
la diagnosi e la terapia, gia' utilizzati in Italia anteriormente  al
1° ottobre 1991  e  per  i  quali  le  aziende  hanno  presentato  al
Ministero della sanita' regolare domanda di A.I.C.,  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto ministeriale  13  dicembre  1991  e  hanno
reiterato tale domanda ai sensi dei citati decreti-legge n.  160/1996
e n. 290/1996; 
  Ravvisata la opportunita' che, ancorche' conformi alle disposizioni
fissate dal decreto legislativo n. 219/2006, le  misure  oggetto  del
presente provvedimento debbano, comunque, tenere in debito conto  sia
la normativa intervenuta nel corso degli anni in  materia  di  A.I.C.
dei medicinali in generale, sia  quella  che  ha  interessato,  nello
specifico,  i  medicinali  allergeni  nel  1991  e  nel   1996,   con
particolare riferimento alla connessa produzione documentale posta  a
carico delle aziende interessate; 
  Tenuto conto, quindi, della necessita' che, al fine  di  consentire
oggi all'Agenzia di svolgere  l'istruttoria  per  il  rilascio  della
A.I.C. dei  suindicati  allergeni,  siano  previsti  a  carico  delle
aziende interessate i seguenti adempimenti  cui  occorre  ottemperare
entro termini certi: 
    a) entro trenta giorni dalla data  di  efficacia  della  presente
determina, i richiedenti presentano in formato elettronico il  modulo
1 del Dossier di A.I.C., completo di tutte le  informazioni  previste
dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  oltre  alla
seguente documentazione: 
      i. copia della comunicazione inviata al Ministero della sanita'
ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, nella
quale siano  evidenziate  la  denominazione  e  la  composizione  del
prodotto corrispondente al medicinale allergene in domanda; 
      ii. copia della domanda di A.I.C. presentata ai sensi dell'art.
7 del decreto ministeriale  13  dicembre  1991  per  la  famiglia  di
allergeni di appartenenza del medicinale allergene in domanda; 
      iii. copia della ricevuta di pagamento della domanda di  A.I.C.
di cui al punto ii; 
      iv. copia della reiterazione della domanda di A.I.C  presentata
ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160; 
    b) entro sessanta giorni dalla ricezione del modulo 1,  l'Agenzia
valuta la completezza della domanda in relazione ai requisiti e  alla
documentazione  richiesti  al  punto  a)   del   presente   articolo,
comunicandone l'esito al richiedente; 
    c) entro sessanta giorni dalla ricezione della  comunicazione  di
completezza di cui al punto b) del presente articolo, il  richiedente
e' tenuto a presentare i restanti moduli 2, 3, 4  e  5  del  Dossier,
secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219; 
    d)  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  11  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il richiedente non  e'  tenuto  a
fornire i risultati delle prove precliniche o  delle  sperimentazioni
cliniche, se puo' dimostrare che lo specifico medicinale  in  domanda
e' di impiego  medico  ben  consolidato  nella  comunita'  europea  e
presenta una riconosciuta  efficacia  e  un  livello  accettabile  di
sicurezza. In tale caso i risultati degli studi preclinici e  clinici
sono  sostituiti  da  dati  ottenuti  dalla  letteratura  scientifica
appropriata, tenuto conto della natura biologica degli allergeni; 
  Ravvisata, relativamente agli  adempimenti  di  cui  al  precedente
paragrafo, la opportunita' che la comunicazione e la trasmissione  di
documentazione  tra  le  parti  abbiano  luogo  a  mezzo   di   posta
elettronica certificata (protocollo@pec.aifa.gov.it); 
  Considerato che,  fino  alle  determinazioni  finali  dell'Agenzia,
saranno, comunque, consentiti il commercio e l'impiego dei medicinali
allergeni per cui e' stata depositata  domanda  di  A.I.C.  ai  sensi
degli articoli 6 e 7  del  decreto  ministeriale  13  dicembre  1991,
integrata dalla predetta documentazione; 
  Ritenuto  opportuno   che   dalla   mancata   presentazione   della
documentazione  entro  i  suindicati  termini  e  con  le  prescritte
modalita', consegua il rigetto della domanda di A.I.C. e la decadenza
del diritto  di  commercializzare  allergeni  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 13 dicembre 1991, stante la impossibilita' per l'Agenzia
di procedere ad una adeguata valutazione della domanda stessa; 
  Informate del procedimento in corso le associazioni di categoria  e
le aziende interessate, rispettivamente, nelle riunioni tenute presso
l'Agenzia in data 11 settembre 2017 e 23  ottobre  2017,  nell'ambito
delle quali e' stato  congiuntamente  esaminato  il  contenuto  della
bozza del presente provvedimento; 
  Per  tutto  quanto  sopra  premesso,  da  intendersi  quale   parte
integrante del presente provvedimento; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  presente  determinazione  ha  ad  oggetto  esclusivamente  i
medicinali allergeni, per la diagnosi e la terapia,  gia'  utilizzati
in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991 e per i quali  le  aziende
hanno presentato al  Ministero  della  sanita'  regolare  domanda  di
autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 13 dicembre  1991,  e  per  i
quali tale domanda e' stata reiterata ai sensi dei  decreti-legge  25
marzo 1996, n.  160  e  27  maggio  1996,  n.  290  richiamati  nelle
premesse.