IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed
integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata
a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti; 
  Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata,  ha
reso obbligatoria, a decorrere dal 1°  gennaio  2004,  l'applicazione
delle norme del codice  internazionale  per  il  trasporto  marittimo
delle merci  pericolose  (IMDG  Code),  adottato  dall'Organizzazione
internazionale  marittima  (IMO)  con  risoluzione  A.81(IV)  del  27
settembre 1965; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134,  concernente  regolamento  recante  disciplina   per   le   navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di
merci pericolose; 
  Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica  ed  esecuzione
del Protocollo di modifica della Convenzione  relativa  ai  trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a  Vilnius
il 3 giugno 1999; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 che ha  posto  le  norme  in  materia  di
accreditamento e di vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il  regolamento  (CEE)
n. 339/93; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  della  salute,  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre  2009  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo  nazionale,
nonche' la definizione dei criteri per la fissazione  di  tariffe  di
accreditamento e le modalita' di controllo  dell'organismo  da  parte
dei Ministeri interessati; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  della  salute,  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009,  concernente
la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata
di  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  quale   organismo
nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4,  comma  2
della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Vista la Convenzione tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  l'organismo  nazionale  italiano   di   accreditamento,
Accredia con  la  quale  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  ha  affidato ad  Accredia   il   compito   di   rilasciare
accreditamenti, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020  e
alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi
incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita'  ai
requisiti essenziali della  direttiva  2010/35/UE  -  in  materia  di
attrezzature a pressione trasportabili; 
  Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che  il
processo di rivalutazione della  conformita'  delle  cisterne  e  dei
vagoni  cisterna  puo'  essere  effettuato  da  parte  di   organismi
notificati  ai  sensi  della  direttiva  T-PED  dotati   di   esperti
notificati al segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del
RID; 
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive  modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato  l'accordo  europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose  su  strada,
denominato ADR; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato  il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; 
  Visto l'art. 229 del codice della  strada  che  delega  i  Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite,
le direttive comunitarie concernenti le  materie  disciplinate  dallo
stesso codice; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  35  concernente
l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno
di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a
pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo; 
  Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n.  78  di  attuazione
della direttiva 2010/35/UE in materia  di  attrezzature  a  pressione
trasportabili; 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive  serie
di norme integrative, concernete l'approvazione del  regolamento  per
le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al  trasporto  per
ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti; 
  Visto il decreto ministeriale 22 luglio  1930  e  successive  norme
integrative recante approvazione  delle  norme  per  le  prove  e  le
verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di  80  litri  (grandi
serbatoi),  montati  su  carri  ferroviari  (carri   serbatoio)   per
trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti; 
  Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente  l'adesione  alla
convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con
allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997,  n.
448 concernente le norme di attuazione della legge 3  febbraio  1979,
n. 67, relativa all'adesione alla  Convenzione  internazionale  sulla
sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973,
e sua esecuzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 che ha  posto  le  norme  in  materia  di
accreditamento e di vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il  regolamento  (CEE)
n. 339/93; 
  Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli
allegati prevede che l'autorita' competente puo' approvare  organismi
di controllo per valutazioni  di  conformita',  controlli  periodici,
controlli  intermedi,  controlli  eccezionali  e   supervisione   del
servizio di controllo interno; 
  Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35  al
comma 3 dell'art. 13 ha previsto, tra  l'altro,  la  commissione  per
attivita' di approvazione e monitoraggio di  organismi  di  controllo
per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli
eccezionali e la supervisione  del  servizio  interno  di  controllo,
secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN; 
  Considerato che gli  organismi  notificati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano  i  requisiti  stabiliti
negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; 
  Ritenuto di dover procedere ad una  semplificazione  normativa  del
settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo  1.8.6.8  di  RID
ADR ADN circa l'accreditamento obbligatorio conformemente alla  norma
EN/ISO/CEI  17020:2012  (salvo  art.  8.1.3)  per  gli  organismi  di
controllo cui  l'Autorita'  competente  intenda  delegare  specifiche
funzioni  ad  essa  attribuite,  nonche'  dall'art.  13  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35; 
  Visti i pareri positivi rilasciati da: 
    Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n.  22900
del 3 novembre 2017; 
    Federchimica con nota registrata in ingresso con  prot.  n.  6570
del 6 novembre 2017; 
    Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017; 
    Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot. n.
137501 del 7 novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Definizioni ed acronimi 
 
  1. ADR: l'accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30  settembre
1957, e successive modificazioni; 
  2. RID: il regolamento relativo al trasporto  internazionale  delle
merci pericolose per ferrovia,  che  figura  come  appendice  C  alla
convenzione  sul  trasporto  internazionale  per  ferrovia   (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 
  3. ADN: l'accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; 
  4. Codice IMDG: codice internazionale per  il  trasporto  marittimo
delle merci pericolose, adottato  dall'Organizzazione  internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; 
  5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza  dei
contenitori (CSC) adottata  a  Ginevra  il  2  ottobre  1973,  e  sua
esecuzione; 
  6. In tutti i casi in cui nel presente decreto  si  fa  riferimento
all'autorita' competente, per tale si deve intendere il  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed  il  personale
(nell'articolato  che  segue  denominato   «Dipartimento»)   per   la
normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e  il  Comando  generale
del  Corpo  delle   Capitanerie   di   Porto   -   Guardia   costiera
(nell'articolato che segue  denominato  «Comando  generale»)  per  la
normativa prevista dal Codice IMDG.