IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti; Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose; Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009 concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonche' la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri interessati; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009, concernente la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalita' giuridica di diritto privato, quale organismo nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo nazionale italiano di accreditamento, Accredia con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali della direttiva 2010/35/UE - in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che il processo di rivalutazione della conformita' delle cisterne e dei vagoni cisterna puo' essere effettuato da parte di organismi notificati ai sensi della direttiva T-PED dotati di esperti notificati al segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive norme integrative recante approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti; Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448 concernente le norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93; Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli allegati prevede che l'autorita' competente puo' approvare organismi di controllo per valutazioni di conformita', controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno; Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell'art. 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN; Considerato che gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; Ritenuto di dover procedere ad una semplificazione normativa del settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.8.6.8 di RID ADR ADN circa l'accreditamento obbligatorio conformemente alla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3) per gli organismi di controllo cui l'Autorita' competente intenda delegare specifiche funzioni ad essa attribuite, nonche' dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35; Visti i pareri positivi rilasciati da: Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n. 22900 del 3 novembre 2017; Federchimica con nota registrata in ingresso con prot. n. 6570 del 6 novembre 2017; Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017; Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot. n. 137501 del 7 novembre 2017; Decreta: Art. 1 Definizioni ed acronimi 1. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; 2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; 4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; 5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione; 6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento all'autorita' competente, per tale si deve intendere il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale (nell'articolato che segue denominato «Dipartimento») per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera (nell'articolato che segue denominato «Comando generale») per la normativa prevista dal Codice IMDG.