Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
ss.mm.ii. e, in particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  titolo
II, capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice  commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    c) l'art. 6 il quale: 
      al comma 6, stabilisce che il contributo concesso e'  al  netto
dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall'interessato per le  medesime  finalita'  di  quelli  di  cui  al
medesimo decreto-legge; 
      al  comma  9,  prevede  che  le  domande  di  concessione   dei
finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  e  successive  modificazioni,  in  ordine  al
possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti
e all'eventuale spettanza  di  ulteriori  contributi  pubblici  o  di
indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni; 
    d) l'art. 14 il quale: 
      alla lettera  a-bis)  del  secondo  comma,  stabilisce  che  il
Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati  ad
assicurare il  ripristino,  per  il  regolare  svolgimento  dell'anno
scolastico 2017-2018, delle  condizioni  necessarie  per  la  ripresa
ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale  attivita'   scolastica,
educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di
personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1,  nonche'  comma  2,
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli  nei
quali risultano edifici scolastici distrutti o  danneggiati  a  causa
degli eventi sismici; 
      al comma 3-bis, prevede  che  gli  interventi  funzionali  alla
realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)  del  novellato
art. 14 del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  costituiscono
presupposto per l'applicazione della procedura di  cui  all'art.  63,
commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che «nel
rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque operatori economici  iscritti  nell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori prevista dall'art.  30.  In  mancanza  di  un  numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta  Anagrafe,
l'invito previsto dal terzo periodo deve  essere  rivolto  ad  almeno
cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle
prefetture-uffici territoriali del  Governo  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di
cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  30,
comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle
offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo
le  modalita'  stabilite  dall'art.  216,  comma  12,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    e) l'art. 30 il quale prevede: 
      al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di  missione,
diretta da un prefetto collocato all'uopo a  disposizione,  ai  sensi
dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
      al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    f) l'art. 31 il quale prevede: 
      al comma 1 che, nei contratti per  le  opere  di  ricostruzione
stipulati tra privati  e'  sempre  obbligatorio  l'inserimento  della
clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve  essere  debitamente
accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice  civile.
Con detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui  alla
legge 13 agosto 2010, n. 136,  e  successive  modificazioni,  nonche'
quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art.
30  dell'eventuale  inottemperanza  dei   propri   subappaltatori   o
subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari; 
      al  comma  2  che  l'eventuale  inadempimento  dell'obbligo  di
tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o
di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte,  agli
operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati  di  cui
all'art. 34 per  gli  incarichi  di  progettazione  e  direzione  dei
lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la
ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; 
      al comma 3 che, nel caso in cui sia  accertato  l'inadempimento
ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art.  6,  comma  2,  della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e'  disposta  la  revoca  parziale  del
contributo, in misura corrispondente  all'importo  della  transazione
effettuata; 
      al comma 4 che, nei casi di cui al comma  2,  il  contratto  e'
risolto di diritto. A carico  dell'operatore  economico  interessato,
oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del
2010,   e'   altresi'   disposta   la   sospensione   dell'iscrizione
nell'Anagrafe di cui  all'art.  30,  comma  6,  per  un  periodo  non
superiore a sei  mesi.  In  caso  di  reiterazione,  e'  disposta  la
cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti  sono
adottati dal prefetto responsabile della Struttura  di  cui  all'art.
30; 
      al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si
applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30,
comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque  titolo  ai
lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente,  in
tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente
articolo,  e'  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui
all'art. 1456 del codice  civile.  Il  mancato  inserimento  di  tale
clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'art. 1418
del codice civile; 
      al comma  6  che,  nei  contratti  fra  privati,  e'  possibile
subappaltare  lavorazioni   speciali,   previa   autorizzazione   del
committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.  In  tale
ipotesi, il  contratto  deve  contenere  la  dichiarazione  di  voler
procedere  al  subappalto,   con   l'indicazione   della   misura   e
dell'identita' dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere
iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle  tutte
le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi  e  dei
limiti sopra indicati; 
      al  comma  7  che   gli   amministratori   di   condominio,   i
rappresentanti  legali  dei  consorzi  obbligatori,  ai  fini   dello
svolgimento  delle  prestazioni  professionali  rese  ai  sensi   dei
provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione  o  la
ricostruzione  delle  parti  comuni  degli  immobili  danneggiati   o
distrutti dagli  eventi  sismici  di  cui  all'art.  1,  assumono  la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art.  358
del codice penale; 
    g)  l'art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, prevede l'istituzione di  elenco  speciale  dei
professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e,  al  comma
5, stabilisce che il contributo massimo,  a  carico  del  Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto
dell'IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  del   10   per   cento,
incrementabile fino al  12,5  per  cento  per  i  lavori  di  importo
inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo  superiore  ad
euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento, e  che
con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  sono
individuati i criteri e le modalita'  di  erogazione  del  contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione
tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA  e  dei  versamenti
previdenziali; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina
della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari  ad  uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  7  del  14  dicembre   2016,   recante   la
«Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  8  del  14  dicembre   2016,   recante   la
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita'
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30
ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione il ripristino e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018»; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  "Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018"»; 
  Vista l'ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  "Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016",  misure  di
attuazione dell'art. 2, comma 5,  del  decreto-legge  189  del  2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14  del  16  gennaio  2017»  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 3, contenente  la  determinazione  degli
oneri complessivi derivanti dall'attuazione degli interventi  di  cui
all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale  n.  14  del  16  gennaio
2017; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle  spese  tecniche»,  e  in
particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del  comma
5 dell'art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono  state
stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo
erogato dal Commissario straordinario per le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione pubblica; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  7
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   37   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Visto l'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017; 
  Rilevato che l'art. 3, commi 9 e 10,  dell'ordinanza  commissariale
n.  14  del  16  gennaio  2017   rimette   a   successive   ordinanze
commissariali la determinazione: 
    degli importi massimi delle spese sostenute dai  comuni  e  dalle
province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione  primaria
(strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete
di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e   del   gas;   pubblica
illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli
edifici  scolastici  e  strettamente  inerenti   gli   interventi   a
realizzare, ed ammissibili a contributo,  sulla  base  dei  parametri
contenuti nel Prezzario unico cratere Centro  Italia  2016  approvato
con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016; 
    delle  spese  sostenute  dai  comuni  e  dalle  province  per  la
demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative
macerie in discarica, calcolate con  l'applicazione  Prezzario  unico
cratere Centro Italia 2016 approvato con  l'ordinanza  n.  7  del  14
dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    delle spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici,  come
definite dalla lettera a) del primo comma  dell'art.  1  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi  e  per  gli
effetti del comma 5-bis, dell'attivita' di demolizione degli  edifici
esistenti e di conferimento  delle  relative  macerie  in  discarica,
calcolate con l'applicazione Prezzario unico  cratere  centro  Italia
2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili
a  contributo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   14   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto   necessario   integrare   le   previsioni   dell'art.   3
dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedendo l'ammissibilita'
a contributo  anche  delle  attivita'  di  rilievo  topografico,  con
restituzione grafica, dell'area  destinata  alla  localizzazione  del
nuovo edificio e di redazione  della  relazione  geotecnica/geologica
relativa all'area destinata alla localizzazione  dei  nuovi  edifici,
previste dalle lettere a) e b) del  comma  5  del  medesimo  art.  3,
trattandosi  di  attivita'  prodromiche  ed  indispensabili  per   la
progettazione dei lavori e per il loro affidamento; 
  Considerato che i comuni e le province, proprietari degli  immobili
inseriti   nell'elenco   di   cui   all'allegato   1   dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, hanno avviato  le  procedure
necessarie  per  affidare  ed  realizzare  gli  interventi   previsti
dall'art. 3 della medesima ordinanza commissariale n. 14 del  2017  e
che,  pertanto,  appare  necessario  disciplinare  le  modalita'   di
riconoscimento da parte del Commissario straordinario del  contributo
a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge
n. 189 del 2017; 
  Ritenuto    necessario,    in    considerazione    dell'intervenuta
approvazione del «Primo programma degli interventi di  ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016»  e  del  «Primo
piano di interventi sui beni del patrimonio  artistico  e  culturale,
compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», disciplinare l'entita' e
le modalita' di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse  di
cui  all'art.  4  del  decreto-legge  n.  189  del   2016,   per   la
realizzazione  di  interventi   di   ricostruzione,   riparazione   e
ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, in presenza  di  ulteriori  contributi
pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura  dei  medesimi
danni; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nella riunione della cabina  di  coordinamento  del  2
novembre 2017; 
  Visti gli articoli 11, 12 e 15 delle disposizioni  sulla  legge  in
generale; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 
 
  1. All'art. 3 dell'ordinanza commissariale n.  14  del  16  gennaio
2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la  seguente
lettera: «d) le spese sostenute  dai  comuni  e  dalle  province  per
attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area
destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della
relazione  geotecnica/geologica  relativa  all'area  destinata   alla
localizzazione  dei  nuovi  edifici  la  demolizione  degli   edifici
esistenti ed al conferimento delle  relative  macerie  in  discarica,
calcolate con l'applicazione Prezzario unico  cratere  Centro  Italia
2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili
a  contributo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   14   del
decreto-legge n. 189 del 2016, nonche'  le  modalita'  di  erogazione
dello stesso»; 
    b) al comma 10, le parole «quarto comma» di cui alla  lettera  a)
sono sostituite dalle seguenti «quinto comma»; 
    c) al comma 10, dopo la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente
lettera: «d) gli importi massimi delle spese eventualmente  sostenute
dai comuni e dalle province per attivita' di rilievo topografico, con
restituzione grafica, dell'area  destinata  alla  localizzazione  del
nuovo edificio e di redazione  della  relazione  geotecnica/geologica
relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici  la
demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative
macerie in discarica, calcolate con  l'applicazione  Prezzario  unico
cratere Centro Italia 2016 approvato con  l'ordinanza  n.  7  del  14
dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le  modalita'
di erogazione dello stesso».