IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti, il sistema 
               cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla UECOOP e relative alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata  e
che la successiva raccomandata e' stata restituita  al  mittente  con
dicitura «sconosciuto»  e  che  quindi  la  cooperativa  risulta  non
reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative di  cui  all'art.  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  78,  disporre  con
urgenza  il  provvedimento  di  scioglimento  con  nomina  per   atto
d'autorita', con  contestuale  nomina  del  commissario  liquidatore,
atteso che l'ulteriore decorso del tempo  svuoterebbe  l'istituto  di
cui  all'art.  2545-septiesdecies  codice  civile  di  ogni   intento
sanzionatorio e di efficacia deterrente; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  codice  civile,  con   contestuale   nomina   del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Vepi societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con  sede
in Roma, codice fiscale 08716441004, e' sciolta per atto  d'autorita'
ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies codice civile.