IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165   e,   in
particolare, l'art. 28 che disciplina  l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente  nelle  amministrazioni  statali,  anche   ad   ordinamento
autonomo, e negli  enti  pubblici  non  economici,  che  avviene  per
concorso   indetto   dalle   singole   amministrazioni   ovvero   per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  e   successive   modificazioni,   regolamento   recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  24  settembre
2004, n. 272 recante il  regolamento  di  disciplina  in  materia  di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma  5,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70 recante il regolamento di riordino del sistema di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che  definisce  l'ambito
di applicazione  della  disciplina  sull'accesso  alla  qualifica  di
dirigente  nelle  amministrazioni  statali,  anche   ad   ordinamento
autonomo,  e  negli  enti  pubblici  non  economici,  in   attuazione
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 70 del  2013,  in  base  al  quale  la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata  Scuola
nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  272  del  2004,  come  modificato  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 70 del  2013,  il  quale  dispone  che
l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni  statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti  pubblici  non  economici
per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da
ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  per
l'anno 2014, ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad  assumere
e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno  2018,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 227, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  riferimento   alle
assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  di  qualifica  non
dirigenziale; 
  Vista la nota n. 68581 del  22  dicembre  2016,  con  la  quale  il
Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto alle  amministrazioni
pubbliche interessate di comunicare il numero dei posti di  dirigente
da destinare al reclutamento  mediante  procedura  selettiva  gestita
dalla SNA; 
  Vista l'email del 12 ottobre, 2017 prot. 57368,  con  la  quale  si
chiedeva  la  conferma  dei  dati  pervenuti,   rappresentando   alle
amministrazioni interessate che la conferma del numero  di  posti  da
destinare  al  reclutamento  costituisce,  altresi',  conferma  delle
disponibilita' finanziarie per poter sostenere i costi delle relative
assunzioni  a  conclusione  delle  procedure  concorsuali,   con   il
conseguente impegno a congelare risorse utili  per  le  finalita'  in
parola; 
  Viste le note con le quali le amministrazioni  hanno  comunicato  i
posti da coprire mediante corso-concorso; 
  Visto, altresi', l'art. 3, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  70  del  2013  secondo  cui  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti il  numero  dei  posti  da  destinare  al  reclutamento  di
dirigenti  tramite  corso-concorso  selettivo  bandito  dalla  Scuola
nazionale dell'amministrazione, nonche',  con  il  medesimo  decreto,
disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a
valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni; 
  Considerato che l'autorizzazione ad  assumere  sara'  adottata  con
successivo decreto,  con  le  modalita'  sopra  indicate,  dopo  aver
verificato  le  facolta'  di   assunzione   effettive   di   ciascuna
amministrazione; 
  Ritenuto di autorizzare l'avvio di procedure concorsuali per  posti
di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in
materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni  e
compatibilmente con le risorse finanziarie destinate per l'avvio  del
suindicato corso-concorso; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  16
aprile  2013,  n.  70,  ad  indire  un  corso-concorso  selettivo  di
formazione  dirigenziale,  per  un  totale  di  n.  123  posti  nella
qualifica di dirigente di seconda  fascia  nei  ruoli  amministrativi
delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che  e'
parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2017 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                   Madia              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018 
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