IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 267 dell'8 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010, ed in particolare l'art. 6; Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 298 del 16 ottobre 2014, ed in particolare l'art. 3, l'art. 10 e l'art. 11; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, nonche' della registrazione dei fornitori e delle varieta' di piante da frutto; Considerato che l'obbligo di notifica agli altri Stati membri delle modalita' di accesso e consultazione del Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto e l'aggiornamento periodico dell'elenco comune di cui all'art. 11 della citata direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, garantiscono un adeguato accesso alle informazioni riguardanti una varieta', ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto; Ritenuto quindi di poter semplificare e ridurre, per quanto possibile, le procedure di iscrizione delle varieta' al Registro, per evitare duplicazioni in ambito comunitario e non appesantire ulteriormente il Registro nazionale; Decreta: Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 46 del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: «1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto sono commercializzati unicamente se la varieta' a cui appartengono e' iscritta al Registro nazionale delle varieta' di cui all'art. 3 o in altro Registro ufficiale di uno Stato membro».