IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29  settembre  2008
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie L, n. 267  dell'8  ottobre  2008,  ed  in  particolare
l'art. 7; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124  recante
attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  destinate
alla produzione di  frutti  (refusione),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180  del  4
agosto 2010, ed in particolare l'art. 6; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della  Commissione  del
15 ottobre 2014  recante  modalita'  di  esecuzione  della  direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto  riguarda  la  registrazione  dei
fornitori  e  delle  varieta'  e  l'elenco  comune  delle   varieta',
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L,  n.
298 del 16 ottobre 2014, ed in particolare  l'art.  3,  l'art.  10  e
l'art. 11; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  dicembre  2016,  n.  29047,  che
recepisce  le  direttive  di  esecuzione  2014/96/UE,  2014/97/UE   e
2014/98/UE  della  Commissione  del  15  ottobre   2014   e   recante
prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura,
chiusura,  imballaggio  ed  ispezioni  ufficiali  dei  materiali   di
moltiplicazione  dei  fruttiferi,  nonche'  della  registrazione  dei
fornitori e delle varieta' di piante da frutto; 
  Considerato che l'obbligo di notifica agli altri Stati membri delle
modalita' di accesso e consultazione  del  Registro  nazionale  delle
varieta'  delle  piante  da  frutto   e   l'aggiornamento   periodico
dell'elenco comune di cui  all'art.  11  della  citata  direttiva  di
esecuzione 2014/97/UE della  Commissione,  garantiscono  un  adeguato
accesso alle informazioni riguardanti una  varieta',  ai  fini  della
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante  da
frutto; 
  Ritenuto  quindi  di  poter  semplificare  e  ridurre,  per  quanto
possibile, le procedure di iscrizione delle varieta' al Registro, per
evitare  duplicazioni  in  ambito  comunitario  e   non   appesantire
ulteriormente il Registro nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 46  del  decreto  ministeriale  6  dicembre
2016, citato nelle  premesse,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e  le  piante  da
frutto  sono  commercializzati  unicamente  se  la  varieta'  a   cui
appartengono e' iscritta al Registro nazionale delle varieta' di  cui
all'art. 3 o in altro Registro ufficiale di uno Stato membro».