Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 14, e in particolare: 
      a) il comma 1, il quale prevede che con provvedimenti  adottati
ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento,  nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la
riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici  e  per  gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici; 
      b) il comma 2, il quale prevede che al fine di dare  attuazione
alla  programmazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede tra
l'altro a predisporre e approvare un  piano  delle  opere  pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le
quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il
finanziamento in base alle risorse disponibili; 
      c) il comma 4, il quale prevede che sulla base delle  priorita'
stabilite  dal  commissario  straordinario  d'intesa   con   i   vice
commissari nel cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,  e
in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b),  i  soggetti  attuatori
oppure i comuni, le  unioni  dei  comuni,  le  unioni  montane  e  le
Province interessati provvedono a predisporre ed inviare  i  progetti
degli interventi al commissario straordinario; 
      d)  il  comma  5,  il  quale   prevede   che   il   commissario
straordinario, previo esame dei progetti presentati dai  soggetti  di
cui al comma 4 e verifica della congruita'  economica  degli  stessi,
acquisito   il   parere   della   Conferenza    permanente    approva
definitivamente  i  progetti  esecutivi  ed  adotta  il  decreto   di
concessione del contributo; 
    l'art.  15,  il  quale  individua  i  soggetti  attuatori   degli
interventi  per  la  riparazione,  il  ripristino  con  miglioramento
sismico  o  la  ricostruzione  delle  opere  pubbliche  e  dei   beni
culturali, di cui all'art. 14, comma 1; 
    l'art. 16, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
che disciplina il funzionamento della conferenza permanente  e  delle
conferenze regionali, e in particolare: 
      a) il  comma  3,  lettera  a-bis),  il  quale  prevede  che  la
conferenza permanente approva, ai  sensi  dell'art.  27  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  i  progetti  predisposti  dai
soggetti di cui all'art. 14, comma 4, ed all'art. 15,  comma  1,  del
medesimo decreto; b) il comma 4, il quale attribuisce alla competenza
delle conferenze regionali, tra l'altro, gli interventi  attuati  dai
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), del  medesimo
decreto; 
    l'art. 18, che individua le centrali di committenza delle quali i
soggetti attuatori si avvalgono per la realizzazione degli interventi
pubblici relativi alle  opere  pubbliche  ed  ai  beni  culturali  di
propria competenza; 
    l'art. 32, comma 1, il quale prevede che per  gli  interventi  di
cui all'art. 14, si applica l'art. 30  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «codice
dei contratti pubblici» e in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, lettera eee), che definisce  il  contratto  di
partenariato pubblico-privato come  il  contratto  a  titolo  oneroso
stipulato per iscritto con il quale una o  piu'  stazioni  appaltanti
conferiscono  a  uno  o  piu'  operatori  economici  per  un  periodo
determinato    in    funzione    della    durata    dell'ammortamento
dell'investimento o delle  modalita'  di  finanziamento  fissate,  un
complesso   di    attivita'    consistenti    nella    realizzazione,
trasformazione, manutenzione e  gestione  operativa  di  un'opera  in
cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,  o
della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo  dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita'  individuate  nel
contratto, da parte dell'operatore; 
    l'art.  180,  che  disciplina  in   generale   i   contratti   di
partenariato pubblico-privato, e in particolare: 
      a) il  comma  6,  che  prevede  tra  l'altro  che  l'equilibrio
economico finanziario, come definito all'art.  3,  comma  1,  lettera
fff), rappresenta il presupposto  per  la  corretta  allocazione  dei
rischi tra le parti, che ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di  gara  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
stabilire anche un  prezzo  consistente  in  un  contributo  pubblico
ovvero nella cessione di beni  immobili  che  non  assolvono  piu'  a
funzioni di interesse pubblico,  e  che  in  ogni  caso,  l'eventuale
riconoscimento del prezzo, sommato al valore  di  eventuali  garanzie
pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a  carico  della
pubblica amministrazione, non puo' essere superiore  al  quarantanove
per cento del costo  dell'investimento  complessivo,  comprensivo  di
eventuali oneri finanziari; 
      b) il comma 8, secondo  cui  in  tale  tipologia  di  contratti
rientrano la finanza di progetto, la  concessione  di  costruzione  e
gestione, la concessione di  servizi,  la  locazione  finanziaria  di
opere pubbliche, il contratto di  disponibilita'  e  qualunque  altra
procedura di realizzazione in partenariato di  opere  o  servizi  che
presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti; 
    l'art. 181,  che  disciplina  le  procedure  di  affidamento  dei
contratti di partenariato pubblico-privato, e in particolare: 
      a) il comma 1, secondo cui la scelta  dell'operatore  economico
avviene con procedure ad evidenza  pubblica  anche  mediante  dialogo
competitivo;  b)  il  comma  2,  secondo   cui   le   amministrazioni
aggiudicatrici provvedono all'affidamento  dei  contratti  ponendo  a
base di gara il progetto definitivo e uno schema di  contratto  e  di
piano  economico  finanziario,  che  disciplinino  l'allocazione  dei
rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico; 
    l'art.  183  che  disciplina  la  finanza  di  progetto,   e   in
particolare: 
      a) il comma 15, relativo alla procedura di finanza di  progetto
su iniziativa privata; b) il comma 16, secondo cui la proposta di cui
al comma 15, primo periodo,  puo'  riguardare,  in  alternativa  alla
concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato; 
  Vista l'ordinanza  del  commissario  straordinario  n.  33  dell'11
luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2017, modificata dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, con  la  quale  e'
stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Rilevato che il modulo procedimentale speciale delineato dal citato
art.   14   del   decreto-legge   n.   189   del   2016,   incentrato
sull'affidamento di contratti di appalto dei lavori di  ricostruzione
o  riparazione  sulla  base  dei  progetti  esecutivi  approvati  dal
commissario straordinario, non esclude la possibilita'  di  ricorrere
agli strumenti  di  partenariato  pubblico-privato  disciplinati  dal
codice dei contratti pubblici in relazione agli edifici  pubblici  ed
alle infrastrutture strumentali allo svolgimento di servizi pubblici,
trattandosi   di   interventi   prodromici   al   ripristino    della
funzionalita' di servizi pubblici ai sensi  dell'art.  14,  comma  1,
dello stesso decreto-legge; 
  Ritenuto che, in particolare, e' possibile coniugare l'impiego  dei
predetti  strumenti  contrattuali,  che   hanno   il   vantaggio   di
incentivare il concorso di risorse private con quelle  pubbliche  nel
processo di ricostruzione,  con  il  finanziamento  degli  interventi
tramite contributo da parte del commissario straordinario  in  quanto
tali strumenti, in quanto: 
      a) gli stessi, in tutte le  tipologie  declinate  dal  comma  8
dell'art. 180 del Codice dei contratti pubblici, sono ontologicamente
distinti dai contratti di  appalto,  essendo  basati  su  un  diverso
equilibrio economico-finanziario tra amministrazione aggiudicatrice e
operatore economico, di modo che si e' al  di  fuori  dell'ambito  di
operativita' delle  procedure  speciali  previste  dall'art.  14  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
      b) nessuna norma  o  principio  preclude  che  le  risorse  del
commissario straordinario per la ricostruzione possano concorrere con
risorse private per realizzare gli obiettivi della ricostruzione, ivi
compreso quello piu' volte richiamato del recupero  di  funzionalita'
dei servizi pubblici svolti all'interno di edifici pubblici distrutti
o danneggiati; 
      c) al contrario, nella disciplina  generale  dei  contratti  di
partenariato   pubblico-privato   e'   espressamente   prevista    la
possibilita' che con  gli  investimenti  privati  possano  concorrere
contributi pubblici, sia pure con i limiti  quantitativi  di  cui  al
comma 6 dell'art. 180; 
  Ritenuto, pertanto, di dover definire  con  apposita  ordinanza  le
regole e le modalita' con le  quali  nelle  ipotesi  indicate,  fermo
restando il rispetto del modello generale delineato  nel  codice  dei
contratti pubblici (e, in particolare, della scansione procedimentale
definita nell'art. 181), il commissario straordinario in presenza  di
contratti  di   partenariato   pubblico-privato   potra'   provvedere
all'erogazione del contributo per la ricostruzione per  la  parte  di
propria competenza, previa  verifica  della  idoneita'  dei  progetti
rispetto alle esigenze di cui al citato  art.  14,  decreto-legge  n.
189/2016 e della congruita' dei costi stimati; 
  Preso atto che la disciplina da delineare a tale scopo deve  essere
connotata dalle seguenti linee generali: 
      a)  ammissibilita'  delle  sole   ipotesi   di   contratti   di
partenariato pubblico-privato a iniziativa privata (art.  183,  commi
15 e 16, del codice dei contratti  pubblici),  atteso  che  gli  enti
proprietari  degli  edifici  pubblici  che  intendano  provvedere  di
propria iniziativa agli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione
sono  tenuti  a  seguire  le  procedure  di  cui  all'art.   14   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
      b)  necessita'  che  le  opere  oggetto  delle  proposte  degli
operatori privati siano inserite nel piano delle opere  pubbliche  di
cui al medesimo art. 14; 
      c) valorizzazione del ruolo degli enti proprietari, ai quali va
attribuita in via esclusiva  la  competenza  per  la  valutazione  di
fattibilita' delle proposte ricevute dagli operatori privati; 
      d)   intervento   del   commissario   straordinario   per    la
determinazione  del   contributo   in   relazione   al   livello   di
progettazione della proposta che sara' posta a base della  successiva
gara (atteso  che  le  procedure  di  affidamento  dei  contratti  di
partenariato pubblico-privato sono incentrate sulla messa a  base  di
gara del progetto definitivo o del  progetto  di  fattibilita'),  con
possibilita' di successiva ridefinizione al momento dell'approvazione
del progetto esecutivo; 
      e) obbligatorio impiego delle centrali di  committenza  di  cui
all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, a  cui  e'  attribuita
una  competenza  generale  per  le  procedure  di  affidamento  degli
interventi di ricostruzione pubblica; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 7 dicembre 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. La presente ordinanza definisce le regole e le modalita' con  le
quali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229  e  successive  modifiche  e  integrazioni  (di  seguito
denominato «decreto-legge»),  il  commissario  straordinario  per  la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  (di  seguito  denominato
«commissario straordinario») finanzia  parzialmente  con  le  proprie
risorse gli interventi di  ricostruzione  e  riparazione  di  edifici
pubblici distrutti o danneggiati dai predetti eventi sismici, al fine
di assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici che  sono  svolti
all'interno di essi, qualora gli stessi siano interessati da proposte
di contratti di partenariato pubblico-privato (di seguito  denominato
«PPP») ai sensi degli articoli 180 e 183, commi 15 e 16, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice  dei
contratti pubblici»). 
  2. Le procedure di cui alla  presente  ordinanza  sono  applicabili
esclusivamente agli edifici di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'art. 14 del decreto-legge, purche' inclusi nei piani di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo. 
  3. Per tutto  quanto  non  diversamente  stabilito  dalla  presente
ordinanza,  si  applica  la  disciplina  del  Codice  dei   contratti
pubblici.