IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che  reca
ulteriori  disposizioni  in   tema   di   concessioni   autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che al comma  82
e seguenti, reca disposizioni in tema  di  concessioni  autostradali,
successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214  (cd  «decreto
Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al  parere  di  questo
Comitato, che si  pronunzia  sentito  il  Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS), gli  aggiornamenti  o  le  revisioni  delle
convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in  vigore  del
decreto stesso, qualora  comportino  variazioni  o  modificazioni  al
piano degli investimenti o ad  aspetti  di  carattere  regolatorio  a
tutela della finanza pubblica; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  38  (Gazzetta  Ufficiale  n.
221/2007)  in  materia  di   regolazione   tariffaria   dei   servizi
aeroportuali  offerti  in  regime  di  esclusiva  e  oggetto  di   un
comunicato di  rettifica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
241/2007; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 21  marzo  2013  n.  27  (Gazzetta  Ufficiale  n.
120/2013) che definisce  i  criteri  per  l'aggiornamento  del  piano
economico-finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  il
quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che,  all'art.
1, prevede che, su richiesta  di  questo  Comitato  o  dei  Ministeri
interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra
cui il settore autostradale; 
  Visti i pareri 16 dicembre 2009, n. 11, 11 maggio 2010,  n.  8,  20
luglio 2010, n. 11, 16 dicembre 2009, n. 10, 11 maggio 2010, n. 5,  5
novembre 2009, n. 6, 11 maggio 2010, n. 4 e n. 7, con i quali il NARS
ha espresso il proprio parere sugli schemi di  Convenzione,  relativi
al  precedente  periodo  regolatorio,  di   alcune   delle   societa'
concessionarie di cui trattasi; 
  Viste le delibere del 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17,  n.
18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, pareri sugli  schemi  di  atti
aggiuntivi alle Convenzioni uniche tra ANAS SPA e  10  concessionarie
autostradali e relativi aggiornamenti dei Piani economici  finanziari
(Societa' Autostrada dei Fiori  S.p.A.,  Societa'  Autostrada  Ligure
Toscana S.p.A., Societa' Autovie Venete S.p.A., Societa'  Concessioni
Autostradali Venete S.p.A., Societa'  Autostrada  Valdostane  S.p.A.,
Societa' Italiana per il  Traforo  Autostradale  del  Frejus  S.p.a.,
Societa' Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova  S.p.A.,  Societa'
Tangenziale di  Napoli  S.p.A.,  Societa'  Autostrada  Torino  Savona
S.p.A., Societa' Autocamionale della Cisa S.p.A.) (Gazzetta Ufficiale
n. 175/2017, Gazzetta Ufficiale n. 176/2017,  Gazzetta  Ufficiale  n.
177/2017, Gazzetta Ufficiale n. 179/2017); 
  Visto il rilievo avviso della Corte 17 luglio 2017, con il quale la
Corte ha ammesso le summenzionate delibere 3 marzo 2017,  n.  14,  n.
15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21,  n.  22,  n.  23,  alla
registrazione,  ritenendo  «indispensabile  -  prima  di  dar   corso
all'aggiornamento dei PEF  e  PFR  di  ulteriori  concessioni  i  cui
periodi regolatoti sono prossimi  alla  scadenza  -  l'emanazione  di
opportune  "linee  guida"  nel  cui   ambito   siano   oggettivamente
individuate   e   predeterminate   le   condizioni   necessarie   per
l'attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC  in  presenza  di
situazioni  chiaramente  definite,  cio'  anche  al  fine   di   dare
continuita' e certezza metodologica alla regolazione»; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
(MIT) n. 31102 del  3  agosto  2017,  con  la  quale  viene  proposto
l'aggiornamento delle  linee  guida  relative  alla  regolazione  del
settore autostradale e delle procedure  di  aggiornamento  dei  piani
economico finanziari, che includono proposte di adeguamento del tasso
di congrua remunerazione del capitale investito (WACC),  al  fine  di
tener conto delle  mutate  condizioni  dello  scenario  economico  di
riferimento e delle peculiarita'  del  settore  autostradale,  e  che
l'allegato, intitolato «Proposta di aggiornamento  della  regolazione
economica», a seguito di confronti tecnici intervenuti tra  le  varie
amministrazioni, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei
conti e ritenendo che le formulazioni proposte possano  rappresentare
linee  guida  da  adottare  attraverso  apposita  delibera   Comitato
interministeriale  della  programmazione  economica  che  integri  le
delibere n. 39/2007 e n. 27/2013, propone di  adeguare  la  forma  di
calcolo del WACC, di chiarire la determinazione del costo del  debito
e di specificare il dies a quo da assumere per  l'individuazione  dei
dati necessari per lo sviluppo dei piani economico finanziari  e  per
ogni successivo aggiornamento; 
  Considerato che il NARS, si e' espresso in materia con il parere n.
4 del 7 agosto  2017,  raccomandando  al  Comitato  interministeriale
della  programmazione  economica  di   valutare   l'opportunita'   di
aggiornare la delibera CIPE n. 27/2013, in particolare come segue: 
  in merito al premio per il rischio di mercato (ERP), di individuare
come valore di tale parametro il 5,5 per cento, in linea  con  quanto
effettuato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
  con riferimento al costo del debito (Kd), di esplicitare  che  tale
elemento sia stimato pari al costo  effettivo  d'indebitamento  della
concessionaria   alla   scadenza   dell'ultimo   anno   del   periodo
regolatorio, e che in ogni caso non possa essere superiore alla somma
tra le seguenti due componenti: 
  il tasso di rendimento associato  ad  attivita'  prive  di  rischio
(risk free); 
  un premio al debito determinato concessionaria  per  concessionaria
sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate
nel settore e specifiche della concessionaria; in  ogni  caso,  detta
componente non  puo'  essere  superiore  alla  misura  di  due  punti
percentuali. 
  Il NARS inoltre raccomanda che, sotto il profilo  metodologico,  la
rilevazione del costo effettivo  di  indebitamento  dovra'  risultare
dalle evidenze di bilancio unitamente ad apposita attestazione  della
societa'  concessionaria  certificata  da  societa'  di  revisione  o
dall'istituto finanziatore. 
  In relazione al Dies a quo, il NARS condivide  la  possibilita'  di
individuazione di una data di riferimento per la  determinazione  dei
valori relativi all'ultimo anno del periodo regolatorio  in  scadenza
(i.e. 31 dicembre) ai fini dell'aggiornamento. 
  Il  NARS  infine  raccomanda  che  al   termine   del   quinquennio
regolatorio si proceda in ogni caso a una verifica dei parametri  che
compongono il tasso di congrua remunerazione del capitale  investito,
ivi  inclusa  la  stima  dell'ERP,  al  fine  di  accertare  la  loro
rispondenza alle effettive condizioni di mercato; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 7 agosto 2017, n.  4048,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base
dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente  delibera  e  che  prevede  che  le  modifiche   regolatorie
riguarderanno: 
  l'aggiornamento la procedura di calcolo del Costo  medio  ponderato
del capitale  (WACC)  prevedendo  l'adeguamento  del  premio  per  il
rischio di mercato (ERP) dal 4% al 5,5%, in linea con quanto previsto
recentemente dall'Autorita' dei trasporti con delibera n.  92  del  6
luglio 2017; 
  la  determinazione  del  costo  del  debito  (Kd),  pari  al  costo
effettivo di indebitamento della concessionaria all'ultimo  anno  del
periodo  regolatorio,  entro  limiti  massimi  dati  del   tasso   di
rendimento per le attivita' prive di rischio piu' un massimo  di  due
punti percentuali; 
  la determinazione con maggiore precisione del Dies  a  Quo  per  la
presentazione dell'aggiornamento  quinquennale  del  Piano  economico
finanziario e del calcolo del  tasso  risk  free,  fissandolo  al  31
dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio. In parallelo  sono
necessarie procedure che assicurino tempi piu' certi, 
e che tali modifiche del quadro  regolatorio  valgono  per  i  futuri
aggiornamenti, ma il MIT potra' far riferimento a tale  nuovo  quadro
per definire  l'aggiornamento  dei  PEF  scaduti,  tenendo  conto  al
contempo delle peculiarita' della situazione; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
raccomandazioni dal medesimo proposte; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  E' approvato il documento tecnico allegato alla presente  delibera,
intitolato «documento tecnico integrato,  sostitutivo  del  documento
tecnico della delibera n. 27/2013», che forma parte integrante  della
presente delibera. 
  Rimangono validi e  non  modificati  gli  allegati  1,  2  e  3  al
«Documento tecnico», presenti nella medesima delibera n. 27/2013, che
vengono qui riprodotti. 
    Roma, 7 agosto 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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