IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore; Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd «decreto Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica; Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007) in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241/2007; Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale; Vista la delibera 21 marzo 2013 n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 120/2013) che definisce i criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita', tra cui il settore autostradale; Visti i pareri 16 dicembre 2009, n. 11, 11 maggio 2010, n. 8, 20 luglio 2010, n. 11, 16 dicembre 2009, n. 10, 11 maggio 2010, n. 5, 5 novembre 2009, n. 6, 11 maggio 2010, n. 4 e n. 7, con i quali il NARS ha espresso il proprio parere sugli schemi di Convenzione, relativi al precedente periodo regolatorio, di alcune delle societa' concessionarie di cui trattasi; Viste le delibere del 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, pareri sugli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni uniche tra ANAS SPA e 10 concessionarie autostradali e relativi aggiornamenti dei Piani economici finanziari (Societa' Autostrada dei Fiori S.p.A., Societa' Autostrada Ligure Toscana S.p.A., Societa' Autovie Venete S.p.A., Societa' Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Societa' Autostrada Valdostane S.p.A., Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.a., Societa' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., Societa' Tangenziale di Napoli S.p.A., Societa' Autostrada Torino Savona S.p.A., Societa' Autocamionale della Cisa S.p.A.) (Gazzetta Ufficiale n. 175/2017, Gazzetta Ufficiale n. 176/2017, Gazzetta Ufficiale n. 177/2017, Gazzetta Ufficiale n. 179/2017); Visto il rilievo avviso della Corte 17 luglio 2017, con il quale la Corte ha ammesso le summenzionate delibere 3 marzo 2017, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, alla registrazione, ritenendo «indispensabile - prima di dar corso all'aggiornamento dei PEF e PFR di ulteriori concessioni i cui periodi regolatoti sono prossimi alla scadenza - l'emanazione di opportune "linee guida" nel cui ambito siano oggettivamente individuate e predeterminate le condizioni necessarie per l'attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC in presenza di situazioni chiaramente definite, cio' anche al fine di dare continuita' e certezza metodologica alla regolazione»; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) n. 31102 del 3 agosto 2017, con la quale viene proposto l'aggiornamento delle linee guida relative alla regolazione del settore autostradale e delle procedure di aggiornamento dei piani economico finanziari, che includono proposte di adeguamento del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC), al fine di tener conto delle mutate condizioni dello scenario economico di riferimento e delle peculiarita' del settore autostradale, e che l'allegato, intitolato «Proposta di aggiornamento della regolazione economica», a seguito di confronti tecnici intervenuti tra le varie amministrazioni, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei conti e ritenendo che le formulazioni proposte possano rappresentare linee guida da adottare attraverso apposita delibera Comitato interministeriale della programmazione economica che integri le delibere n. 39/2007 e n. 27/2013, propone di adeguare la forma di calcolo del WACC, di chiarire la determinazione del costo del debito e di specificare il dies a quo da assumere per l'individuazione dei dati necessari per lo sviluppo dei piani economico finanziari e per ogni successivo aggiornamento; Considerato che il NARS, si e' espresso in materia con il parere n. 4 del 7 agosto 2017, raccomandando al Comitato interministeriale della programmazione economica di valutare l'opportunita' di aggiornare la delibera CIPE n. 27/2013, in particolare come segue: in merito al premio per il rischio di mercato (ERP), di individuare come valore di tale parametro il 5,5 per cento, in linea con quanto effettuato dall'Autorita' di regolazione dei trasporti; con riferimento al costo del debito (Kd), di esplicitare che tale elemento sia stimato pari al costo effettivo d'indebitamento della concessionaria alla scadenza dell'ultimo anno del periodo regolatorio, e che in ogni caso non possa essere superiore alla somma tra le seguenti due componenti: il tasso di rendimento associato ad attivita' prive di rischio (risk free); un premio al debito determinato concessionaria per concessionaria sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche della concessionaria; in ogni caso, detta componente non puo' essere superiore alla misura di due punti percentuali. Il NARS inoltre raccomanda che, sotto il profilo metodologico, la rilevazione del costo effettivo di indebitamento dovra' risultare dalle evidenze di bilancio unitamente ad apposita attestazione della societa' concessionaria certificata da societa' di revisione o dall'istituto finanziatore. In relazione al Dies a quo, il NARS condivide la possibilita' di individuazione di una data di riferimento per la determinazione dei valori relativi all'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza (i.e. 31 dicembre) ai fini dell'aggiornamento. Il NARS infine raccomanda che al termine del quinquennio regolatorio si proceda in ogni caso a una verifica dei parametri che compongono il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, ivi inclusa la stima dell'ERP, al fine di accertare la loro rispondenza alle effettive condizioni di mercato; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera e che prevede che le modifiche regolatorie riguarderanno: l'aggiornamento la procedura di calcolo del Costo medio ponderato del capitale (WACC) prevedendo l'adeguamento del premio per il rischio di mercato (ERP) dal 4% al 5,5%, in linea con quanto previsto recentemente dall'Autorita' dei trasporti con delibera n. 92 del 6 luglio 2017; la determinazione del costo del debito (Kd), pari al costo effettivo di indebitamento della concessionaria all'ultimo anno del periodo regolatorio, entro limiti massimi dati del tasso di rendimento per le attivita' prive di rischio piu' un massimo di due punti percentuali; la determinazione con maggiore precisione del Dies a Quo per la presentazione dell'aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario e del calcolo del tasso risk free, fissandolo al 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio. In parallelo sono necessarie procedure che assicurino tempi piu' certi, e che tali modifiche del quadro regolatorio valgono per i futuri aggiornamenti, ma il MIT potra' far riferimento a tale nuovo quadro per definire l'aggiornamento dei PEF scaduti, tenendo conto al contempo delle peculiarita' della situazione; Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: E' approvato il documento tecnico allegato alla presente delibera, intitolato «documento tecnico integrato, sostitutivo del documento tecnico della delibera n. 27/2013», che forma parte integrante della presente delibera. Rimangono validi e non modificati gli allegati 1, 2 e 3 al «Documento tecnico», presenti nella medesima delibera n. 27/2013, che vengono qui riprodotti. Roma, 7 agosto 2017 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 7