LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determini
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza; 
  Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre  2016
recanti  la  determinazione,   ai   sensi   del   citato   art.   40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Attesa la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2018,  i
soggetti tenuti alla contribuzione; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono tenuti a versare alla  Consob,  per  l'esercizio  2018,  un
contributo denominato «contributo di vigilanza»: 
    a)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,   le   societa'
fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, del decreto  legislativo  n.
58/1998, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla  prestazione
dei servizi e delle attivita' di  investimento  di  cui  all'art.  1,
comma 5, lettere a), b),  c),  c-bis),  d),  e)  ed  f)  del  decreto
legislativo n. 58/1998; 
    b) le imprese  di  investimento  comunitarie  con  succursale  in
Italia e le imprese di  investimento  extracomunitarie  con  o  senza
succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2018, alla
prestazione dei servizi e delle  attivita'  di  investimento  di  cui
all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d),  e)  ed  f)  del
decreto legislativo n. 58/1998; 
    c) le banche italiane, la Societa'  Poste  Italiane  -  Divisione
servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  f),  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.  144,  le
banche  comunitarie  con   succursale   in   Italia   e   le   banche
extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate,  alla
data del 3  gennaio  2018,  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle
attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b),
c), c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998; 
    d) le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma
1, lettera o), del decreto legislativo n.  58/1998,  le  societa'  di
gestione UE con succursale in  Italia  di  cui  all'art.  1,  lettera
o-bis), del decreto legislativo n. 58/1998, i  gestori  di  fondi  di
investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n.  58/1998,
autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 alla prestazione dei servizi
e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere
d), e) ed f), del decreto legislativo n. 58/1998; 
    e)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'Albo   previsto
dall'art.  106,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.   385/1993,
autorizzati, alla data del 3 gennaio 2018,  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le
attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b),  c)  e  c-bis),
del decreto legislativo n. 58/1998; 
    f) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 3  gennaio  2018,
nel ruolo  speciale  di  cui  all'art.  201,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 58/1998; 
    g) le societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data  del
3 gennaio 2018, nell'Albo di cui all'art. 35, comma  1,  del  decreto
legislativo n.  58/1998,  le  Societa'  di  investimento  a  capitale
variabile e le societa' di investimento a  capitale  fisso  iscritte,
alla stessa data del 3 gennaio  2018,  negli  albi  di  cui  all'art.
35-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di
investimento collettivo soggetti,  sempre  alla  stessa  data  del  3
gennaio 2018, all'applicazione degli artt. 42, 43 e  44  del  decreto
legislativo n. 58/1998; 
    h) le imprese di assicurazione italiane ed  estere  operanti  nel
territorio della Repubblica sia in  regime  di  stabilimento  che  in
regime di  libera  prestazione  dei  servizi,  che  offrono  prodotti
finanziari di cui all'art. 1,  comma  1,  lett.  w-bis)  del  decreto
legislativo n. 58/1998; 
    i) i  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede
iscritti,  alla  data  del  3  gennaio  2018,  nell'apposita  sezione
dell'Albo di cui all'art. 31, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
58/1998; 
    j) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti  locali,
dagli stati esteri  e  dagli  organismi  internazionali  a  carattere
pubblico - appresso indicati: 
      j1)  gli  emittenti   italiani   ed   esteri   (comunitari   ed
extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2018, abbiano strumenti
finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   mercati   regolamentati
italiani; 
      j2) gli emittenti che, alla data del 3  gennaio  2018,  abbiano
strumenti   finanziari   ammessi   alla   negoziazione   in   mercati
regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia
come Stato membro d'origine; 
    k) gli  emittenti  che  hanno  chiesto  o  hanno  autorizzato  la
negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da  banche,  sim  o  da
gestori dei mercati regolamentati italiani,  vigilati  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 596/2014; 
    l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico  in
misura rilevante di cui  all'art.  116  del  decreto  legislativo  n.
58/1998 che, alla data del 3 gennaio 2018 risultano in  possesso  dei
requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108,
comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999; 
    m) i soggetti, diversi da quelli di cui alle  precedenti  lettere
g) e h), che: 
      m1) a seguito dell'inoltro  della  comunicazione  di  cui  agli
artt. 94, comma 1 ovvero 102, comma  1,  ovvero  113,  comma  1,  del
decreto   legislativo   n.   58/1998,   il   relativo    procedimento
amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - ovvero
il prospetto di base ovvero il documento d'offerta, si  sia  estinto,
nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed  il  1°  gennaio  2018,
prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione; 
      m2) a seguito della comunicazione di cui all'art. 94,  comma  1
ovvero di cui all'art. 102,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
58/1998, hanno  ottenuto  l'approvazione  del  prospetto  -  unico  o
tripartito - ovvero del prospetto di base  ovvero  del  documento  di
offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio
2017 ed il 1° gennaio 2018, la relativa offerta; 
      m3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione  e
vendita ovvero un'offerta al pubblico  di  acquisto  o  scambio,  nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1°  gennaio  2018,  sono
sottoposti all'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  97
ovvero di cui all'art. 103,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
58/1998; 
      m4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a
quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113,  comma  1,
del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo  compreso  tra  il  2
gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018; 
      m5) avendo ottenuto l'ammissione a  negoziazione  di  strumenti
finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni
o scissioni)  per  le  quali  e'  stato  rilasciato  un  giudizio  di
equivalenza al prospetto di un documento gia'  disponibile  ai  sensi
dell'art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/1999
(attuativo della direttiva comunitaria  n.  2003/71/CE)  nel  periodo
compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, sono sottoposti
all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5  e
115 del decreto legislativo n. 58/1998; 
    n) i soggetti iscritti, alla data del 3 gennaio 2018, al registro
di cui al decreto  legislativo  n.  39/2010,  che  alla  stessa  data
risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci  degli
Enti di interesse pubblico conferiti secondo la normativa previgente; 
    o) la Borsa Italiana S.p.a.; 
    p) la MTS S.p.a.; 
    q) la Monte Titoli S.p.a.; 
    r) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.; 
    s) le societa' di  intermediazione  mobiliare,  le  banche  e  le
societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla  data
del 3 gennaio  2018,  all'esercizio  dell'attivita'  di  gestione  di
sistemi multilaterali di negoziazione e  di  sistemi  organizzati  di
negoziazione di cui all'art. 1, comma  5,  lett.  g)  e  g-bis),  del
decreto legislativo n. 58/1998; 
    t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco
di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in
corso di validita' alla data del 3 gennaio 2018; 
    u) i gestori  di  mercati  regolamentati  esteri  richiedenti  il
riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del  decreto
legislativo n. 58/1998; 
    v) i gestori di portali  per  la  raccolta  di  capitali  per  le
piccole e medie imprese e per le imprese sociali iscritti, alla  data
del 3 gennaio 2018, nel registro di cui all'art. 50-quinquies,  comma
2, del decreto legislativo n. 58/1998; 
    w)  i  gestori  di  servizi  di  diffusione  delle   informazioni
regolamentate  ed  i  gestori  dei  meccanismi  di  stoccaggio  delle
informazioni regolamentate autorizzati ai  sensi  dell'art.  113-ter,
comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 3
gennaio 2018, negli appositi Elenchi  di  cui  all'art.  116-septies,
comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3, del regolamento  Consob  n.
11971/1999; 
    x) i fornitori di servizi di comunicazione  dati  iscritti,  alla
data del 3 gennaio 2018, al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4,
del decreto legislativo n. 58/1998; 
    y) l'organismo dei Consulenti  finanziari  di  cui  all'art.  31,
comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.