In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.  78  del   decreto
legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito  Codice  dei  contratti
pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i  criteri  e
le modalita' per l'iscrizione  all'Albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da  parte
dei soggetti dotati  di  requisiti  di  compatibilita'  e  moralita',
nonche' di comprovata competenza e professionalita'  nello  specifico
settore a cui si riferisce il contratto. Con  successivo  Regolamento
saranno   definite   le   modalita'   per   la   trasmissione   della
documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo. 
  Le  disposizioni  contenute  nelle  presenti  linee  guida  non  si
applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto  o
concessioni  effettuate  dagli  enti  aggiudicatori  che  non   siano
amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono  una  delle  attivita'
previste dagli articoli 115-121 del Codice. 
  Premessa 
  1. Ai sensi dell'art. 77  del  Codice  dei  contratti  pubblici  la
valutazione delle offerte dal punto di vista  tecnico  ed  economico,
quando  il  criterio  di  aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta
economicamente  piu'   vantaggiosa,   compete   a   una   commissione
giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore   cui
afferisce  l'oggetto  del  contratto.  Per  poter  far  parte   della
commissione  gli  esperti  devono  necessariamente  essere   iscritti
all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante  che  indice
la gara. E' da  considerarsi  interno  alla  stazione  appaltante  il
commissario  di  gara  scelto  tra  i  dipendente  dei  diversi  enti
aggregati ai sensi  dell'art.  37,  commi  3  e  4,  del  Codice  dei
contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter
di costituzione delle forme aggregative di cui  ai  citati  commi,  a
condizione  che  abbiano  deliberato  di  dare  vita  alle  medesime.
Appartengono sempre alla stazione  appaltante  e  non  devono  essere
iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione  di
gara, se diverso dal segretario. 
  2. L'Albo e' composto da: 
    a) una sezione ordinaria contenente l'elenco  degli  esperti  che
possono essere selezionati  dall'Autorita'  a  seguito  di  richiesta
delle stazioni appaltanti nonche' direttamente  dalle  stesse  quando
ricorrano le condizioni di cui al punto 3; 
    b) una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3,  per  le
procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A.
e  dai  Soggetti  Aggregatori  Regionali  di  cui  all'art.   9   del
decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
89/2014. 
  3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture
d'importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  i
lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non
presentano particolare complessita', le stazioni appaltanti hanno  la
possibilita'  di  nominare  alcuni  componenti  interni,  escluso  il
Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate
di non particolare complessita' i sistemi dinamici di acquisizione di
cui all'art. 55 del  Codice  dei  contratti  pubblici,  le  procedure
interamente gestite tramite piattaforme telematiche di  negoziazione,
ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle  che
prevedono l'attribuzione di un punteggio  tabellare  secondo  criteri
basati  sul  principio  on/off  (in  presenza   di   un   determinato
elemento e' attribuito  un  punteggio  predeterminato,  senza  alcuna
valutazione discrezionale, in assenza e' attribuito un punteggio pari
a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. 
  4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture  di
elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo,  relativi  ad
attivita' di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificita'
dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano  le
ragioni di cui  all'art.  77,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, invia entro trenta giorni antecedenti  il  termine  per  la
richiesta  dell'elenco   di   candidati,   una   richiesta   motivata
all'Autorita' per la selezione di componenti scelti tra un  ristretto
numero di esperti anche interni della medesima  stazione  appaltante.
Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare  i  motivi  per
cui ritiene che non si possa far ricorso a  esperti  selezionati  con
estrazione  tra  quelli  presenti   nelle   sottosezioni   dell'Albo.
L'Autorita',  puo'  richiedere   integrazioni   alla   documentazione
prodotta  o  convocare  in  audizione  la  stazione  appaltante.  Ove
l'Autorita' non concordi  su  tutti  o  parte  dei  profili  proposti
procede con i criteri ordinari di estrazione nella  sottosezione  che
la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta. 
  5. L'elenco degli esperti iscritti all'Albo e' pubblicato sul  sito
dell'Autorita'. Sono sottratti alla pubblicazione  i  dati  personali
non pertinenti o eccedenti rispetto al fine  di  rendere  conoscibile
l'Albo. 
1. Adempimenti delle stazioni appaltanti  e  la  funzionalita'  delle
commissioni giudicatrici 
  1.1 Nei documenti di gara, le stazioni  appaltanti  devono  fornire
informazioni  dettagliate  sulla   composizione   della   commissione
giudicatrice, sulle modalita' di scelta  degli  eventuali  componenti
interni e di nomina del presidente, nonche' sulle funzioni e  compiti
della commissione. La stazione appaltante deve indicare: 
    1) numero di membri della commissione giudicatrice (3  o  5).  Al
fine di  ridurre  i  costi  della  gara  e  velocizzare  i  tempi  di
aggiudicazione e' opportuno che le stazioni appaltanti  prevedano  un
numero di commissari, di  regola,  pari  a  3,  salvo  situazioni  di
particolare complessita' nel  quale  il  numero  di  commissari  puo'
essere elevato a 5; 
    2)  caratteristiche  professionali  dei  commissari  di  gara.  I
commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che  individuano
le professionalita' possedute. La stazione appaltante  deve  motivare
adeguatamente circa le professionalita' richieste per la  valutazione
dell'offerta dal punto di vista tecnico  ed  economico.  In  generale
sara'   necessario   ricorrere   a    esperti    caratterizzati    da
professionalita' distinte, a  titolo  esemplificativo,  nei  seguenti
casi: 
      1) contratti misti di appalto; 
      2)  gare  su  piu'  lotti  distinti,  con   unica   commissione
giudicatrice; 
      3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di
progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse. 
    3) qualora ne  ricorrano  le  condizioni,  numero  di  componenti
interni  della  commissione.  A  tal  fine  occorre  contemperare  le
esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite  nella  scelta
di commissari interni, con quelle di  imparzialita',  qualita'  degli
affidamenti e prevenzione della corruzione, alla  base  dell'art.  77
del Codice dei contratti pubblici. Con l'eccezione degli  affidamenti
di contratti per i  servizi  e  le  forniture  di  elevato  contenuto
scientifico tecnologico o innovativo di cui all'art. 77, comma 3,  la
nomina di commissari interni, una volta entrato a regime  il  sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art.  38  del
Codice dei contratti pubblici, puo'  essere  effettuata  solo  quando
nell'Albo vi siano un numero di  esperti  della  stazione  appaltante
sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza
del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle
offerte (di cui  all'art.  77,  comma  7  del  Codice  dei  contratti
pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all'art. 77, comma 3
del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti
procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei  limiti
delle disponibilita' in organico. 
    4) modalita' di selezione  dei  componenti,  esterni  e  interni,
prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  offerte.  Inoltre,  per  quanto
riguarda i componenti esterni, l'art. 77 stabilisce che: 
      a) l'Autorita' ha cinque giorni di tempo per inviare  la  lista
dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte
della stazione appaltante; 
      b) la stazione appaltante procede con sorteggio  pubblico  alla
scelta dei candidati; 
      c)   i   sorteggiati   devono    pronunciarsi,    al    momento
dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza  di  cause
di incompatibilita' e di astensione. 
  Ferma restando la liberta' della stazione appaltante  di  scegliere
il momento d'invio  della  richiesta  all'Autorita'  della  lista  di
candidati, purche'  successiva  al  momento  di  presentazione  delle
offerte, e' opportuno che questa avvenga in prossimita' della  seduta
in cui si aprono le offerte tecniche, almeno quindici  giorni  prima.
Contestualmente all'invio della  richiesta,  la  stazione  appaltante
rende nota la data e le modalita' del sorteggio.  Procedure  analoghe
devono essere seguite dalla stazione appaltante  per  la  nomina  dei
componenti interni; 
    5) compiti attribuiti alla commissione  giudicatrice.  Il  Codice
dei contratti pubblici prevede che  la  commissione  giudicatrice  e'
responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed  economiche.
La stazione appaltante puo' prevedere ulteriori  adempimenti  per  la
commissione, purche' questi siano indicati  nella  documentazione  di
gara.  Tra  questi  e'  da  ricomprendere  l'ausilio  al  RUP   nella
valutazione  della  congruita'  delle  offerte  tecniche,  rimessa  a
quest'ultimo dalle Linee  guida  n.  3  del  26  ottobre  2016.  Alla
commissione non possono essere attribuiti compiti di  amministrazione
attiva, che competono alla stazione appaltante; 
    6) criteri per la scelta del Presidente. Tra  i  criteri  possono
essere  previsti  quello  della  competenza,   la   valutazione   dei
curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio; 
    7) durata prevista per i lavori della  commissione  giudicatrice,
numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la  commissione
e i mezzi tecnici necessari  per  consentire  ai  commissari  che  ne
facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da  assicurare  la
riservatezza delle comunicazioni; 
    8)  modalita'  di  svolgimento  dei   lavori   da   parte   della
commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica  i
plichi contenenti le offerte  tecniche  al  fine  di  procedere  alla
verifica dell'integrita' e della presenza dei documenti richiesti nel
bando di gara ovvero della lettera di  invito;  ii)  in  una  o  piu'
sedute  riservate,  o  lavorando  da  remoto,  mediante   un   canale
telematico che assicuri l'autenticita' nonche' la riservatezza  delle
comunicazioni, la commissione valuta le offerte  tecniche  e  procede
alla assegnazione dei relativi punteggi applicando  i  criteri  e  le
formule  indicati  nel  bando  o  nella  lettera  di   invito;   iii)
successivamente, in seduta pubblica, la commissione  da  lettura  dei
punteggi attribuiti  alle  singole  offerte  tecniche,  procede  alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
dei ribassi espressi in lettere e  delle  riduzioni  di  ciascuna  di
esse, procede alla  individuazione  delle  offerte  che  superano  la
soglia di anomalia di  cui  all'art.  97,  comma  3  del  Codice  dei
contratti pubblici ovvero indica  al  RUP  le  offerte  che,  secondo
quanto previsto dall'art.  97,  comma  6  del  Codice  dei  contratti
pubblici appaiono, sulla base di elementi  specifici,  potenzialmente
anomale, ferma restando la facolta' del RUP di decidere al riguardo. 
  1.2 L'Autorita' con ulteriori Linee Guida disciplina: 
    a) le procedure informatiche per garantire  la  casualita'  della
scelta; 
    b) le modalita' per garantire la corrispondenza tra la  richiesta
di professionalita' da parte della stazione appaltante e  la  sezione
di riferimento dell'Albo; 
    c) le modalita' per garantire  la  rotazione  degli  esperti.  Al
riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati; 
    d) le comunicazioni  che  devono  intercorrere  tra  l'Autorita',
stazioni  appaltanti  e  i  commissari  di  gara  per  la  tenuta   e
l'aggiornamento dell'Albo; 
    e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo  del
ricorso all'Albo. 
  1.3  Le  stazioni  appaltanti,  una  volta  ricevuto  l'elenco  dei
candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure  che
garantiscano almeno la piena conoscenza della data  del  sorteggio  e
delle modalita' di svolgimento dello  stesso  da  parte  di  tutti  i
concorrenti. A  tal  fine  esse  dovranno  indicare  sul  profilo  di
committente la data e la seduta apposita, ovvero altra  seduta  utile
anche all'esercizio di altre funzioni, in cui svolgera' il sorteggio. 
  1.4 Al  fine  di  velocizzare  le  operazioni  di  selezione  della
commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento  in  cui
riceve l'elenco dei candidati, comunica  a  questi  ultimi  l'oggetto
della  gara,  il  nominativo  delle  imprese  ammesse,  la  data  del
sorteggio, quella per l'accettazione  dell'incarico  e  quella  della
seduta  pubblica  di  apertura  delle  offerte   tecniche,   cui   la
commissione deve partecipare. In tal modo il candidato e'  messo  fin
da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause  di
incompatibilita' e di impossibilita' a svolgere l'incarico,  nonche',
nel  caso  dei  dipendenti  delle   amministrazioni   aggiudicatrici,
attivare le procedure per la richiesta dell'autorizzazione di cui  al
punto  3.7.  In  caso  di  sussistenza  delle   predette   cause   di
incompatibilita' e/o impossibilita' o di diniego dell'autorizzazione,
il  candidato  ne  da'   tempestiva   comunicazione   alla   stazione
appaltante. 
  1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima
dell'insediamento della commissione,  sul  profilo  del  committente,
nella sezione «amministrazione trasparente»,  la  composizione  della
commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29,  comma
1, del Codice  dei  contratti  pubblici),  il  compenso  dei  singoli
commissari e il costo  complessivo,  sostenuto  dall'amministrazione,
per la procedura di nomina. La stazione appaltante da'  comunicazione
all'Autorita'  dell'avvenuta  pubblicazione  entro  3  giorni   dalla
stessa. 
  1.6 Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione  di  gara
opera in piena autonomia rispetto alla  stazione  appaltante  e  deve
valutare il contenuto dell'offerta secondo  i  criteri  motivazionali
presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli
strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di
tipo amministrativo al  fine  di  non  determinare  interferenze  nel
processo di valutazione delle offerte. 
  1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente  della
commissione  e/o  i  singoli  commissari   segnalano   immediatamente
all'Autorita' e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla  Procura  della
Repubblica competente qualsiasi tentativo  di  condizionamento  della
propria attivita' da parte di concorrenti, stazione appaltante e,  in
generale,  di  qualsiasi  altro  soggetto  in  grado  di  influenzare
l'andamento della gara. 
  1.8 In caso di impedimento  di  uno  o  piu'  candidati  designati,
ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2  e  3,
sara' individuato un  sostituto  nella  rosa  dei  soggetti  proposti
dall'Autorita'. Se i soggetti  in  lista  non  sono  sufficienti,  la
stazione appaltante richiede all'Autorita' un'integrazione alla lista
dei candidati. 
2. Comprovata esperienza e professionalita' 
Sezione ordinaria 
  2.1 La  sezione  ordinaria  dell'Albo  e'  divisa  in  sottosezioni
individuate sulla base della  normativa  ordinistica  e  della  nuova
classificazione delle  professioni  CP2011,  adottata  dall'Istat  in
recepimento   della   International   Standard   Classification    of
Occupations - Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del  Lavoro.
L'elenco delle sottosezioni e' contenuto nell'Allegato. L'Allegato e'
aggiornato   periodicamente   con    deliberazione    dell'Autorita',
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti: 
    a. professionisti la cui attivita' e' assoggettata all'obbligo di
iscrizione in ordini o collegi; 
    b.  professionisti  la  cui   attivita'   non   e'   assoggettata
all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 
    c. dipendenti delle amministrazioni  aggiudicatrici,  secondo  la
definizione di cui all'art. 3, comma 1  lettera  a)  del  Codice  dei
contratti pubblici; 
    d. professori ordinari, professori associati,  ricercatori  delle
Universita' italiane e posizioni assimilate. 
  2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per  poter
essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza
da  almeno  5  anni  o,  nel  caso  di  affidamenti  di   particolare
complessita', 10 anni; 
    b) rispetto degli  obblighi  formativi  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
    c) assenza di sanzioni disciplinari della censura  o  piu'  gravi
comminate dall'ordine o dal collegio  nell'ultimo  triennio  o  della
sanzione della cancellazione; 
    d) regolarita' degli obblighi previdenziali; 
    e) possesso della  copertura  assicurativa  obbligatoria  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice,
anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
    f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi  o,  nel
caso di affidamenti di particolare complessita', 5 incarichi relativi
alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano  tra  gli
incarichi   oggetto   di   valutazione,   oltre   a   quelli   tipici
dell'attivita' svolta, l'aver svolto funzioni di  responsabile  unico
del  procedimento,  commissario  di  gara,  direttore  dei  lavori  o
direttore dell'esecuzione. E' valutabile  tra  gli  incarichi  l'aver
conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd)
nelle  materie  relative  alla  contrattualistica  pubblica  o   alla
specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. 
  2.4  I  professionisti  la  cui  attivita'  non   e'   assoggettata
all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi  devono  dimostrare  di
possedere i seguenti requisiti: 
    a) eventuale iscrizione a un'associazione  professionale  di  cui
all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione
all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno  5  anni  o,
nel caso di affidamenti di  particolare  complessita',  10  anni.  In
assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale,
documentazione attestante lo svolgimento dell'attivita' professionale
per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente; 
    b) eventuale assolvimento  della  formazione  permanente  di  cui
all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza
di sanzioni disciplinari della censura o piu' gravi  comminate  dalla
stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 
    d) certificato di conformita'  alla  norma  tecnica  UNI  per  la
singola professione, laddove prevista, ai  sensi  dell'art.  6  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4; 
    e) regolarita' degli obblighi previdenziali; 
    f) possesso di una copertura assicurativa che copra i  danni  che
possono derivare  dall'attivita'  di  commissario  di  gara,  per  la
copertura  di  danni  all'amministrazione  aggiudicatrice,  anche  in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
    g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di  affidamenti  di
particolare complessita', 5 incarichi relativi alla sottosezione  per
cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli  incarichi  oggetto  di
valutazione, oltre a  quelli  tipici  dell'attivita'  svolta,  l'aver
svolto funzioni di responsabile unico del  procedimento,  commissario
di  gara,  direttore  dei  lavori  o  direttore  dell'esecuzione.  E'
valutabile  tra  gli  incarichi  l'aver  conseguito  un   titolo   di
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie  relative
alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui
si chiede l'iscrizione. 
  2.5  I  dipendenti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
essere iscritti se dimostrano di possedere  i  requisiti  di  cui  ai
punti 2.3 o 2.4. In alternativa i  dipendenti  delle  amministrazioni
aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere alla dipendenze di una  amministrazione  aggiudicatrice
da  almeno  5  anni  o,  nel  caso  di  affidamenti  di   particolare
complessita', da almeno 10 anni e avere  un  titolo  di  studio  pari
almeno alla laurea magistrale, o al  diploma  di  laurea  secondo  il
vecchio ordinamento; 
    b)  abilitazione   all'esercizio   dell'attivita'   professionale
laddove prevista; 
    c) assenza di sanzioni disciplinari della censura  o  piu'  gravi
comminate nell'ultimo  triennio,  di  procedimenti  disciplinari  per
infrazioni di maggiore  gravita'  in  corso,  o  della  sanzione  del
licenziamento; 
    d) possesso di una copertura assicurativa per poter  svolgere  la
funzione di commissario  in  amministrazioni  diverse  da  quelle  di
appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attivita' di
commissario di gara, per la copertura  di  danni  all'amministrazione
aggiudicatrice, anche in conseguenza  di  richieste  risarcitorie  di
terzi. L'assenza di  un'idonea  copertura  assicurativa  preclude  la
possibilita'  di  svolgere  incarichi   all'esterno   della   propria
amministrazione; 
    e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di  affidamenti  di
particolare complessita', 5 incarichi relativi alla sottosezione  per
cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli  incarichi  oggetto  di
valutazione, oltre a  quelli  tipici  dell'attivita'  svolta,  l'aver
svolto funzioni di responsabile unico del  procedimento,  commissario
di  gara,  direttore  dei  lavori  o  direttore  dell'esecuzione.  E'
valutabile  tra  gli  incarichi  l'aver  conseguito  un   titolo   di
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie  relative
alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui
si chiede l'iscrizione. 
  2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori  delle
Universita' italiane e posizioni assimilate possono  essere  iscritti
se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai  punti  2.3,  2.4  o
2.5.  In  alternativa  devono  dimostrare  di  possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) svolgere la propria attivita' nel settore  di  riferimento  da
almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessita',
da almeno 10 anni; 
    b) assenza di sanzioni disciplinari della censura  o  piu'  gravi
comminate nell'ultimo  triennio,  di  procedimenti  disciplinari  per
infrazioni di maggiore  gravita'  in  corso,  o  della  sanzione  con
efficacia sospensiva; 
    c) possesso di una copertura assicurativa che copre i  danni  che
possono derivare  dall'attivita'  di  commissario  di  gara,  per  la
copertura  di  danni  all'amministrazione  aggiudicatrice,  anche  in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 
    d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di  affidamenti  di
particolare complessita', 5 incarichi relativi alla sottosezione  per
cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli  incarichi  oggetto  di
valutazione, oltre a  quelli  tipici  dell'attivita'  svolta,  l'aver
svolto funzioni di responsabile unico del  procedimento,  commissario
di  gara,  direttore  dei  lavori  o  direttore  dell'esecuzione.  E'
valutabile  tra  gli  incarichi  l'aver  conseguito  un   titolo   di
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie  relative
alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui
si chiede l'iscrizione. 
  2.7 Il personale  in  quiescenza  puo'  essere  iscritto  all'Albo,
purche' in possesso dei requisiti di cui ai punti  2.3,  2.4,  2.5  o
2.6, secondo quanto previsto dalla  Circolare  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  4
dicembre 2014, n. 6,  Interpretazione  e  applicazione  dell'art.  5,
comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 
  2.8 In caso di passaggio tra le categorie  di  cui  al  punto  2.2,
l'esperto per dimostrare  di  possedere  i  requisiti  di  comprovata
competenza e professionalita'  previsti  nei  punti  precedenti  puo'
cumulare i requisiti posseduti. 
  2.9  Sono  considerati  di   particolare   complessita',   in   via
esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a: 
    a) procedure di project financing; 
    b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico; 
    c) lavori, servizi o forniture  caratterizzati  da  significativa
innovativita'; 
    d) lavori da svolgersi  in  particolari  circostanze  ambientali,
climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad
alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche); 
    e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o  la
ristrutturazione  di  beni  ambientali   e   culturali,   anche   nel
sottosuolo; 
    f)  lavori  relativi  al  settore  ambientale,  con   particolare
riferimento,  ad  esempio,  alle  attivita'  di  bonifica  dei   siti
inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi; 
    g) forniture di dispositivi medici. 
Sezione speciale 
  2.10  Possono  iscriversi  nella  Sezione  speciale   dell'Albo   i
dipendenti  di  Consip  S.p.A.,  Invitalia  S.p.A.  e  dei   Soggetti
Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014,
convertito con modificazioni dalla  legge  n.  89/2014,  nonche'  gli
esperti che hanno prestato attivita' di  consulenza  per  i  medesimi
soggetti per un periodo non inferiore a due anni. 
  2.11 Possono essere, altresi', iscritti  alla  Sezione  speciale  i
dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri
e le posizioni assimilate. 
  2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai
punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di
cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. 
  2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di
cui al punto 2.1. 
3. Requisiti di moralita' e compatibilita' 
Condizioni di iscrizione 
  3.1 Non possono essere  iscritti  all'Albo,  ne'  far  parte  della
commissione giudicatrice neppure  come  segretario  o  custode  della
documentazione di gara: 
    a) coloro che hanno riportato condanna anche non  definitiva  per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del  codice  penale  o  per  il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  all'art.  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato  testo  unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o  per  un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la  pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il  trasporto  e
la detenzione di armi, munizioni  o  materie  esplodenti,  o  per  il
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione  a
taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati
alla lettera a); 
    c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i
delitti, consumati o  tentati,  previsti  dagli  articoli  314,  316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323,  325,  326,  331,  secondo  comma,  334,
346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale  nonche'
all'art. 2635 del codice civile; 
    d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i
delitti, consumati o tentati, di frode ai  sensi  dell'art.  1  della
convenzione relativa alla tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunita'  europee,  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di   eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati  connessi  alle
attivita'  terroristiche;  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,
648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti
all'art.  1  del  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109  e
successive modificazioni; sfruttamento del lavoro  minorile  e  altre
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24; 
    e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c); 
    f) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; 
    g) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento anche non definitivo, una  misura  di  prevenzione,  in
quanto indiziati di appartenere ad  una  delle  associazioni  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1  operano  anche  nel
caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. 
  3.3 Non possono, altresi', essere iscritti all'Albo coloro che,  in
qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
La riabilitazione 
  3.4 La sentenza  di  riabilitazione,  ovvero  il  provvedimento  di
riabilitazione  previsto  dall'art.  70  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178  e  seguenti  del
codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni  di
cui al punto 3.1 
  3.5  La  revoca  della  sentenza  di  riabilitazione  comporta   il
ripristino della causa di esclusione. 
  La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilita'  o  di
astensione 
  3.6 Al momento  dell'accettazione  dell'incarico,  o  in  una  fase
antecedente, i commissari di  gara  devono  dichiarare  l'inesistenza
delle cause d'incompatibilita' o di astensione. L'assenza di cause di
incompatibilita', astensione, esclusione previste  dall'art.  77  del
Codice dei contratti pubblici  e  dalle  presenti  Linee  guida  deve
persistere  per  tutta  la  durata  dell'incarico.   Si   tratta   in
particolare di: 
    a) le cause di incompatibilita' di cui all'art. 77, comma 4,  del
Codice dei contratti pubblici; 
    b)  non  avere,  direttamente  o  indirettamente,  un   interesse
finanziario, economico o altro interesse personale per  l'affidamento
in esame. Non trovarsi in alcuna delle  situazione  di  conflitto  di
interesse  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono  essere
assunti incarichi di commissario qualora la suddetta  attivita'  puo'
coinvolgere interessi propri, ovvero  di  parenti,  affini  entro  il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con  le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di  soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di  soggetti  od  organizzazioni  di  cui   sia   tutore,   curatore,
procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,  associazioni  anche   non
riconosciute,  comitati,  societa'  o   stabilimenti   di   cui   sia
amministratore o gerente o dirigente; 
    c)  non  aver  ricoperto  cariche  di   pubblico   amministratore
(componente di organo  amministrativo,  incarichi  amministrativi  di
vertice), nel biennio antecedente all'indizione  della  procedura  di
aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. 
  3.7  Il  dipendente  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   deve
produrre, oltre alla  dichiarazione  sull'insussistenza  delle  cause
ostative previste dall'art. 77 del Codice dei  contratti  pubblici  e
dalle presenti Linee  guida  e  di  impedimento  all'incarico,  anche
l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7, del decreto legislativo
n.  165/2001  della  propria  amministrazione,  o  per  chi  non   e'
assoggettato  alla  disciplina  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
165/2001 nei casi in cui  e'  prevista  dagli  ordinamenti  peculiari
delle singole amministrazioni. 
4. Modalita' di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo 
L'iscrizione all'Albo 
  4.1 I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza,  di
professionalita' e di onorabilita' sopra descritti possono iscriversi
all'Albo, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'Autorita'  nel
proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei  requisiti  di
moralita' avviene compilando formulari predisposti dall'Autorita'. 
  4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo  direttamente
al sito dell'ANAC,  all'indirizzo  comunicato  con  successivo  atto,
riempiendo  i  campi  obbligatori  e  facoltativi  e   caricando   la
documentazione  richiesta,  inclusa  copia   di   un   documento   di
riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato  un  indirizzo  PEC
per le successive comunicazioni. 
  4.3 I candidati  possono,  in  alternativa  alla  documentazione  a
comprova dei requisiti di esperienza e  professionalita',  presentare
al momento della registrazione una certificazione del  proprio  stato
rilasciata,   su   domanda,   dall'ordine,   collegio,   associazione
professionale o  amministrazione  di  appartenenza,  che  attesti  il
possesso  dei  predetti  requisiti  di   cui   al   punto   2.   Tale
certificazione  rileva  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti richiesti per l'iscrizione. 
  4.4 L'iscrizione  all'Albo  sara'  possibile  nelle  date  indicate
dall'Autorita', con apposita comunicazione.  A  cadenze  prestabilite
sara' possibile procedere con nuove iscrizioni. 
  4.5 Fino alla  piena  interazione  dell'Albo  con  le  banche  dati
istituite presso le  amministrazioni  detentrici  delle  informazioni
inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei  requisiti  dei
commissari estratti e' effettuata con le modalita'  di  cui  all'art.
216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla
piena interazione le stazioni appaltanti verificano  i  requisiti  di
cui all'art. 77, comma 9 del Codice dei  contratti  pubblici,  mentre
l'Autorita' verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1. 
L'aggiornamento dell'Albo 
  4.6  L'Autorita'  procede  alla   verifica,   a   campione,   sulla
correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per
l'iscrizione, anche avvalendosi dell'ausilio del Corpo della  Guardia
di finanza, ai sensi dell'art. 213, comma 5, del Codice dei contratti
pubblici. 
  4.7 Periodicamente sono inviate  richieste  agli  esperti  presenti
nell'elenco per verificare il permanere dei  requisiti  d'iscrizione.
Gli  esperti,  una  volta  ricevuta  la  richiesta,  devono   inviare
entro trenta giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un
modello predisposto dall'Autorita', del permanere dei requisiti. 
  4.8 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive  (ad  esempio
un pubblico dipendente che cambia amministrazione o  un  esperto  che
cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti e'
necessaria,   comunque,    un'immediata    segnalazione    al    fine
dell'aggiornamento dell'Albo.  Cio'  per  permettere  al  sistema  di
funzionare; si ricorda, ad esempio,  che  le  comunicazioni  con  gli
esperti avvengono esclusivamente via PEC. 
  4.9 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui  al
paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale  per  svolgere  il
ruolo di commissario di gara, deve  essere  immediatamente  segnalata
all'Autorita' da parte del soggetto interessato  e/o  della  stazione
appaltante in sede  di  verifica  del  permanere  dei  requisiti  del
commissario. Le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi degli
articoli 216, comma 12  e  77,  comma  9  del  Codice  dei  contratti
pubblici, il mancato possesso dei requisiti  o  la  dichiarazione  di
incompatibilita' dei candidati;  le  stazioni  appaltanti  segnalano,
altresi', i casi in cui i commissari di  gara,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni, hanno concorso all'approvazione di atti  dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa. 
  4.10  Determinano,  altresi',  il  venir  meno  dei  requisiti   di
moralita' comportamenti gravemente negligenti nello  svolgimento  del
compito  di  commissario  di  gara,  segnalate  all'Autorita'   dalla
stazione appaltante, nonche' le  accertate  mancate  segnalazioni  di
tentativi di condizionamento dell'attivita' della commissione e/o del
singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della  stazione
appaltante o di qualunque altro  soggetto  in  grado  di  influenzare
l'andamento della gara. 
  4.11 A  seguito  delle  segnalazioni  o  da  informazioni  comunque
acquisite dall'Autorita' che incidono sulla  moralita'  dell'esperto,
l'Autorita' puo' procedere alla cancellazione dello stesso dall'Albo.
A tal fine provvede all'invio di una nota in  cui  si  comunicano  le
contestazioni e si assegna un termine non superiore a  trenta  giorni
per   eventuali   osservazioni   o   controdeduzioni.   Nel   periodo
intercorrente tra l'invio della nota  e  quello  della  decisione  di
cancellazione o di mantenimento nell'Albo e' sospesa  l'attivita'  in
corso nelle commissioni di gara attive e la  possibilita'  di  essere
estratto per nuove commissioni di gara. 
  4.12 L'esperto escluso puo', a seguito di modifiche intervenute che
incidono  positivamente  sui  requisiti  di  moralita'  (ad  esempio,
sentenza  di  proscioglimento  dei  reati  che  avevano   determinato
l'impossibilita' di iscrizione all'Albo), richiedere all'Autorita' di
rivedere i motivi di esclusione dall'Albo. 
Sanzioni 
  4.13  La  mancata  dichiarazione   dell'inesistenza   delle   cause
d'incompatibilita' o di astensione,  di  cui  ai  punti  3.6  e  3.7,
determina l'impossibilita'  di  procedere  alla  nomina  dell'esperto
nella commissione  giudicatrice  disposta  con  atto  della  stazione
appaltante.  La  reiterata  omissione   della   presentazione   della
dichiarazione determina la cancellazione  dell'esperto  dall'Albo  da
parte dell'Autorita'. Trascorso un periodo di 2 anni  l'esperto  puo'
proporre una nuova domanda di iscrizione all'Albo. 
  4.14 Al  fine  di  tutelare  la  serieta'  dell'iscrizione,  previo
contraddittorio, viene  cancellato  dall'Albo  quell'esperto  che  ha
rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura  o  la
nomina    a    commissario    di    gara,    per    motivi    diversi
dall'incompatibilita'. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto  puo'
ripresentare una nuova domanda di iscrizione all'Albo. 
  4.15 Il  rifiuto  o  l'omissione,  senza  giustificato  motivo,  di
fornire le informazioni richieste nelle  presenti  linee  guida,  nel
regolamento di attuazione delle stesse  o  a  seguito  di  specifiche
richieste da parte dell'ANAC di informazioni comporta, le conseguenze
di cui all'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici. 
  4.16 Coloro che alla richiesta di informazioni o di  esibizione  di
documenti da parte dell'Autorita' ai  fini  dell'iscrizione  all'Albo
forniscano informazioni o esibiscano documenti non  veritieri  ovvero
forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa
l'inesistenza delle cause d'incompatibilita' o di astensione, di  cui
al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13,  del
Codice dei contratti  pubblici,  nei  casi  di  particolare  gravita'
possono essere cancellati dall'Albo. 
5. Periodo transitorio 
  5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno  emanato  entro  tre
mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma  10
dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. 
  5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla
quale saranno accettate le  richieste  di  iscrizione  all'Albo.  Con
deliberazione che sara' adottata entro tre mesi dalla data di cui  al
periodo  precedente,  l'Autorita'  dichiarera'  operativo  l'Albo   e
superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12,  primo
periodo, del Codice dei contratti pubblici. 
  Approvate dal Consiglio dell'Autorita' nell'Adunanza del 10 gennaio
2018 con deliberazione n. 4. 
    Roma, 10 gennaio 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
 
          Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio
          2018. 
          p. Il segretario: Greco