IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  «Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n.  134
recante «Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 26  luglio  2016,  n.  593,  «Disposizioni  per  la
concessione delle agevolazioni finanziarie»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594,  «Disposizioni  procedurali
per gli interventi diretti al sostegno  delle  attivita'  di  ricerca
fondamentale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014,  n.  47989,  «Apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   Ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1
elenca gli enti pubblici di ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli  uffici
di livello dirigenziale non  generale  dell'Amministrazione  centrale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»  con
cui  e'  stata  disposta  l'articolazione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7 che  ha
previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente a vari enti di
ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo Ordinario Enti  pubblici
di  Ricerca  -  FOE)  finanziato   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  il  cui  ammontare  e'  ripartito
annualmente  fra  gli   enti   interessati   con   apposito   decreto
ministeriale; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare,  l'art.
5  che  ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle Universita' (FFO), relativo alla  quota
a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento  e  le
attivita' istituzionali delle universita', comprese le spese  per  il
personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per   l'ordinaria
manutenzione  delle  strutture  universitarie  e   per   la   ricerca
scientifica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il FAS (Fondo  Aree
Sottoutilizzate) ha assunto la denominazione di  FSC  (Fondo  per  lo
Sviluppo e la Coesione), finalizzato a dare  unita'  programmatica  e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e  sociale  tra
le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  Programma  Nazionale  per  la  Ricerca  2015-2020   (PNR
2015-2020),   approvato   dal   Comitato   internazionale   per    la
programmazione  economica  nella  seduta  del  1°  maggio  2016,  che
individua gli  obiettivi,  le  azioni  e  i  progetti  finalizzati  a
migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche'
l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca  e  Innovazione»
di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere  sul  Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020; 
  Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 14  luglio
2015 n.  4972  concernente  l'approvazione  del  Programma  Operativo
Nazionale  (PON)  «Ricerca   e   Innovazione»   CCI   2014IT16M2OP005
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR)  e  dal
fondo  sociale  europeo  (FSE) -  programmazione  2014 -   2020 -   a
titolarita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento  (CE)  n.
1083/2006; 
  Visto il  regolamento  (UE)  1011/2014  della  Commissione  del  22
settembre 2014 recante le modalita'  di  esecuzione  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda i modelli per la presentazione di  determinate  informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate  concernenti  gli  scambi  di
informazioni tra beneficiari e autorita' di  gestione,  autorita'  di
certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
«Investimenti a favore  della  crescita  e  dell'occupazione»  e  che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Vista la comunicazione 2014/C  198/01  della  Commissione  europea,
«Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca,  sviluppo  e
innovazione»,  che  prevede,  tra   l'altro,   il   paragrafo   2.1.1
«Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Vista  la  comunicazione  2016/C  262/01  della  Commissione  sulla
nozione di aiuto di Stato di  cui  all'art.  107,  paragrafo  1,  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare  il
punto 32; 
  Vista la Politica di Coesione  per  il  periodo  2014-2020,  ed  in
particolare la nuova governance multilivello introdotta  che  prevede
un quadro strategico comune, e per ciascun stato membro un accordo di
partenariato e specifici programmi operativi; 
  Visto il quadro strategico comune (QSC) che  delinea  la  strategia
d'investimento  globale  per  l'implementazione  della  politica   di
coesione a livello comunitario, allegato 1 del succitato regolamento; 
  Visto l'Accordo  di  Partenariato  (di  seguito,  AP)  2014 -  2020
Italia - Allegato I   (settembre  2014)  che,  basandosi  sul  quadro
strategico  comune,  ha  stabilito  le  priorita'  di   investimento,
l'allocazione delle risorse nazionali e  dell'Unione  europea  tra  i
settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra  i  fondi  a
livello nazionale ed in particolare nell'ambito della descrizione dei
risultati attesi e delle relative azioni, l'indicazione del risultato
atteso «Potenziamento  della  capacita'  di  sviluppare  l'eccellenza
nelle R & I» tramite l'azione di sostegno alle  infrastrutture  della
ricerca considerate  critiche/cruciali  per  i  sistemi  nazionali  e
trans-europei; 
  Visto  il  documento   nazionale   di   «Strategia   Nazionale   di
Specializzazione Intelligente» dove e' illustrata  la  strategia  che
consente la trasformazione dei risultati della  ricerca  in  vantaggi
competitivi per il Sistema Paese e in un aumento  del  benessere  dei
cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016; 
  Considerate le azioni intraprese a livello  europeo  attraverso  lo
European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI),  ed  in
particolare   l'aggiornamento    della    Roadmap    Europea    delle
Infrastrutture di Ricerca, presentata il 10 marzo 2016; 
  Viste le conclusioni del Consiglio di Competitivita' del 29  maggio
2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020»
con  il  quale  viene  tra  l'altro  chiesto  agli  Stati  membri  di
utilizzare al meglio gli investimenti pubblici  nelle  Infrastrutture
di  Ricerca  (IR)  tramite  la  definizione  di  priorita'  nazionali
compatibili  con  le  priorita'  e  i  criteri  dell'ESFRI,   tenendo
pienamente conto della sostenibilita' a lungo termine; 
  Considerato in particolare l'auspicio da  parte  della  Commissione
europea che sia incoraggiato dagli stati membri il ricorso  ai  fondi
strutturali e di investimento europei per  intensificare  gli  sforzi
nel settore delle Infrastrutture di Ricerca; 
  Preso atto delle condizionalita' ex ante, previste dalla  succitata
Politica di  Coesione  2014-2020  per  garantire  che  sussistano  le
condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di  pianificazione  e
strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l'efficacia  degli
investimenti; 
  Vista l'approvazione del PNIR da parte della  Commissione  europea,
che con la  comunicazione  del  26  aprile  2016  (DG  A2.G.4PDA)  ha
concluso che «la Condizionalita' ex ante 1.2  adozione  di  un  piano
indicativo  pluriennale  per  le  Infrastrutture  per  la  Ricerca  e
l'Innovazione e' soddisfatta»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  18  luglio  2016,  n.  577,  di  adozione  del  PNIR,
registrato presso la Corte dei conti in data 13  settembre  2016,  n.
reg. 1-3616; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  prot.  n.  AOODGRIC/0015316  del  2  agosto  2016  di
trasmissione del PNIR alle Autorita' di Gestione FESR  dei  Programmi
Operativi Regionali; 
  Ritenuto necessario  provvedere  alla  emanazione  di  disposizioni
procedurali per la concessione di finanziamenti pubblici  a  sostegno
degli organismi ed infrastrutture di  ricerca  che  siano  utilizzati
quasi esclusivamente per attivita' di  natura  non  economica  e  che
pertanto non rientrino nelle norme in materia di aiuti di  Stato,  ai
sensi  del  punto  20  della  comunicazione   2014/C   198/01   della
Commissione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Misure che non costituiscono aiuti di Stato:  misure  riferite
ai casi in cui le attivita' dell'organismo o  dell'infrastruttura  di
ricerca sono quasi esclusivamente di natura  non  economica,  laddove
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia  corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata  al  funzionamento
dell'organismo o infrastruttura  di  ricerca  oppure  intrinsecamente
legata al suo uso non  economico  principale,  e  che  abbia  portata
limitata.  A  norma  della   disciplina   europea   riportata   nella
comunicazione 2014/C 198/01 della commissione tale e' il caso laddove
l'attivita' economica  assorba  esattamente  gli  stessi  fattori  di
produzione (quali  materiali,  attrezzature,  manodopera  e  capitale
fisso) delle attivita' non economiche e la capacita'  destinata  ogni
anno a tali attivita' economiche non superi il 20%  della  pertinente
capacita' annua complessiva dell'entita'; 
    b) Organismo di ricerca e  di  diffusione  della  conoscenza  (di
seguito anche solo «organismo di ricerca»): un'entita'  (ad  esempio,
universita'  o  istituti   di   ricerca,   agenzie   incaricate   del
trasferimento di tecnologia, intermediari  dell'innovazione,  entita'
collaborative   reali   o   virtuali   orientate    alla    ricerca),
indipendentemente dal suo status  giuridico  (costituito  secondo  il
diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di  finanziamento,  la  cui
finalita' principale consiste nello svolgere in maniera  indipendente
attivita' di  ricerca  fondamentale,  di  ricerca  industriale  o  di
sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia  diffusione   dei
risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione
o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita'  svolga  anche
attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i  ricavi  di  tali
attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
Le imprese in grado  di  esercitare  un'influenza  decisiva  su  tale
entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci,  non  possono
godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; 
      c) Infrastruttura di ricerca: gli  impianti,  le  risorse  e  i
relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per  compiere
ricerche nei rispettivi settori;  sono  compresi  gli  impianti  o  i
complessi  di  strumenti  scientifici,  le   risorse   basate   sulla
conoscenza quali  collezioni,  archivi  o  informazioni  scientifiche
strutturate e le infrastrutture basate  sulle  tecnologie  abilitanti
dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo  GRID,
il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione
e  ogni  altro  mezzo  necessario  per  condurre  la  ricerca.   Tali
infrastrutture  possono  essere  ubicate   in   un   unico   sito   o
«distribuite»  (una  rete  organizzata  di  risorse)  in  conformita'
all'art. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio,
del  25  giugno  2009,  relativo  al  quadro  giuridico   comunitario
applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di  ricerca
(ERIC); 
    d)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    e) Soggetto beneficiario: ogni organismo di ricerca  pubblico  e,
se  previsto  dal   singolo   bando/avviso,   privato   titolare   di
agevolazioni su progetti finanziati dal Ministero; 
    f) Soggetto proponente: ogni organismo di ricerca pubblico e, ove
previsto  dai  bandi/avvisi,  privato,  che  presenta  una   proposta
progettuale,  singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri   soggetti,
partecipando ad un bando/avviso pubblicato dal Ministero; 
    g) Soggetto co-proponente: ogni organismo di ricerca pubblico  e,
ove previsto dai bandi/avvisi, privato che  partecipa  alla  proposta
progettuale come partner del soggetto proponente; 
    h) Compagine di progetto:  l'insieme  di  soggetto  proponente  e
co-proponente/i; 
    i) ESFRI - European Strategy Forum on  Research  Infrastructures:
Forum  Strategico  Europeo  per  le  Infrastrutture  di  Ricerca  che
contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo  sviluppo
delle infrastrutture di ricerca  in  Europa  e  svolge  il  ruolo  di
agevolare   le   iniziative   multilaterali   e    le    negoziazioni
internazionali in materia di utilizzo e  sostenibilita'.  L'ESFRI  e'
stato costituito  nell'aprile  del  2002  su  mandato  del  Consiglio
dell'Unione europea del giugno 2001; 
    j) CNGR: il Comitato Nazionale dei Garanti per la ricerca di  cui
all'art. 21, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240  e  successive
modificazioni; 
    k) Variazione soggettiva: ogni variazione al piano finanziario  e
alle  attivita'  originariamente  previste  dal  progetto  dovuta   a
modifica occorsa ai  soggetti  beneficiari  a  seguito  di  rinuncia,
fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori; 
    l) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al  piano
finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto; 
    m) In itinere: il periodo a valere dall'accettazione del  decreto
di concessione da  parte  del  soggetto  beneficiario  alla  data  di
consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; 
    n)  Ex  post:  il  periodo  successivo  alla  data  di   consegna
dell'ultimo atto di rendicontazione; 
    o) PON RI: Programma Operativo Nazionale «Ricerca e  Innovazione»
2014-2020    a    titolarita'    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    p)  FESR:  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo  regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo  «Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006; 
    q) PNR: Programma Nazionale per la Ricerca  2015-2020,  approvato
con delibera Comitato internazionale per la programmazione  economica
n. 2/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
6 agosto 2016, Serie generale, n. 183; 
    r) PNIR: Programma Nazionale per  le  Infrastrutture  di  Ricerca
2014-2020, approvato dalla Commissione europea con comunicazione  del
26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) e adottato con decreto ministeriale  18
luglio 2016 n. 577; 
    s) FIRST: il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica  e
tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazione; 
    t)  FSC:  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,   strumento
finanziario principale, congiuntamente ai fondi strutturali  europei,
attraverso cui vengono attuate le politiche  per  lo  sviluppo  della
coesione economica, sociale  e  territoriale  e  la  rimozione  degli
squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119,  comma  5,
della  Costituzione  italiana  e  dell'art.  174  del  Trattato   sul
Funzionamento dell'Unione europea; 
    u) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Ai fini del presente decreto, si  applicano  altresi',  ove  non
espressamente  richiamate,  anche  le  definizioni   previste   dalla
comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.