IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, n. 47989, «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1 elenca gli enti pubblici di ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» con cui e' stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente a vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo Ordinario Enti pubblici di Ricerca - FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il cui ammontare e' ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' (FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) ha assunto la denominazione di FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato dal Comitato internazionale per la programmazione economica nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e Innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 luglio 2015 n. 4972 concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) «Ricerca e Innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) - programmazione 2014 - 2020 - a titolarita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; Visto il regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, «Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; Vista la comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare il punto 32; Vista la Politica di Coesione per il periodo 2014-2020, ed in particolare la nuova governance multilivello introdotta che prevede un quadro strategico comune, e per ciascun stato membro un accordo di partenariato e specifici programmi operativi; Visto il quadro strategico comune (QSC) che delinea la strategia d'investimento globale per l'implementazione della politica di coesione a livello comunitario, allegato 1 del succitato regolamento; Visto l'Accordo di Partenariato (di seguito, AP) 2014 - 2020 Italia - Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul quadro strategico comune, ha stabilito le priorita' di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell'ambito della descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l'indicazione del risultato atteso «Potenziamento della capacita' di sviluppare l'eccellenza nelle R & I» tramite l'azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei; Visto il documento nazionale di «Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente» dove e' illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016; Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI), ed in particolare l'aggiornamento della Roadmap Europea delle Infrastrutture di Ricerca, presentata il 10 marzo 2016; Viste le conclusioni del Consiglio di Competitivita' del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con il quale viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture di Ricerca (IR) tramite la definizione di priorita' nazionali compatibili con le priorita' e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilita' a lungo termine; Considerato in particolare l'auspicio da parte della Commissione europea che sia incoraggiato dagli stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle Infrastrutture di Ricerca; Preso atto delle condizionalita' ex ante, previste dalla succitata Politica di Coesione 2014-2020 per garantire che sussistano le condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di pianificazione e strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l'efficacia degli investimenti; Vista l'approvazione del PNIR da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la Ricerca e l'Innovazione e' soddisfatta»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2016, n. 577, di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg. 1-3616; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. AOODGRIC/0015316 del 2 agosto 2016 di trasmissione del PNIR alle Autorita' di Gestione FESR dei Programmi Operativi Regionali; Ritenuto necessario provvedere alla emanazione di disposizioni procedurali per la concessione di finanziamenti pubblici a sostegno degli organismi ed infrastrutture di ricerca che siano utilizzati quasi esclusivamente per attivita' di natura non economica e che pertanto non rientrino nelle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella comunicazione 2014/C 198/01 della commissione tale e' il caso laddove l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente capacita' annua complessiva dell'entita'; b) Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza (di seguito anche solo «organismo di ricerca»): un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; c) Infrastruttura di ricerca: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); d) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) Soggetto beneficiario: ogni organismo di ricerca pubblico e, se previsto dal singolo bando/avviso, privato titolare di agevolazioni su progetti finanziati dal Ministero; f) Soggetto proponente: ogni organismo di ricerca pubblico e, ove previsto dai bandi/avvisi, privato, che presenta una proposta progettuale, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso pubblicato dal Ministero; g) Soggetto co-proponente: ogni organismo di ricerca pubblico e, ove previsto dai bandi/avvisi, privato che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente; h) Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e co-proponente/i; i) ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures: Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilita'. L'ESFRI e' stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001; j) CNGR: il Comitato Nazionale dei Garanti per la ricerca di cui all'art. 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; k) Variazione soggettiva: ogni variazione al piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti beneficiari a seguito di rinuncia, fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori; l) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto; m) In itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; n) Ex post: il periodo successivo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; o) PON RI: Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; p) FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; q) PNR: Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato con delibera Comitato internazionale per la programmazione economica n. 2/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, Serie generale, n. 183; r) PNIR: Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) e adottato con decreto ministeriale 18 luglio 2016 n. 577; s) FIRST: il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazione; t) FSC: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; u) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi', ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dalla comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.