IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana del 13 marzo 2006,  serie  generale  n.  60,  in  attuazione
dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368  del
1999; 
  Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto del Ministro  della
salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del  Ministro  della
salute 28 agosto 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana del 4 settembre 2014, serie generale n. 205,  che
stabilisce che  la  graduatoria  dei  candidati  idonei  puo'  essere
utilizzata non oltre il  termine  massimo  di  sessanta  giorni  dopo
l'inizio del corso di formazione,  per  assegnare,  secondo  l'ordine
della graduatoria stessa, i posti  che  si  siano  resi  vacanti  per
cancellazione, rinuncia,  decadenza  o  altri  motivi  e  stabilisce,
altresi', che i giorni di corso  persi  devono  essere  recuperati  e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800  ore
e di 36 mesi; 
  Considerato che,  per  esigenze  di  funzionalita'  dei  corsi,  si
ravvisa la necessita', limitatamente al  corso  di  cui  al  triennio
2017/2020, di ampliare il termine di  sessanta  giorni  previsto  dal
succitato articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della  salute
7 marzo 2006, e successive modificazioni, per  lo  scorrimento  della
graduatoria degli idonei al corso di medicina generale; 
  Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze  di
funzionalita' con quelle del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui  al  triennio
2017/2020, stabilire il  termine  di  scorrimento  della  graduatoria
degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta
giorni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2017/2020, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata
da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo
di centottanta giorni dalla data di inizio del corso  di  formazione,
per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che
si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o  altri
motivi.  I  giorni  di  corso  persi  devono  essere   recuperati   e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800  ore
e di 36 mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2018 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin