IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  30  ottobre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle
province di Parma e Piacenza, nonche' la delibera del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile  2015  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato fino al 25 ottobre 2015; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 202 del 14 novembre 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche che  nei  giorni  13  e  14  ottobre  hanno  colpito  il
territorio delle province di Parma e Piacenza»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 308 del 30 dicembre 2015, con la quale sono state adottate  misure
per favorire e regolare il  subentro  della  regione  Emilia  Romagna
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' in rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  D'Intesa con la Regione Emilia Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' finalizzate
al superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, nonche'
delle relative procedure  amministrativo-contabili,  la  contabilita'
speciale n.  5862  -  intestata  al  Direttore  dell'Agenzia  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione   civile   della   regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 308 del 30 dicembre  2015
- e' aperta fino al 25 ottobre 2018. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli