IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741 recante  «Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n.  324  del  1975
relativa ai generatori aerosol»,  ed  in  particolare  l'art.  7  che
demanda ad un decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  ora  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e  del
Ministro della sanita', ora Ministro della salute,  l'adozione  delle
modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto  stesso
per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e  10
della direttiva 75/324/CEE; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8  maggio
1997,  n.  208  «Regolamento  recante  recepimento  della   direttiva
94/1/CEE della Commissione,  riguardante  adeguamento  tecnico  della
direttiva 75/324/CEE del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»; 
  Vista la legge 8 ottobre 1997, n.  352  recante  «Disposizioni  sui
beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme  sui  generatori  aerosol
contenenti vernici»; 
  Visto il regolamento (CE) 16 dicembre  2008,  n.  1272/2008/CE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  12,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/45/CE che  reca  disposizioni  sulle
quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto  legislativo  che
contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo  comma,  lettera
e), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  741  del
1982; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla  Corte
dei conti  il  15  aprile  2011,  Ufficio  controllo  atti  Ministeri
attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state
apportate  ulteriori  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva  2008/47/CE
della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica,  per  adeguarla
al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
aerosol; 
  Visto il regolamento (CE) 8 maggio  2013,  n.  487/2013/UE  recante
modifica,  ai  fini   dell'adeguamento   al   progresso   tecnico   e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla  classificazione,  all'etichettatura  e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro della salute 24 giugno 2014,  registrato  alla  Corte
dei conti il 18 luglio 2014, Ufficio controllo atti  MISE  e  MIPAAF,
reg.ne prev. n. 2750, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  184
del 9 agosto 2014,  con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del  1982
relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre
2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio  per  quanto
riguarda la pressione massima ammissibile dei  generatori  aerosol  e
adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo
alla  classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio   delle
sostanze  e  miscele,  ed  in  particolare  l'art.  1  che   modifica
l'allegato della direttiva 75/324/CEE; 
  Considerato l'Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  -  come
modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 -  recante  «Disposizioni
relative alla classificazione e all'etichettatura  delle  sostanze  e
delle miscele pericolose»  ed  in  particolare  l'esplicazione  sulla
tabella recante i nuovi elementi dell'etichetta per aerosol; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  ed  in
particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive  dell'Unione
europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con
atto amministrativo generale da parte  del  Ministro  con  competenza
prevalente  nella  materia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri
interessati»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2037 con
atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7  del  sopra
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982  e
dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 
 
  1.  Il  testo  dell'allegato  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche  ed  integrazioni,
e' ulteriormente modificato come segue: 
    a) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.2. Etichettatura 
  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore  aerosol  si  devono
apporre, in  modo  visibile,  leggibile  e  indelebile,  le  seguenti
indicazioni: 
  a) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo
i criteri del  punto  1.9,  l'avvertenza  "Attenzione"  e  gli  altri
elementi  dell'etichetta  per  aerosol  di   categoria   3   di   cui
all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  b) quando l'aerosol e' classificato come "infiammabile"  secondo  i
criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi
dell'etichetta per aerosol di categoria  2  di  cui  all'allegato  I,
tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  c)   quando   l'aerosol   e'   classificato   come    "estremamente
infiammabile"  secondo  i  criteri  del   punto   1.9,   l'avvertenza
"Pericolo"  e  gli  altri  elementi  dell'etichetta  per  aerosol  di
categoria 1 di cui all'allegato I,  tabella  2.3.1,  del  regolamento
(CE) n. 1272/2008; 
  d) se l'aerosol e' un prodotto di consumo il consiglio di  prudenza
P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella  6.1,  del  regolamento
(CE) n. 1272/2008; 
  e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano  i  consumatori
dei pericoli specifici del prodotto;  se  il  generatore  aerosol  e'
accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare  tali
precauzioni d'impiego supplementari.». 
    b) il punto 3.1.2 e' sostituito dal seguente: 
  «3.1.2. A 50 °C  la  pressione  nel  generatore  aerosol  non  deve
superare i valori indicati nella seguente tabella,  in  funzione  del
tenore dei gas nel generatore aerosol: 
    
 
        =====================================================
        |        Tenore dei gas       |  Pressione a 50 °C  |
        +=============================+=====================+
        | Gas liquefatto o miscela di |                     |
        |     gas con un campo di     |                     |
        |infiammabilita' con l'aria a |                     |
        |   20 °C e a una pressione   |                     |
        |    normale di 1,013 bar     |        12 bar       |
        +-----------------------------+---------------------+
        | Gas liquefatto o miscela di |                     |
        | gas non aventi un campo di  |                     |
        |infiammabilita' con l'aria a |                     |
        |   20 °C e a una pressione   |                     |
        |    normale di 1,013 bar     |       13,2 bar      |
        +-----------------------------+---------------------+
        |Gas compressi o gas disciolti|                     |
        |sotto pressione non aventi un|                     |
        |campo di infiammabilita' con |                     |
        |   l'aria a 20 °C e a una    |                     |
        | pressione normale di 1,013  |                     |
        |             bar             |       15 bar»       |
        +-----------------------------+---------------------+