IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 70 della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  recante
disposizioni in materia di asili nido; 
  Visti l'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
che ha  introdotto  la  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche delle spese sostenute dai genitori per  la  frequenza
degli asili nido da parte dei figli, e l'art. 2, comma 6, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, che ha reso permanente tale detrazione; 
  Visto l'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa infantile; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 154,
comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003; 
  Considerato che le spese per la frequenza degli asili nido sono tra
gli oneri detraibili  che  ricorrono  con  maggiore  frequenza  nelle
dichiarazioni dei redditi  e  che,  con  riferimento  a  tali  spese,
occorre individuare i termini e  le  modalita'  per  la  trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese  relative  alle
               rette per la frequenza degli asili nido 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2017, gli asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, pubblici e privati, trasmettono in via telematica all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  28  febbraio   di   ciascun   anno,   una
comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute
nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a  ciascun  figlio
iscritto all'asilo nido, per il  pagamento  di  rette  relative  alla
frequenza  dell'asilo  nido  e  di  rette  per  i  servizi  formativi
infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
  2. Qualora le rette di cui al comma  1  siano  versate  a  soggetti
diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle  entrate
va effettuata da parte dei soggetti che ricevono  i  pagamenti  delle
rette. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1  e  2  e  gli  altri  soggetti  che
erogano rimborsi riguardanti le rette di cui al comma 1, entro il  28
febbraio di ciascun anno, trasmettono in via  telematica  all'Agenzia
delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, una
comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette  di  cui  al
comma 1 erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel
quale e' stata sostenuta  la  spesa  rimborsata.  Non  devono  essere
comunicati i rimborsi contenuti nella  certificazione  dei  sostituti
d'imposta  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.