IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L187 del 26 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1084/2017 della  Commissione,  del  14
giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L156 del  20  giugno  2017,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
651/2014; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  paragrafo  2,  lettera  f),  del
predetto regolamento (UE) n. 1084/2017, che  modifica  l'art.  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014, «Definizioni», introducendo il seguente
punto 61bis):  ««delocalizzazione»:  il  trasferimento  della  stessa
attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento
situato  in  una  parte  contraente  dell'accordo  SEE  (stabilimento
iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte  contraente
dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato
(stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se  il  prodotto  o
servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato  serve
almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o
le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti
di lavoro nella stessa attivita' o attivita'  analoga  in  uno  degli
stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, paragrafo 10, lettera c),  del  predetto
regolamento  (UE)  n.  1084/2017,  che  inserisce  nell'art.  14  del
regolamento (UE) n.  651/2014,  «Aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti», il seguente paragrafo «16.  Il  beneficiario  conferma
che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo  stabilimento  in
cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale e'  richiesto
l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si  impegna  a
non farlo nei due anni successivi al completamento  dell'investimento
iniziale per il quale e' richiesto l'aiuto»; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020
approvata dalla Commissione europea con decisione  del  16  settembre
2014 (SA 38930), di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; 
  Visto il regime di aiuto n. SA.41081 (2015/X), registrato  in  data
26 febbraio 2015, inerente allo strumento dei contratti di  sviluppo,
di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, ed attuato  con  il
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  14  febbraio  2014  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regime di aiuto n. SA.42863 (2015/X) registrato in data 11
agosto 2015 inerente allo strumento per  la  reindustrializzazione  e
riqualificazione delle aree di crisi industriale di cui alla legge 15
maggio  1989,  n.  181,  disciplinato,  ai  sensi  dell'art.  27  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 9 giugno 2015; 
  Visto il regime di aiuto n. SA.41721 (2015/X), registrato  in  data
28 aprile 2015, inerente alla concessione di agevolazioni a  sostegno
di programmi di  investimento  finalizzati  al  rilancio  industriale
delle aree di crisi  della  Campania  ed  alla  riqualificazione  del
sistema produttivo, di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 13 febbraio 2014; 
  Visto l'art. 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che
prevede che in caso di modifica dello stesso regolamento ogni  regime
di aiuto esentato a norma del medesimo  regolamento  rimane  esentato
per un periodo transitorio di sei mesi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  al  predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 luglio 2015, n.  169,  recante  modifiche  e  integrazioni  al
decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al  decreto
9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  misure   di   sostegno   e   di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 27,  che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 3 agosto 2015, n. 178, recante  i  termini,  le  modalita'  e  le
procedure per la presentazione delle domande di  accesso,  nonche'  i
criteri di selezione e valutazione per la concessione  ed  erogazione
delle agevolazioni di cui alla legge  15  maggio  1989,  n.  181,  in
favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
delle aree di crisi industriali; 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede che il Ministro  dello  sviluppo  economico  con  proprio
decreto istituisca appositi  regimi  di  aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 novembre 2009, n. 278, e successive modifiche e  integrazioni,
concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'8 aprile 2014, n. 82, recante  i  termini,  le  modalita'  e  le
procedure per la concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in
favore  di  programmi  di  investimento   finalizzati   al   rilancio
industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla
riqualificazione del suo sistema produttivo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 26  febbraio  2015,  n.  47,  che  ha  adeguato  le  disposizioni
contenute nel predetto decreto del Ministro dello sviluppo  economico
13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Considerata l'esigenza di adeguare, nei termini indicati  dall'art.
58, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, i regimi di  aiuti
a finalita' regionale agli investimenti di cui ai citati decreti  del
Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13
febbraio 2014,  alla  sopra  richiamata  disposizione  relativa  alla
delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
              dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
concernente i contratti di sviluppo, come successivamente  modificato
e integrato, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, alla fine della lettera t)  il  punto  e'
sostituito dal punto e virgola e  dopo  la  medesima  lettera  t)  e'
aggiunta la seguente: «t-bis)  «delocalizzazione»:  il  trasferimento
della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno
stabilimento  situato  in  una  parte  contraente  dell'accordo   SEE
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte  contraente  dell'accordo   SEE   in   cui   viene   effettuato
l'investimento  sovvenzionato  (stabilimento  sovvenzionato).  Vi  e'
trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e
in quello sovvenzionato  serve  almeno  parzialmente  per  le  stesse
finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo  di
clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita'
o  attivita'  analoga  in  uno  degli   stabilimenti   iniziali   del
beneficiario nel SEE»; 
    b) all'art. 4,  comma  9,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «g)  limitatamente  alla  realizzazione  dei  progetti  di
investimento di cui al titolo II, nelle aree del territorio nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c)
del TFUE previste dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale,  non  aver  effettuato  nei   due   anni   precedenti   la
presentazione  della  domanda  una  delocalizzazione  verso  l'unita'
produttiva oggetto dell'investimento e  impegnarsi  a  non  procedere
alla  delocalizzazione  nei  due  anni  successivi  al  completamento
dell'investimento stesso».