LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
  Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
  Ritenuto di darvi attuazione con l'istituzione di  appositi  organi
giudicanti; 
  Visti gli articoli 5 e  6  del  regolamento  generale  della  Corte
costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato
con  delibera  16  dicembre  1999,  successivamente  modificato   con
deliberazioni 22 novembre 2001 e 22 giugno 2006; 
  Sentita la Commissione per gli studi e per i regolamenti; 
 
                              Delibera: 
 
  Il regolamento per i ricorsi in materia di  impiego  del  personale
della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre  1999,
successivamente modificato con deliberazioni 22 novembre  2001  e  22
giugno 2006, e' sostituito dal seguente: 
 
           Regolamento per i ricorsi in materia di impiego 
              del personale della Corte costituzionale 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  provvedimenti  attinenti  alla  materia   dell'impiego   del
personale della Corte in attivita' di servizio e in  quiescenza  sono
comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale
mediante consegna di  una  copia  all'interessato,  che  ne  rilascia
ricevuta. Se non si puo' procedere alla consegna, la comunicazione e'
effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno. 
  2.  Nel  caso  in  cui  gli  atti  sopraindicati  siano  resi  noti
attraverso  pubblicazioni  ufficiali   della   Corte   destinate   al
personale,  l'inserzione  in  queste  tiene  luogo  di  comunicazione
individuale nei confronti del personale in attivita' di servizio.