IL DIRETTORE GENERALE 
                     per la condizione abitativa 
 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del  citato  decreto-legge
28  marzo  2014,  n.  47,  che  dispone   che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
approvano con decreto i criteri per la formulazione di  un  Programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili  e  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica  di  proprieta'  dei  comuni  e  degli
istituti  autonomi  per  le  case   popolari   comunque   denominati,
costituiti anche in  forma  societaria,  e  degli  enti  di  edilizia
residenziale pubblica aventi  le  stesse  finalita'  degli  IACP  sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il  tramite
della  manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  anche   ai   fini
dell'adeguamento   energetico,   impiantistico,   statico    e    del
miglioramento sismico degli immobili; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che  il  Programma
di recupero di cui al comma  1  nonche'  gli  interventi  di  cui  al
successivo  art.  10,  comma  10,  sono  finanziati  con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui  all'art.  32,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  nel
limite massimo di 500 milioni di euro che  affluiscono  ad  un  Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per  l'attuazione  degli
interventi  previsti  dal  comma  4,   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,  prevede  l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del  «Fondo  per  gli  interventi  di  manutenzione  e  di
recupero di alloggi abitativi privi  di  soggetti  assegnatari»,  nel
quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo  comma  6,  le
risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni: 
    a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima  legge
n. 457/1978; 
    b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7  febbraio  1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.
118; 
    c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  Visto il comma 6 del predetto art.  4  che  dispone  che  all'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro  5  milioni
per l'anno 2014, di euro 20 milioni  per  l'anno  2015,  di  euro  20
milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni  per  l'anno  2017  si
provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b)
e c) del  comma  5  che  sono  versate  annualmente  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  sul  Fondo  di  cui  al
medesimo comma 5; 
  Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni  di
euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  e
2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018,  e  dispone  l'utilizzo
dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro  derivanti  dalle
revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014,  di
6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  di
30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno
2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari  regionali)  del
16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del  citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23  maggio
2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio  2015,  n.
116 con il quale sono stati approvati i criteri per  la  formulazione
di un Programma di recupero  e  razionalizzazione  degli  immobili  e
degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  di  proprieta'  dei
comuni e degli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari  comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria,  e  degli  enti  di
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b)  del
richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma  di  recupero  risulta
articolato in due distinte linee di intervento: 
    a) interventi di non rilevante entita'  di  importo  inferiore  a
15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi
sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; 
    b)  interventi  di  ripristino  di  alloggi  di  risulta   e   di
manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio; 
  Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai
fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte  delle
regioni  unitamente  al  monitoraggio  degli  eventuali  stanziamenti
regionali un importo non superiore allo 0,05% delle  risorse  di  cui
all'art. 3, comma 2 del medesimo  decreto  pari  complessivamente  ad
euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo  informatico
da mettere a disposizione dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, che dispone che le risorse attribuite alle Province autonome  di
Trento e Bolzano siano riversate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze in conto entrate; 
  Considerato pertanto che le risorse effettivamente disponibili  per
gli interventi di cui alla linea a) e per  quelli  di  linea  b)  del
richiamato art. 2, comma 1, del  decreto  16  marzo  2015  ammontano,
rispettivamente, ad euro 66.858.957,34 e ad euro 391.030.392,81; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16
marzo 2015 che dispone che entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle
proposte  pervenute  ai  criteri  di  cui  all'art.   1,   dichiarano
l'ammissibilita'  a  finanziamento  delle  proposte   di   intervento
pervenute nel limite delle risorse ripartite per  ciascuna  linea  di
intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di
priorita'  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa  ai  fini   della
ammissione a  finanziamento  degli  interventi  e  assegnazione  alle
regioni delle risorse, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
annuali, mediante apposito decreto ministeriale  con  il  quale  sono
stabilite, altresi', le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse
assegnate e di applicazione delle misure di revoca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  9908  del  12  ottobre  2015,
registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015, reg. 1, fg.  3344
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del  13  novembre  2015,
con il quale  sono  stati  ammessi  a  finanziamento  gli  interventi
compresi negli elenchi di linea  a)  e  b)  trasmessi  dalle  regioni
unitamente agli elenchi contenenti le proposte  eccedenti  il  limite
delle risorse disponibili,  assegnate  le  relative  risorse  nonche'
stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e  di
applicazione delle misure di revoca; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 12  ottobre  2015,  che
prevede  la  possibilita'  per  le  regioni  di  proporre   eventuali
modifiche o integrazioni agli elenchi degli  interventi  che  saranno
approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con  apposito  decreto
direttoriale; 
  Visto l'art.  14  del  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,
convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, concernente  interventi
in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica  che,  al  fine  di
incentivare il  programma  di  recupero  di  immobili  e  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica in  argomento  nonche'  per  prevenire
fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni  di
euro da ripartire sulla base  del  programma  redatto  ai  sensi  del
citato art. 4 della legge n. 80/2014; 
  Visti i nuovi elenchi degli  interventi,  trasmessi  ai  sensi  del
sopracitato art. 2, comma 3, del decreto 12 ottobre  2015,  n.  9908,
dalle regioni Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,  Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; 
  Considerato che  le  modifiche  o  le  integrazioni  relative  alle
regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio,  Abruzzo,  Molise,  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia comportano per la linea a)  un
complessivo  utilizzo  di   euro   57.245.062,64   a   valere   sulla
disponibilita' effettiva di euro 66.858.957, 34 e per la linea b)  un
complessivo  utilizzo  di  euro   382.686.146,96   a   valere   sulla
disponibilita' effettiva di euro 391.030.392,81; 
  Considerato che, a seguito delle  modifiche  o  delle  integrazioni
trasmesse dalle regioni, il nuovo  fabbisogno  delle  proposte  degli
interventi eccedenti il limite delle risorse gia' assegnate ammonta a
complessivi  euro  13.170.524,57  per  la  linea   a)   e   ad   euro
386.193.547,87 per la linea b); 
  Visto il decreto direttoriale 5 ottobre 2016, n. 10113,  registrato
alla Corte dei conti in data 11 novembre  2016,  foglio  1-3704,  che
destina  le  risorse  di  cui  al   sopramenzionato   art.   14   del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,  convertito  nella  legge  22
gennaio  2016,  n.  9,  alla  copertura  del   fabbisogno   eccedente
relativamente agli interventi di linea a); 
  Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(bilancio 2017) che istituisce un fondo che consente il finanziamento
di interventi in vari settori, compresa l'edilizia pubblica; 
  Ravvisata l'opportunita' di adottare il  provvedimento  di  cui  al
menzionato art. 2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Per  quanto  richiamato  nelle  premesse,  sono  approvate   le
modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi di linea a)
ammessi a finanziamento,  relative  alle  regioni  Piemonte,  Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria  e
Sicilia,  comportanti  un  utilizzo  di  euro  39.108.127,04  nonche'
confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Valle  d'Aosta,
Lombardia, Umbria e Sardegna per un totale di euro 18.136.935,60  per
un ammontare  complessivo  di  euro  57.245.062,64  (39.108.127,04  +
18.136.935,60)  a  valere  sulla  disponibilita'  effettiva  di  euro
66.858.957,34 (allegato A). 
  2. Sono approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli
interventi di linea b) ammessi a finanziamento relative alle  regioni
Piemonte,  Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia   Giulia,   Liguria,
Emilia-Romagna,  Toscana,  Abruzzo,  Molise,  Campania,   Basilicata,
comportanti un utilizzo di euro 249.921,567,06 nonche' confermati gli
elenchi degli interventi delle regioni Valle d'Aosta, Umbria, Marche,
Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per  un  totale  di  euro
132.764.579,90 per un ammontare complessivo  di  euro  382.686.146,96
(249.921,567,06  +  132.764.579,90)  a  valere  sulla  disponibilita'
effettiva di euro 391.030.392,81 (allegato B). 
  3. Sono approvate le modifiche o  le  integrazioni  delle  proposte
eccedenti il limite delle risorse disponibili per gli  interventi  di
linea a) per le regioni  Piemonte,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria
che ammontano ad euro 7.781.646,50  nonche'  confermati  gli  elenchi
degli interventi delle  regioni  Lombardia,  Veneto,  Umbria  per  un
totale di euro 5.389.059,92, per un  ammontare  complessivo  di  euro
13.170.524,57 (7.781.646,50 + 5.389.059,92) (allegato A). 
  4. Sono approvate le modifiche o  le  integrazioni  delle  proposte
eccedenti il limite delle risorse disponibili per gli  interventi  di
linea b)  per  le  regioni  Liguria,  Toscana,  Abruzzo,  Campania  e
Basilicata  che  ammontano  ad  euro   140.260.339,82   che   saranno
finanziate, qualora si renderanno disponibili anche con le risorse di
cui all'art. 1, comma 140  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(bilancio 2017)  nonche'  confermati  gli  elenchi  degli  interventi
relativi alle regioni  Piemonte,  Lombardia,  Friuli-Venezia  Giulia,
Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia,  Calabria  per
un totale di euro 245.933.208,05 per un ammontare complessivo di euro
386.193.547,87 (140.260.339,82 + 245.933.208,05) (allegato B). 
  Il  presente  decreto,  firmato  digitalmente,  sara'   pubblicato,
successivamente alla registrazione degli organi di  controllo,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2017 
 
                                    Il direttore generale: Migliaccio 

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-32