IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari  e
forestali 12 gennaio 1995, n.  44,  concernente  l'affidamento  della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi  ai  consorzi
di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa  e  di  un
incremento della stessa; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre
1998, n. 515, avente ad oggetto il  «Regolamento  recante  disciplina
dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
22 dicembre 2000, recante la disciplina  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito  dei  diversi
compartimenti  marittimi,  la  gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi e' stata affidata ai singoli consorzi di gestione istituiti e
riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12  gennaio  1995,  n.
44, e del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del  17  luglio  2017  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl.
n. 212, con il quale e' stato conferito al  dott.  Riccardo  Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale
si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra
la Comunita' e gli Stati membri; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  predetto  regolamento  (CE)  n.
1967/2006, pur vietando, al paragrafo 2, l'uso di  draghe  idrauliche
entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5
prevede la facolta' della Commissione  europea,  su  istanza  di  uno
Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura  di  cui  all'art.
30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  2371/2002,  una  deroga  al
predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento  (CE)
n. 1224/2009, che consente di autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: 
    a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; 
    b) in un piano pluriennale; 
    c) in una zona di restrizione della pesca; 
    d) nella pesca a fini scientifici; 
    e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto  2015  relativo  all'adozione
del Piano di gestione nazionale per le  attivita'  di  pesca  con  il
sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante; 
  Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 2016  e  12  gennaio  2017
concernenti, rispettivamente l'autorizzazione di pesca ai fini  della
cattura  dei  cannolicchi   entro   le   0,3   miglia   dalla   costa
rispettivamente  per  i  compartimenti  di   Roma,   Gaeta,   Napoli,
Monfalcone, Venezia e Chioggia; 
  Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 2017, n. 0024824,
con il quale e' stata stipulata la convenzione tra il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  l'Istituto  di  scienze
marine (C.N.R.), Consiglio nazionale delle ricerche (ISMAR-CNR),  per
l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato all'elaborazione
di un progetto comune per  predisporre  uno  studio  propedeutico  al
rinnovo dell'affidamento della gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi di gestione; 
  Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una  gestione
razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi  nei
compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Roma, Gaeta
e Napoli in cui sono stati istituiti e  riconosciuti  i  consorzi  di
gestione,  al  fine  di  assicurare  un'omogenea  applicazione  delle
modalita' di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area
geografica; 
  Considerata, altresi',  la  permanenza  dell'esigenza  di  adottare
tutte le  misure  idonee  a  garantire  un  corretto  equilibrio  tra
capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili; 
  Considerato  che  l'affidamento  ai  consorzi  di  gestione   della
gestione della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  ha,  quale  obiettivo
primario,  la  tutela  della  specie  attraverso  l'individuazione  e
l'adozione di concrete iniziative di salvaguardia; 
  Considerato che proprio la  tutela  e  la  gestione  della  risorsa
molluschi bivalvi, finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile
della pesca, rientrano  nell'ambito  di  una  piu'  ampia  azione  di
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  Considerato che, come  stabilito  dall'art.  13,  paragrafo  5  del
regolamento (CE) n. 1967/2006, la richiesta di deroga sulla pesca dei
molluschi bivalvi deve essere formulata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  forestali  -  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura alla Commissione europea; 
  Considerato   che   relativamente   alla   pesca   della    risorsa
«cannolicchio» con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3  miglia
nautiche dalla costa in taluni compartimenti marittimi, tra  i  quali
sono compresi quelli di Monfalcone, Venezia, Chioggia Roma,  Gaeta  e
Napoli la suddetta richiesta di deroga dovra' essere  supportata  con
la redazione di un compiuto Piano di gestione; 
  Considerato che gli elementi necessari alla redazione del  suddetto
Piano  di  gestione  dovranno  essere  integrati  con  sostanziali  e
soddisfacenti elementi di matrice scientifica, con l'indicazione,  in
particolare, di informazioni  biologiche  sulle  attivita'  di  pesca
sufficienti ed idonee per una corretta valutazione dello stato  degli
stock sfruttati dall'attivita' di pesca mediante  draghe  idrauliche,
nonche'  con  la  previsione  di  una   valutazione   sostanziata   e
strutturata dei quantitativi biologici in relazione  al  monitoraggio
dei livelli di abbondanza del pescato; 
  Considerata la relazione tecnica del C.N.R.  -  ISMAR,  di  Ancona,
pervenuta in data 24  gennaio  2018  e  relativa  all'indagine  sulla
risorsa cannolicchio effettuata negli areali  marittimi  interessati,
secondo cui  le  informazioni  di  carattere  scientifico  conseguite
durante le precedenti campagne di pesca  non  sono  sufficienti  alla
redazione di un Piano di  gestione  propedeutico  alla  richiesta  di
deroga ex art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) 1967/2006, per la
pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa; 
  Considerato che l'attivita' di pesca della suddetta  specie,  venga
condotta in  via  sperimentale  seguendo  un  preciso  protocollo  di
raccolta dati scientifici cosi' come segnalato dal C.N.R. - ISMAR  di
Ancona; 
  Considerato che permangono le difficili condizioni socio-economiche
legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti
nei predetti compartimenti; 
  Considerate le  reiterate  richieste  in  tal  senso  avanzate  dai
consorzi di gestione interessati; 
  Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione  europea
tutte le notizie, i dati e le informazioni di  carattere  scientifico
necessari per procedere ad una adeguata ed  approfondita  valutazione
circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5,
del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Ritenuto che sussistono in, analogia alle  precedenti  campagne  di
pesca,  i  presupposti  per  autorizzare,  un  limitato   numero   di
pescherecci  operanti  nei  compartimenti  marittimi  di  Monfalcone,
Venezia, Chioggia, Roma, Gaeta e Napoli, alla pesca  dei  cannolicchi
entro le 0,3 miglia con il sistema  draga  idraulica  e,  quindi,  di
procedere al rilascio di  un'autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  7,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente  alle
campagne di pesca annualita' 2018 e 2019 che terminera'  in  data  31
dicembre 2019, e' prorogata  in  via  sperimentale,  ad  un  limitato
numero di pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi  con
draga idraulica, nei compartimenti marittimi di Monfalcone,  Venezia,
Chioggia,  Roma,  Gaeta  e  Napoli,  l'autorizzazione  ad  esercitare
nell'ambito dei rispettivi  compartimenti  marittimi  l'attivita'  di
pesca con draga idraulica della risorsa «cannolicchio» (specie  Ensis
minor e Solen marginatus). 
  2. I pescherecci autorizzati saranno individuati  dai  consorzi  di
gestione di Monfalcone (ventidue), Venezia (venti), Chioggia (venti),
Roma (sedici), Gaeta (tre) e Napoli  (dodici)  tra  quelli  abilitati
alla pesca dei molluschi  bivalvi  con  draga  idraulica  cosi'  come
identificata nella denominazione degli attrezzi di  pesca,  ai  sensi
dell'art.  2,  decreto  ministeriale  26  gennaio  2012  in   «Draghe
meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)». 
  3. La suddetta autorizzazione e' concessa  ai  sensi  dell'art.  7,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro una
distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa,  al  fine  di  acquisire
elementi ed  informazioni  di  carattere  scientifico  necessari  per
redigere un compiuto Piano di gestione relativamente  alla  richiesta
di  deroga,  ex  art.  13,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CE)  n.
1967/2006, al divieto di cui al paragrafo 2 del citato art. 13.