Estratto determina AAM/AIC n. 7/2018 del 22 gennaio 2018 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    Procedura europea UK/H/6356/001/DC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
SOLIFENACINA L M, nella forma e confezione: 
      «1 mg/ml soluzione orale» 1  flacone  in  PET  da  150  ml  con
siringa graduata alle condizioni e con le specificazioni  di  seguito
indicate: titolare  AIC:  L  M  Manufacturing  Limited  con  sede  in
Cavendish House, 369 Burnt Oak -  Broadway,  Edgware,  HA85AW,  Regno
Unito. 
    Confezione: 
      «1 mg/ml soluzione orale» 1  flacone  in  PET  da  150  ml  con
siringa graduata - AIC 045656016 (in base 10) 1CK9YJ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 18 mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      dopo  la  prima  apertura,  la  soluzione  orale  puo'   essere
conservata per trenta giorni. 
    Composizione: 
      Principio attivo: solifenacina - ogni ml di soluzione  contiene
1 mg di solifenacina succinato equivalente a 0,76 mg di solifenacina. 
    Eccipienti (con riferimento alla composizione qualitativa) 
      benzoato di sodio (E211) 
      acido citrico monoidrato 
      sucralosio (E955) 
      maltitolo liquido (E965) 
      aroma di menta 
      acqua purificata 
    Produttore del p.a. - MSN House - Plot No.:  C-24,  Sanath  Nagar
Industrial Estate,  Sanath  Nagar,  Hyderabad,  Telangana,  500  018,
India. 
    Produttori del prodotto finito: 
      rilascio e controllo dei lotti: 
      Wave Pharma Limited, Cavendish House, 369 Burnt  Oak  Broadway,
Edgware, United Kingdom, HA8 5AWP 
    Produzione, confezionamento primario e secondario: 
      Thorpe  Laboratories  Limited,  Golf  Road  Industrial  Estate,
Mablethorpe, Lincolnshire, United Kingdom, LN12 1NB, 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o  aumento
della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare nei
pazienti con sindrome della vescica iperattiva. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica; 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul  portale
web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.