IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Visto l'art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, che dispone la sospensione dei termini per  l'adempimento  degli
obblighi tributari nei territori colpiti da  calamita'  naturali  nei
confronti delle persone fisiche nonche' dei soggetti che,  alla  data
del 9 settembre 2017, avevano rispettivamente la residenza ovvero  la
sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni  di  Livorno,  di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (Provincia di Livorno); 
  Visto l'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 148 del 2017  che
prevede che il termine di  scadenza  della  sospensione  dei  termini
relativi ai versamenti e  agli  adempimenti  tributari  previsto  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27  ottobre  2017,  e'
prorogato al 30 settembre 2018, e  che  la  predetta  sospensione  si
applica, oltre che ai Comuni di Casamicciola  Terme  e  Lacco  Ameno,
anche al Comune di Forio; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 148 del 2017 che,  al
fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017  a
carico  dei  comuni  su  indicati,  connessi  alla  sospensione   dei
versamenti e degli adempimenti tributari, istituisce nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno un fondo con una  dotazione  di
5,8 milioni di euro per l'anno 2017,  da  ripartire  tra  gli  stessi
enti; 
  Rilevato che lo stesso art. 2, comma 6, dispone che successivamente
alla ripresa dei versamenti, dal 17  ottobre  2018,  l'Agenzia  delle
entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a loro favore; 
  Considerato che alla ripartizione del fondo si deve provvedere  con
decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali; 
  Ritenuto  di  procedere  al  riparto  parziale  delle  risorse  del
predetto fondo sulla base della stima dei minori gettiti fiscali, per
l'anno 2017, predisposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati relativi agli
immobili inagibili; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 24 gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributi compensativi del minor gettito  fiscale,  derivante  dalla
  sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari,
  a favore dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e  di
  Collesalvetti, colpiti da calamita' naturali 
 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il contributo  compensativo  del
minor  gettito  derivante   dalla   sospensione   dei   termini   per
l'adempimento degli obblighi tributari, fino al  30  settembre  2018,
nei territori colpiti  da  calamita'  naturali  nei  confronti  delle
persone fisiche che, alla data  del  9  settembre  2017,  avevano  la
residenza, ovvero la sede operativa  nel  territorio  dei  Comuni  di
Livorno, di Rosignano Marittimo  e  di  Collesalvetti  (Provincia  di
Livorno), e' ripartito nella misura indicata nell'allegato 1. 
  2. I comuni  beneficiari,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
adozione  del  presente  decreto,  possono  comunicare  al  Ministero
dell'interno - Direzione centrale della finanza locale e  all'Agenzia
delle entrate - Struttura di gestione la rinuncia, anche parziale, al
contributo di cui al comma 1. 
  3. Per i  Comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco  Ameno  e  Forio,
interessati  dalla  sospensione  dei  versamenti  tributari  prevista
dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
con successivo provvedimento, da emanarsi ai sensi dell'art. 2, comma
6, del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, si  procedera'
alla determinazione del contributo spettante, tenuto conto  anche  di
quanto  erogato  a  compensazione  del  minor   gettito   conseguente
all'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148.