IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con  il  quale  l'«Istituto
italiano di psicoterapia relazionale» e' stato abilitato ad istituire
e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i  fini  di
cui all'art. 3 della legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  nella  sede
principale di Roma; 
  Visto il decreto in  data  25  giugno  1998  di  autorizzazione  ad
attivare le sedi periferiche di Ancona, Catanzaro e Messina; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato  dall'«Istituto  italiano  di  psicoterapia
relazionale»,  alle  disposizioni  del  titolo  II  del  decreto   n.
509/1998; 
  Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di autorizzazione ad attivare
le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari e  di  trasferire  la
sede periferica di Ancona; 
  Visto il decreto in  data  27  ottobre  2003  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Cagliari; 
  Visto il decreto in  data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Siena; 
  Visto il decreto in data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione  ad
aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Roma; 
  Visto il decreto in data 28  gennaio  2004  di  revoca  della  sede
periferica di Catanzaro; 
  Visto il decreto  in  data  1°  marzo  2004  di  autorizzazione  ad
attivare la sede periferica di Palermo; 
  Visto il decreto in data  14  novembre  2005  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Palermo; 
  Visto il decreto in data  14  novembre  2005  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Napoli; 
  Visto il decreto in data  22  febbraio  2012  di  autorizzazione  a
trasferire la sede principale di Roma; 
  Visto il decreto  in  data  23  maggio  2012  di  autorizzazione  a
trasferire la sede periferica di Messina; 
  Visto  il  decreto  in  data  17   febbraio   2015   di   ulteriore
autorizzazione a trasferire la sede periferica di Napoli; 
  Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di ulteriore autorizzazione
a trasferire la sede periferica di Ancona; 
  Vista la nota del 22 gennaio 2018, ricevuta  con  pec.  prot.  MIUR
2035 del 24 gennaio 2018, con cui il predetto Istituto  dichiara  che
nelle sedi periferiche di Cagliari e Siena non  vengono  piu'  svolte
attivita'  didattiche  e  che,   pertanto,   sono   da   considerarsi
definitivamente chiuse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocata l'autorizzazione, disposta con il  decreto  in  data  4
marzo 2002 per  l'attivazione  della  sede  periferica  di  Cagliari,
dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale»;