Estratto determina AAM/PPA n. 66/2018 del 26 gennaio 2018 
 
    Medicinale: CARVEDILOLO AUROBINDO. 
    Confezioni: 
    042234 017 «6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister PVC/PE/PVDC/AL; 
    042234 029 «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister PVC/PE/PVDC/AL; 
    042234 031 «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
flacone HDPE; 
    042234 043 «6,25 mg compresse rivestite con film»  100  compresse
in flacone HDPE; 
    042234 056 «25 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in
blister PVC/PE/PVDC/AL; 
    042234 068 «25 MG compresse rivestite con film» 30  compresse  in
blister PVC/PE/PVDC/AL; 
    042234 070 «25 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in
flacone HDPE; 
    042234 082 «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in
flacone HDPE; 
    042234 094 «6,25 MG compresse rivestite con film»  250  compresse
in flacone HDPE; 
    042234 106 «25 MG compresse rivestite con film» 250 compresse  in
flacone HDPE. 
    Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
    Procedura: Decentrata NL/H/2609/001-002/R/001 con scadenza il  25
novembre   2015   e'    rinnovata,    con    validita'    illimitata,
l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  previa  modifica  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo
e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di  qualita',
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio
illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  2,  della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato
agli utenti a decorrere dal  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. Il titolare A.I.C.  rende  accessibile
al farmacista il foglio illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.