IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, concernente attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS); Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, commi 159 e 160, con il quale e' stata soppressa l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e le funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina sono stati attribuiti alla Capitaneria di porto di Messina, che ha assunto la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 maggio 1985, recante regolamentazione del traffico marittimo nello stretto di Messina; Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30; Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004 in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS; Visto, inoltre, il successivo art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e altri elementi pertinenti l'attivazione del sistema VTS; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, recante regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 luglio 2008, n. 176; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, e successive modificazioni, recante istituzione dell'area VTS e dell'autorita' VTS dello Stretto di Messina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 ottobre 2008, n. 241; Vista la direttiva V.T.S./001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005 e successive modificazioni, recante manuale nazionale V.T.S.; Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota protocollo 2473 del 6 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004; Su proposta del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto di cui alla nota protocollo 88368 del 13 luglio 2017; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008 1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Centro VTS», le parole: «dello Stretto» sono sostituite dalle seguenti: «di Messina» e le parole «, articolazione dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto» sono soppresse; b) al comma 2, le parole: «L'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto» sono sostituite dalle seguenti: «La Capitaneria di porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto» e le parole «, con centro alternato presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria» sono soppresse; c) il comma 3 e' abrogato.