IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  dell'aggravamento  del  vasto  movimento   franoso   nel
territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 25 gennaio
2018; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il dirigente dell'ufficio protezione civile della
Regione Basilicata e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore del sindaco  del  Comune
di Stigliano, che agisce sulla base  di  specifiche  direttive  dallo
stesso  impartite.  I  predetti  soggetti  possono  avvalersi   delle
strutture organizzative e del personale della  Regione  Basilicata  e
del Comune di Stigliano, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
  b) gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio  residuo
ed alle necessarie attivita' di monitoraggio; 
  c) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva  e  passiva
necessaria a far fronte ai potenziali effetti  diretti  ed  indiretti
del movimento franoso. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati al Comune di Stigliano sulla  base  di
apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione  della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  tra  l'evento  calamitoso  in
argomento ed il danno subito. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.