IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 25 gennaio 2018; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Nomina commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell'ufficio protezione civile della Regione Basilicata e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore del sindaco del Comune di Stigliano, che agisce sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Basilicata e del Comune di Stigliano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; b) gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo ed alle necessarie attivita' di monitoraggio; c) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del movimento franoso. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati al Comune di Stigliano sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.