IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della
data di decorrenza di ogni aggiornamento; 
  Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato  decreto-legge  n.  78
del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale  siano
adeguati i requisiti vigenti  nei  regimi  pensionistici  armonizzati
secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e  23,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, nonche'  negli  altri  regimi  e  alle  gestioni
pensionistiche per cui siano previsti  requisiti  diversi  da  quelli
vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i
lavoratori di cui all'art. 78, comma  23,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,  nonche'
i rispettivi dirigenti; 
  Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con
cadenza triennale  fino  al  1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale; 
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del  12  dicembre  2017,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale  prevede  che,  per  gli  iscritti  all'assicurazione  generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  e
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,  della  legge  n.
335 del 1995, che si trovano  in  una  delle  condizioni  di  cui  al
successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini  del  requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e  del  requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui  all'art.
24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201  del  2011,  l'adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai  sensi  dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017,
il quale stabilisce che la disposizione del precedente comma  147  si
applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da  almeno  sette  anni
nei  dieci  precedenti  il  pensionamento  le  professioni   di   cui
all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva  pari
ad almeno 30 anni; 
  Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del  2017,  il  quale
prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, siano disciplinate le modalita'  attuative  dell'art.
1, commi 147 e 148, della legge medesima,  con  particolare  riguardo
all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato  B
e alle  procedure  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al
beneficio e di verifica della  sussistenza  dei  requisiti  da  parte
dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto  dal  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
  Visto l'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1°  maggio  2017  e
fino  al  31  dicembre  2018,  che  agli  iscritti  all'assicurazione
generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di  cui
alle lettere da a)  a  d)  del  medesimo  comma,  al  compimento  del
requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di
cui ai commi 185 e 186 della legge n.  232  del  2016,  un'indennita'
(c.d.  Ape  sociale)  per  una  durata  non  superiore   al   periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il  conseguimento
dell'eta'  anagrafica   prevista   per   l'accesso   al   trattamento
pensionistico  di  vecchiaia  di  cui  all'art.  24,  comma  6,   del
decreto-legge n. 201 del 2011; 
  Visto l'allegato C, richiamato dall'art. 1, comma 179, lettera  d),
della legge n. 232 del  2016,  contenente  l'elenco  delle  categorie
lavorative per le quali e'  richiesto  un  impegno  tale  da  rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo
continuativo; 
  Visto l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  il
quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma  179,
lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita'  lavorative  di
cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti il momento di decorrenza  dell'indennita'  di
cui  al  comma  181  della  medesima  legge  le  medesime   attivita'
lavorative   non   hanno   subito   interruzioni   per   un   periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
la  predetta  decorrenza  per  un  periodo  corrispondente  a  quello
complessivo di interruzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, avuto, tra  l'altro,
particolare  riguardo  alla  determinazione   delle   caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  179,  lettera
d), della legge; 
  Visto l'art. 162, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del  2017
che prevede,  ai  fini  del  riconoscimento  dell'indennita'  di  cui
all'art. 179 della legge  n.  232  del  2016,  lo  svolgimento  delle
mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli  ultimi
dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette; 
  Visto l'art. 1, comma 199, della legge n.  232  del  2016,  con  il
quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio  2017,  il  requisito
contributivo di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge  n.  201
del 2011 come rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  art.
24 per effetto degli adeguamenti  applicati  con  decorrenza  2013  e
2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'art. 1,  commi
12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che hanno  almeno  12  mesi  di
contribuzione  per  periodi  di  lavoro   effettivo   precedenti   il
raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in
una delle condizioni di cui alle lettere da  a)  a  d)  del  medesimo
comma 199; 
  Visto l'allegato E, richiamato dall'art. 199, comma 1, lettera  d),
della legge n. 232 del  2016,  contenente  l'elenco  delle  categorie
lavorative per le quali e'  richiesto  un  impegno  tale  da  rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo
continuativo; 
  Visto l'art. 53, comma 2, del decreto-legge  n.  50  del  2017,  il
quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199,
lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attivita'  lavorative  di
cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti il  momento  del  pensionamento  le  medesime
attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo
di interruzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
maggio  2017,  n.  87,   recante   il   regolamento   di   attuazione
dell'articolo, commi da 199 a 205,  della  legge  n.  232  del  2016,
avuto, tra l'altro, particolare riguardo  alla  determinazione  delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
199, lettera d); 
  Visto l'art. 162, comma 1, lettera g), della legge n. 205 del 2017,
che prevede ai fini della riduzione del requisito contributivo di cui
all'art. 24,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  lo
svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno  sette
anni negli ultimi dieci ovvero  per  almeno  sei  anni  negli  ultimi
sette; 
  Visto l'art. 166, comma 1, lettera d), della legge n. 205 del 2017,
che ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 53 del  decreto-legge  n.  50
del 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai  lavoratori  di
cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad
applicarsi gli adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  comma  200  del
medesimo articolo; 
  Visto l'art. 1, comma  150,  della  legge  n.  205  del  2017,  che
stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica  ai
soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di
cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 163, della legge n. 205 del  2017,  il  quale
dispone che, con effetto  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  agli
allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, sono aggiunte  le  nuove
professioni incluse nell'allegato B della medesima legge n.  205  del
2017, come specificate con il decreto  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di cui al comma 153 della legge; 
  Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205  del  2017,
prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con  riguardo
da  un  lato  all'ulteriore  specificazione  delle   professioni   di
all'allegato  B   della   legge,   dall'altro   alle   procedure   di
presentazione della domanda di accesso al  beneficio  e  di  verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale; 
  Verificata la particolare complessita' delle modalita' attuative da
disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione
alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio
e di verifica della sussistenza  dei  requisiti  da  parte  dell'ente
previdenziale; 
  Ritenuta la necessita' di procedere con il presente decreto, in via
prioritaria e urgente e ai sensi dell'art. 1, comma 153  della  legge
n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le  professioni  di  cui
all'allegato B della legge, ai fini di quanto stabilito al successivo
comma 163  e  della  immediata  tutela  delle  platee  di  lavoratori
interessate dal beneficio; 
  Ritenuto altresi' di poter rinviare  a  un  successivo  e  separato
decreto, sempre adottato in base alle previsioni dell'art.  1,  comma
153, della legge n. 205  del  2017,  la  disciplina  delle  modalita'
attuative dei precedenti commi 147 e 148, con  la  definizione  delle
procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di
verifica  della  sussistenza  dei  requisiti   da   parte   dell'ente
previdenziale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi  147,  148  e  163  del
medesimo articolo, le professioni di cui all'allegato B  della  legge
sono ulteriormente specificate dall'allegato A al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 febbraio 2018 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 367